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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01298/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 37201-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc. coop, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 70/01/2019della Commissione tributaria di II Grado di Trento, depositata il 26.08.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 6 settembre2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , Rilevato che Dalla pronuncia impugnata si evince che l’Agenzia delle doganee dei monopoli notificò al “[OSCURATO:PERSONA] di Storo” soc. coop., autoproduttore Accise –Energia elettrica – Autoproduzione – Cessione ai soci – Esenzione –Esclusione RGN 37201/2019 Consigliere rel.

Federici di energia elettrica, l’attod’accertamento e l’avviso di pagamento , relativ o all’annod’imposta 2013, contestando l’illegittima applicazione nei confronti dei soci dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd.

TUA – [OSCURATO:PERSONA] sulle Accise).

Nello specifico negò che l’esenzione spettasse ai soci, perché consumatori finali diversi dalla societàautoproduttrice.

Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni.

La società contribuente versò gli importi, contestualmente avanzandola richiesta di rimborso, che l'ufficio finanziario rigettòcon tre provvedimenti di diniego.

Gli atti furono tutti impugnati dinanzi alla Commissione tributaria di I Grado di Trento,che con sentenza n. 1 0 8 /02/201 8 ne accolse le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di II Grado di Trento accolse l’appello dell’Agenzia delle dogane con sentenza n. 70/01/2019, ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale ha sostenuto che la fornitura di energia elettrica dalla società cooperativa ai propri soci non era esente dalle accise, perché ai cessionari non poteva attribuir si la qualificazione di “ autoprodutto re" e di "autoconsumatore", per essere utenti final i di beni o servizi, distint i dalla società cooperativa, produttrice dell’energia; ha escluso che il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd.Decreto Bersani) potesse fondare l'estensione del beneficio in esame alle socie cooperative , perché destinato a scopi diversi da quelli «perseguiti dalla normativa tributaria».

Ciò in quanto il decreto Bersani era stato introdotto in attuazione della direttiva 96/92/CE,recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, e le definizioni di “autoproduttore” in esso contenute potevano trovare applicazione solo agli effetti di queldecreto (art. 2, c. 1., d . l gs. 16 marzo 1999, n. 79).

Ha affermato che, avendo l'ufficio applicato rigorosamente l'art. 10. comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in tema diaffidamento e buona fede del contribuente, non irrogando sanzioni né richiedendo interessi moratori, l'istanza di rimborso era stata legittimamente rigettata .

Ha sostenutoche alla fattispecie non fosse applicabile neppure il disposto di cui all'art. 1, comma 911, della legge n.208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), in quanto la stessanon aveva funzione di interpretazione autentica dell’art. 52, comma 3, cit.RGN 37201/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] società ha censurato la sentenza affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e deimonopoli.

All’esito dell’adunanza camerale del 26 settembre 2023 la causa è stata decisa.

Considerato che: Con il primo motivo la ricorrentededuce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, lett. b),del d.lgs. n. 504 del 1995), 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del1999 e 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Sostiene che la Commissione di II Grado di Trento, nell’escludere dall'ambito applicativo della norma di esenzione i soci della cooperativa, aveva erroneamente privilegiato un’interpretazione restrittiva e formalistica della disciplina,così viola ndo anche la norma del cd. decreto Bersani (d.lgs. n. 79/1999); con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 911, della legge n. 208 del2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016) e 12, comma 1, delledisposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Afferma che erroneamente la pronuncia non avrebbe tenuto conto della «norma di interpretazione autentica, contenutanell'art. 1, comma 911, L. 208/2015, negandone la retroattività»; con il terzo motivo deduce la nullità della sentenzaper difetto assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazioneapparente, con riferimento al motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione del principio di buona fede e di legittimo affidamento, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia UE sul rilievo che l'interpretazione restrittiva della norma di esenzione fosse lesiva del predetto principio di rilevanza unionale.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, sono tutti infondati.

Questa Corte, pronunciandosi sul tema in riferimento alle società consortili, ha già affermato che quelle costituite per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre RGN 37201/2019 Consigliere rel.

Federici ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che le suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati(Cass., 16 ottobre 2019, n. 26142; 18 dicembre 2019, n. 33592; 11 settembre 2020, n. 18863).

Con riguardo poi alle società cooperative, e in controversia relativa alla medesima società oggi ricorrente, ma per altra annualità d’imposta, ha parimenti ritenuto infondate le ragioni della contribuente.

Partendo proprio dalla giurisprudenza formatasi sulle società consortili, ha ritenuto che «[…] tale principio, ancorché pronunciato con riferimento aiconsorzi, è estensibile anche alle cooperative.L'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1999,come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 26 del 2007, stabilisce che “Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica: [...]; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ” .

L'applicabilità del regime di esenzione, quindi, èstrettamente connessa al presupposto che l'energia elettricaprodotta con impianti azionati da fonte rinnovabile sia consumata da imprese di autoproduzi one, sicch é , ove le stesse non consumino l'energia per sé , in autoconsumo, ma la cedano a terzi,si è al di fuori del campo di applicazione della previsione normativa in esame.

Ne consegue che i soci delle società cooperative, inquanto soggetti non autoproduttori, al pari dei consorziati nelle organizza z ioni consortili, sono cessionari di energia elettrica, con la conseguenza che la società cooperativa assume nei loro confronti la qualità di fornitore ed è quindi tenuta al pagamento dell'accisa.

Ed anche con riferimento ai soci delle cooperative non puòporsi la questione della valenza, a fini interpretativi, dellaprevisione contenuta nel D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, che prevede che “Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura noninferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società RGN 37201/2019 Consigliere rel.

Federici controllante e delle societàcontrollate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energiaelettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortilicostituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energeticherinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industrialianteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.Sul punto, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 12settembre 2008, n. 23529 e, da ultimo, Cass. n. 24169 del 2020) ha precisato che non può influire sulla regolamentazione della presente fattispecie una definizione contenuta in una legge direttaa scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria,essendo il D.Lgs. n. 79 del 1999 finalizzato a regolare il mercatointerno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principalioperatori, restando la materia fiscale estranea a tale normativa.Pertanto, la nozione di autoproduttore di cui al cit.

D.Lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dalpagamento delle accise ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b),TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione.

Ad ulteriore supporto di tale argomento valgano leseguenti considerazioni: a) il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 1, precisa che ledefinizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di autoproduzione di cui alcomma 2 trova un limite applicativo testuale;b) le finalità del decreto Bersani, in linea con la Direttiva n.96/92/Ce sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale dell'energia elettrica, mentre il T.U.

Accise, come modificato dalD.Lgs. n. 26 del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE, ha come obiettivo l'armonizzazione della tassazione degli Statimembri della UE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoproduzione di cui al decretoBersani deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamento delle accise che hanno le officine di produzione dienergia elettrica per uso proprio ai sensi del T.U.

Accise.

Da quanto detto consegue che l'esenzione prevista dall'art.52, comma 3, lett. b), T.U.

Accise, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, è limitata all'utilizzazione che fa dell'energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpre tazione: deve, pertanto, riconoscersi l'esenzione unicamente alla società cooperativa che produce l'energia, neilimiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l'ipotesi RGN 37201/2019 Consigliere rel.

Federici incui la predetta società ceda l'energia elettrica a distinti soggetti giuridici quali sono i soci, pena facili ed intuibili elusioni delladisposizione agevolativa (arg. da Cass. n. 24169 del 2020).Pertanto, non è condivisibile la tesi di parte ricorrentesecondo cui all'estensione dell'esenzione dalle accise anche ai socidelle cooperative dovrebbe pervenirsi attraverso una interpretazione estensiva del più volte citato art. 52 T.U.

Accise,riferendosi la qualifica di autoproduttore non solo all'ipotesi in cui la cooperativa consumi per sè l'energia autoprodotta, ma anche aquella in cui l'energia sia consumata dai propri soci.Interpretazione estensiva della predetta disposizione che, al pari di quella analogica, non è consentita trattandosi di norma agevolativa di esenzione fiscale, come tale di stretta interpretazione.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel secondo motivo, alla fattispecie in esame non è neppureapplicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 911, della leggen. 208 del 2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016) che ha previsto che“il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionatida fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia,con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energiaelettrica di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), inlocali e luoghi diversi dalle abitazioni”.

Invero, il comma 999 del citato art. 1 prevede che “Lapresente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra invigore il 1 0 gennaio 2016”.

Ne consegue che, in mancanza di unaespressa previsione di applicabilità retroattiva del comma 911 dell'art. 1 della citata legge, l'esenzione dall'accise per i soci dellesocietà cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica si applica soltanto dall'anno d'imposta 2016.Né alla citata disposizione può attribuirsi natura interperativa del previgente art. 52, comma 3, lett. b), del D.Lgs.26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di un'espressa qualificazione in tal senso e di pregressi dubbi di tipo esegetico in ordineall'effettiva portata della stessa, ma anche perché la norma inesame ha portata fortemente innovativa (e non esplicativa) della citata disposizione, este ndendo anche ai soci delle cooperative diproduzione e distribuzione dell'energia elettrica l'esenzione dalle accise, prima chiaramente esclusa.

Non è quindi suscettibile di applicazione retroattiva.Il secondo motivo è quindi infondato e va rigettato.

Anche il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce lanullità della sentenza RGN 37201/2019 Consigliere rel.

Federici impugnata per avere reso una pronuncia meramente apparente sulla questione della violazione del legittimo affidamento, è infondato e va rigettato.

Secondo questa Corte il vizio di motivazione meramenteapparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, inviolazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 cod. proc.civ., comma secondo, n. 4) (in materia di processo civile ordinario) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (inmateria di processo tributario), omette di esporre concisamente imotivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ra gioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta,e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprioconvincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenutoalla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione dinullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive dimotivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi riteneremera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr.Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; conf.

Cass. n. 21257 del 2014), maanche quelle che contengono una motivazione meramenteapparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione delladecisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale danon consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultatoenunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi menoalla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale,"a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass.cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).In particolare, più volte è stato espresso il principio che la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perch é recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice 8 RGN 37201/2019 Consigliere rel.

Federici per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016; conf.Cass.

Civ., n. 14927 del 2017).Con riferimento al caso di specie, la sentenza ha chiaramente esposto il ragionamento logico secondo cui nonpoteva sussistere una condizione di affidamento e buona fededella contribuente tale da escludere l'applicazione delle imposte enon solo delle sanzioni e degli interessi di mora, non richiesti allasocietà, affermando che “la ritenuta piana lettura della contestatanorma fiscale in esame, confermata dall'articolato vaglio delle fonti normative che hanno interessato negli anni il complesso mondo del mercato dell'energia elettrica, ed in particolare quello delle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, n. 8, della L. n. 1643/1962, consente diescludere che l'affermata corretta interpretazione di una normapossa essere motivo di violazione dell'affidamento e della buona fede della contribuente”.La pronuncia ha, quindi, compiuto un ragionamento logicosulla cui base è pervenuta alla conclusione della non applicabilità della buona fede e del legittimo affidamento nella fattispecie,sicché non può dirsi sussistente alcuna violazione delle previsioni normative citate.

Invero, seppure si volesse ritenere errato oinsufficiente lo sviluppo argomentativo della decisione impugnata,il vizio non sarebbe così radicale da rendere la motivazione meramente apparente, escludendone l'idoneità ad assolvere allafunzione cui all'art. 36 d.lgs. 546/1992 (arg. da Cass. n. 5315 del 2 015).

Né può assumere rilevanza la ritenuta carenza divalutazione degli elementi fattuali prospettati dalla ricorrente, non essendo tale ragione di censura riconducibile alla violazionedell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ.

Pare opportuno precisare, sulla questione in esame, che laCTR ha peraltro fatto corretta applicazione del consolidato orie n tamento di questa Corte secondo cui “la tuteladell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10,commi 1 e 2, della

I. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materiadi tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione RGN 37201/2019 Consigliere rel.

Federici dell'applicazione dellesanzioni» (così Cass. n. 370 del 09/01/2019, con ampi riferimenti alla giurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; sempre con riferimento all'esclusione delle sole sanzioni, sivedano ancora Cass. n. 10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635del 08/02/2017; Cass. n. 5934 del 25/03/2015; Cass. n. 16692del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del 13/10/2011; Cass. n. 19479 del 10/09/2009; v. anche Cass. Sez.

U., n. 23031 del 2007, in motivazione, par. 3).

Da ultimo va detto che non sussistono i presupposti perdar luogo al chiesto rinvio pregiudiziale, tenuto conto che la Cortedi giustizia ha già ampiamente chiarito che, se è vero che il dirittoad avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento “si estende a ogni individuo in capo al quale un'autoritàamministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa dìassicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito”(ex multis, CGUE 14 giugno 2017, in causa C26/16, punto 76; CGUE 9 luglio2015, in causa C-183/14, punto 44; CGUE 5 marzo 2015, in causa C- 585/13, punto 95), tuttavia ” il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima dell'amministrazione» (CGUE 11aprile 2018, in causa C-532/16, punto 50; CGUE 6 febbraio 1986,in causa C-162/84, punto 6).

Rientra, pertanto, nella specificacompetenza del giudice nazionale stabilire se, avuto conto della specificità del caso concreto, sussistano i presupposti per ilriconoscimento della inapplicabilìtà del tributo ovvero, più semplicemente, delle sanzioni e degli interessi.

Ne consegue che, se l'Amministrazione finanziaria non ha fornito una correttainterpretazione del dato normativo, non per questo è possibileescludere il diritto alla riscossione dell'imposta, opportunamentetemperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi ” (Cass. n. 22002 del 2020, in motivazione)» (così, in Cass., 3 dicembre 2020, n. 27628).

Le ragioni illustrate dal precedente riportato vanno condivise e ribadite da questo collegio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Tenuto conto della novità di alcune delle questioni trattate, con riferimento all’epoca in cui il ricorso fu proposto, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 37201-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc. coop, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 70/01/2019della Commissione tributaria di II Grado di Trento, depositata il 26.08.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 6 settembre2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , Rilevato che Dalla pronuncia impugnata si evince che l’Agenzia delle doganee dei monopoli notificò al “[OSCURATO:PERSONA] di Storo” soc. coop., autoproduttore Accise –Energia elettrica – Autoproduzione – Cessione ai soci – Esenzione –Esclusione RGN 37201/2019 Consigliere rel. Federici di energia elettrica, l’attod’accertamento e l’avviso di pagamento , relativ o all’annod’imposta 2013, contestando l’illegittima applicazione nei confronti dei soci dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd. TUA – [OSCURATO:PERSONA] sulle Accise). Nello specifico negò che l’esenzione spettasse ai soci, perché consumatori finali diversi dalla societàautoproduttrice. Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni. La società contribuente versò gli importi, contestualmente avanzandola richiesta di rimborso, che l'ufficio finanziario rigettòcon tre provvedimenti di diniego. Gli atti furono tutti impugnati dinanzi alla Commissione tributaria di I Grado di Trento,che con sentenza n. 1 0 8 /02/201 8 ne accolse le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di II Grado di Trento accolse l’appello dell’Agenzia delle dogane con sentenza n. 70/01/2019, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha sostenuto che la fornitura di energia elettrica dalla società cooperativa ai propri soci non era esente dalle accise, perché ai cessionari non poteva attribuir si la qualificazione di “ autoprodutto re" e di "autoconsumatore", per essere utenti final i di beni o servizi, distint i dalla società cooperativa, produttrice dell’energia; ha escluso che il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd.Decreto Bersani) potesse fondare l'estensione del beneficio in esame alle socie cooperative , perché destinato a scopi diversi da quelli «perseguiti dalla normativa tributaria». Ciò in quanto il decreto Bersani era stato introdotto in attuazione della direttiva 96/92/CE,recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, e le definizioni di “autoproduttore” in esso contenute potevano trovare applicazione solo agli effetti di queldecreto (art. 2, c. 1., d . l gs. 16 marzo 1999, n. 79). Ha affermato che, avendo l'ufficio applicato rigorosamente l'art. 10. comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in tema diaffidamento e buona fede del contribuente, non irrogando sanzioni né richiedendo interessi moratori, l'istanza di rimborso era stata legittimamente rigettata . Ha sostenutoche alla fattispecie non fosse applicabile neppure il disposto di cui all'art. 1, comma 911, della legge n.208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), in quanto la stessanon aveva funzione di interpretazione autentica dell’art. 52, comma 3, cit.RGN 37201/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] società ha censurato la sentenza affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e deimonopoli. All’esito dell’adunanza camerale del 26 settembre 2023 la causa è stata decisa. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrentededuce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, lett. b),del d.lgs. n. 504 del 1995), 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del1999 e 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che la Commissione di II Grado di Trento, nell’escludere dall'ambito applicativo della norma di esenzione i soci della cooperativa, aveva erroneamente privilegiato un’interpretazione restrittiva e formalistica della disciplina,così viola ndo anche la norma del cd. decreto Bersani (d.lgs. n. 79/1999); con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 911, della legge n. 208 del2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) e 12, comma 1, delledisposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Afferma che erroneamente la pronuncia non avrebbe tenuto conto della «norma di interpretazione autentica, contenutanell'art. 1, comma 911, L. 208/2015, negandone la retroattività»; con il terzo motivo deduce la nullità della sentenzaper difetto assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazioneapparente, con riferimento al motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione del principio di buona fede e di legittimo affidamento, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia UE sul rilievo che l'interpretazione restrittiva della norma di esenzione fosse lesiva del predetto principio di rilevanza unionale. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, sono tutti infondati. Questa Corte, pronunciandosi sul tema in riferimento alle società consortili, ha già affermato che quelle costituite per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre RGN 37201/2019 Consigliere rel. Federici ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che le suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati(Cass., 16 ottobre 2019, n. 26142; 18 dicembre 2019, n. 33592; 11 settembre 2020, n. 18863). Con riguardo poi alle società cooperative, e in controversia relativa alla medesima società oggi ricorrente, ma per altra annualità d’imposta, ha parimenti ritenuto infondate le ragioni della contribuente. Partendo proprio dalla giurisprudenza formatasi sulle società consortili, ha ritenuto che «[…] tale principio, ancorché pronunciato con riferimento aiconsorzi, è estensibile anche alle cooperative.L'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1999,come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 26 del 2007, stabilisce che “Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica: [...]; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ” . L'applicabilità del regime di esenzione, quindi, èstrettamente connessa al presupposto che l'energia elettricaprodotta con impianti azionati da fonte rinnovabile sia consumata da imprese di autoproduzi one, sicch é , ove le stesse non consumino l'energia per sé , in autoconsumo, ma la cedano a terzi,si è al di fuori del campo di applicazione della previsione normativa in esame. Ne consegue che i soci delle società cooperative, inquanto soggetti non autoproduttori, al pari dei consorziati nelle organizza z ioni consortili, sono cessionari di energia elettrica, con la conseguenza che la società cooperativa assume nei loro confronti la qualità di fornitore ed è quindi tenuta al pagamento dell'accisa. Ed anche con riferimento ai soci delle cooperative non puòporsi la questione della valenza, a fini interpretativi, dellaprevisione contenuta nel D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, che prevede che “Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura noninferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società RGN 37201/2019 Consigliere rel. Federici controllante e delle societàcontrollate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energiaelettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortilicostituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energeticherinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industrialianteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.Sul punto, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 12settembre 2008, n. 23529 e, da ultimo, Cass. n. 24169 del 2020) ha precisato che non può influire sulla regolamentazione della presente fattispecie una definizione contenuta in una legge direttaa scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria,essendo il D.Lgs. n. 79 del 1999 finalizzato a regolare il mercatointerno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principalioperatori, restando la materia fiscale estranea a tale normativa.Pertanto, la nozione di autoproduttore di cui al cit. D.Lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dalpagamento delle accise ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b),TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione. Ad ulteriore supporto di tale argomento valgano leseguenti considerazioni: a) il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 1, precisa che ledefinizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di autoproduzione di cui alcomma 2 trova un limite applicativo testuale;b) le finalità del decreto Bersani, in linea con la Direttiva n.96/92/Ce sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale dell'energia elettrica, mentre il T.U. Accise, come modificato dalD.Lgs. n. 26 del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE, ha come obiettivo l'armonizzazione della tassazione degli Statimembri della UE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoproduzione di cui al decretoBersani deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamento delle accise che hanno le officine di produzione dienergia elettrica per uso proprio ai sensi del T.U. Accise. Da quanto detto consegue che l'esenzione prevista dall'art.52, comma 3, lett. b), T.U. Accise, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, è limitata all'utilizzazione che fa dell'energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpre tazione: deve, pertanto, riconoscersi l'esenzione unicamente alla società cooperativa che produce l'energia, neilimiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l'ipotesi RGN 37201/2019 Consigliere rel. Federici incui la predetta società ceda l'energia elettrica a distinti soggetti giuridici quali sono i soci, pena facili ed intuibili elusioni delladisposizione agevolativa (arg. da Cass. n. 24169 del 2020).Pertanto, non è condivisibile la tesi di parte ricorrentesecondo cui all'estensione dell'esenzione dalle accise anche ai socidelle cooperative dovrebbe pervenirsi attraverso una interpretazione estensiva del più volte citato art. 52 T.U. Accise,riferendosi la qualifica di autoproduttore non solo all'ipotesi in cui la cooperativa consumi per sè l'energia autoprodotta, ma anche aquella in cui l'energia sia consumata dai propri soci.Interpretazione estensiva della predetta disposizione che, al pari di quella analogica, non è consentita trattandosi di norma agevolativa di esenzione fiscale, come tale di stretta interpretazione. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel secondo motivo, alla fattispecie in esame non è neppureapplicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 911, della leggen. 208 del 2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) che ha previsto che“il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionatida fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia,con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energiaelettrica di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), inlocali e luoghi diversi dalle abitazioni”. Invero, il comma 999 del citato art. 1 prevede che “Lapresente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra invigore il 1 0 gennaio 2016”. Ne consegue che, in mancanza di unaespressa previsione di applicabilità retroattiva del comma 911 dell'art. 1 della citata legge, l'esenzione dall'accise per i soci dellesocietà cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica si applica soltanto dall'anno d'imposta 2016.Né alla citata disposizione può attribuirsi natura interperativa del previgente art. 52, comma 3, lett. b), del D.Lgs.26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di un'espressa qualificazione in tal senso e di pregressi dubbi di tipo esegetico in ordineall'effettiva portata della stessa, ma anche perché la norma inesame ha portata fortemente innovativa (e non esplicativa) della citata disposizione, este ndendo anche ai soci delle cooperative diproduzione e distribuzione dell'energia elettrica l'esenzione dalle accise, prima chiaramente esclusa. Non è quindi suscettibile di applicazione retroattiva.Il secondo motivo è quindi infondato e va rigettato. Anche il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce lanullità della sentenza RGN 37201/2019 Consigliere rel. Federici impugnata per avere reso una pronuncia meramente apparente sulla questione della violazione del legittimo affidamento, è infondato e va rigettato. Secondo questa Corte il vizio di motivazione meramenteapparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, inviolazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 cod. proc.civ., comma secondo, n. 4) (in materia di processo civile ordinario) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (inmateria di processo tributario), omette di esporre concisamente imotivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ra gioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta,e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprioconvincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenutoalla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione dinullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive dimotivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi riteneremera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr.Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), maanche quelle che contengono una motivazione meramenteapparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione delladecisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale danon consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultatoenunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi menoalla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale,"a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass.cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).In particolare, più volte è stato espresso il principio che la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perch é recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice 8 RGN 37201/2019 Consigliere rel. Federici per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016; conf.Cass. Civ., n. 14927 del 2017).Con riferimento al caso di specie, la sentenza ha chiaramente esposto il ragionamento logico secondo cui nonpoteva sussistere una condizione di affidamento e buona fededella contribuente tale da escludere l'applicazione delle imposte enon solo delle sanzioni e degli interessi di mora, non richiesti allasocietà, affermando che “la ritenuta piana lettura della contestatanorma fiscale in esame, confermata dall'articolato vaglio delle fonti normative che hanno interessato negli anni il complesso mondo del mercato dell'energia elettrica, ed in particolare quello delle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, n. 8, della L. n. 1643/1962, consente diescludere che l'affermata corretta interpretazione di una normapossa essere motivo di violazione dell'affidamento e della buona fede della contribuente”.La pronuncia ha, quindi, compiuto un ragionamento logicosulla cui base è pervenuta alla conclusione della non applicabilità della buona fede e del legittimo affidamento nella fattispecie,sicché non può dirsi sussistente alcuna violazione delle previsioni normative citate. Invero, seppure si volesse ritenere errato oinsufficiente lo sviluppo argomentativo della decisione impugnata,il vizio non sarebbe così radicale da rendere la motivazione meramente apparente, escludendone l'idoneità ad assolvere allafunzione cui all'art. 36 d.lgs. 546/1992 (arg. da Cass. n. 5315 del 2 015). Né può assumere rilevanza la ritenuta carenza divalutazione degli elementi fattuali prospettati dalla ricorrente, non essendo tale ragione di censura riconducibile alla violazionedell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ. Pare opportuno precisare, sulla questione in esame, che laCTR ha peraltro fatto corretta applicazione del consolidato orie n tamento di questa Corte secondo cui “la tuteladell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10,commi 1 e 2, della I. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materiadi tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione RGN 37201/2019 Consigliere rel. Federici dell'applicazione dellesanzioni» (così Cass. n. 370 del 09/01/2019, con ampi riferimenti alla giurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; sempre con riferimento all'esclusione delle sole sanzioni, sivedano ancora Cass. n. 10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635del 08/02/2017; Cass. n. 5934 del 25/03/2015; Cass. n. 16692del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del 13/10/2011; Cass. n. 19479 del 10/09/2009; v. anche Cass. Sez. U., n. 23031 del 2007, in motivazione, par. 3). Da ultimo va detto che non sussistono i presupposti perdar luogo al chiesto rinvio pregiudiziale, tenuto conto che la Cortedi giustizia ha già ampiamente chiarito che, se è vero che il dirittoad avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento “si estende a ogni individuo in capo al quale un'autoritàamministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa dìassicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito”(ex multis, CGUE 14 giugno 2017, in causa C26/16, punto 76; CGUE 9 luglio2015, in causa C-183/14, punto 44; CGUE 5 marzo 2015, in causa C- 585/13, punto 95), tuttavia ” il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima dell'amministrazione» (CGUE 11aprile 2018, in causa C-532/16, punto 50; CGUE 6 febbraio 1986,in causa C-162/84, punto 6). Rientra, pertanto, nella specificacompetenza del giudice nazionale stabilire se, avuto conto della specificità del caso concreto, sussistano i presupposti per ilriconoscimento della inapplicabilìtà del tributo ovvero, più semplicemente, delle sanzioni e degli interessi. Ne consegue che, se l'Amministrazione finanziaria non ha fornito una correttainterpretazione del dato normativo, non per questo è possibileescludere il diritto alla riscossione dell'imposta, opportunamentetemperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi ” (Cass. n. 22002 del 2020, in motivazione)» (così, in Cass., 3 dicembre 2020, n. 27628). Le ragioni illustrate dal precedente riportato vanno condivise e ribadite da questo collegio. Il ricorso va pertanto rigettato. Tenuto conto della novità di alcune delle questioni trattate, con riferimento all’epoca in cui il ricorso fu proposto, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.