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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1984

Cassazione n. 31067/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1984 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, condannandolo, escludendo l'aggravante e confermando la recidiva specifica reiterata, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento.

Articolando un unico motivo, il ricorrente si duole del difetto di motivazione in ordine alle censure contenute nel motivo di appello sub n.2, con riferimento specifico all'eccessività della misura della pena base applicata per la fattispecie del furto tentato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non consentito in sede di legittimità, poiché il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione.

Invero, la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare, per l'individuazione della cornice edittale, la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato (Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270353).

Nel caso di specie, la Corte d'appello, motivando adeguatamente il trattamento sanzionatorio, non si è discostata dalla media edittale.

In tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf.

Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che h si reputa equo fissare in euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1984 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, condannandolo, escludendo l'aggravante e confermando la recidiva specifica reiterata, alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Articolando un unico motivo, il ricorrente si duole del difetto di motivazione in ordine alle censure contenute nel motivo di appello sub n.2, con riferimento specifico all'eccessività della misura della pena base applicata per la fattispecie del furto tentato. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto non consentito in sede di legittimità, poiché il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione. Invero, la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare, per l'individuazione della cornice edittale, la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato (Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270353). Nel caso di specie, la Corte d'appello, motivando adeguatamente il trattamento sanzionatorio, non si è discostata dalla media edittale. In tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che h si reputa equo fissare in euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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