CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 00170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo per l'Attolini 1"annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo e al secondo motivo dell'impugnazione, per gli altri imputati l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, anche riportandosi alla memoria depositata il 27 ottobre 2022, ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi; uditi per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Attolini, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Pot'', che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e confermava nel resto la medesima pronuncia del 26 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 595, secondo e terzo comma, cod. pen., per avere, in concorso tra loro - [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] quali istigatori e/o determinatori della redazione dell'articolo, l'Attolini quale autore delle correzioni alla bozza dell'articolo al fine di evitare che potesse essere individuata la fonte dell'informazione giudiziaria, e il Poti, quale collaboratore del quotidiano e autore dell'articolo - offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], avvocato del foro di Brindisi, con la pubblicazione il 18 maggio 2012 di un articolo sul quotidiano locale "Gazzetta del Mezzogiorno", recante il titolo "Avvocatessa finisce nei guai" e nel corpo la frase "E' questo il capo d'imputazione (con riferimento alla precedente indicazione per cui l'avvocatessa era indagata per appropriazione indebita) che il pubblico ministero titolare delle indagini dovrebbe a breve contestare ad un'avvocatessa brindisina per essersi appropriata di ingente somme di denaro (si parla di svariate migliaia di euro accumulate in pochi mesi)", lesivo della reputazione professionale di [OSCURATO:PERSONA] (capo d'imputazione 2); nonché [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 368 cod. pen., per avere, in concorso tra loro, la prima quale amministratrice della "[OSCURATO:PERSONA]" e il secondo quale suo collaboratore di fatto, con denuncia-querela presentata il 23 marzo 2012 ai carabinieri di Brindisi, accusato falsamente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] di appropriazione indebita, pur sapendola innocente, professionista alla quale essi imputati avevano conferito mandato per il recupero di crediti vantati nei confronti di condomini morosi, somme che l'avvocatessa era stata accusata di aver riscosso e mai consegnato alla amministratrice della predetta società (capo d'imputazione 3). 2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal loro difensore, i quali hanno dedotto quattro motivi (dei quali il primo e il quarto comuni, il secondo e il terzo riferiti al solo imputato [OSCURATO:PERSONA]).2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 601 e 161 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione difensiva di nullità del decreto di citazione a giudizio dei due imputati, eseguita mediante consegna di copia a mani del difensore e non anche presso i domicili dichiarati, benché l'ufficiale giudiziario non avesse effettuato una rigorosa verifica in ordine alla impossibilità di effettuare la notificazione in quei luoghi, limitandosi ad attestare che da informazioni acquisite in loco i due destinatari risultano essersi traferiti altrove. 2.2. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 368 cod. pen., per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato contestatogli al capo 3), nonostante non fosse stato acquisito alcun concreto elemento dimostrativo di un suo effettivo contributo causale nella commissione dell'addebitatogli delitto di calunnia: non potendo essere valorizzati a tal fine il rinvenimento di alcuni file nella memoria del suo computer e neppure la circostanza della presentazione da parte del prevenuto al consiglio dell'ordine degli avvocati di un successivo esposto contro la persona offesa. 2.3. Vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato al [OSCURATO:PERSONA] il riconoscimento delle attenuanti generiche, benché il [OSCURATO:PERSONA] avesse reso dichiarazioni amnnissive in ordine alla vicenda de qua. 2.4. I reati dei capi 2) e 3) si sono estinti per maturazione del termine massimo di prescrizione in date immediatamente successive all'emissione della sentenza di secondo grado. 3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 163, 167 e 175 cod. pen., 3 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte di appello rigettato la richiesta difensiva di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta all'imputato, a tal fine valorizzando l'esistenza di un precedente penale relativo a reato oramai estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., e, comunque, depenalizzato per effetto della soglia di punibilità per quel precedente reato, come introdotta dall'art. 3 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. 3.2. Mancanza di motivazione, in relazione all'art. 205, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza formulata con l'appello con la quale la difesa si era lamentata della condanna dell'imputato in primo grado al pagamento del doppio delle spese processuali.3.3. Mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di valutare come prova decisiva il contenuto della denuncia-querela, oggetto della calunnia, nella quale mancava ogni riferimento alla pretesa dell'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla compensazione tra quanto a lei dovuto per compensi professionali e quanto riscosso dai condomini morosi, di cui perciò non vi è neppure traccia nell'articolo pubblicato sul giornale, così come corretto nel suo testo dall'Attolini, che si era limitato a riprendere quanto già riportato dai propri clienti in quella denuncia-querela (Attolini che, pertanto, era rimasto estraneo alla "manovra a tenaglia" asseritannente posta in essere d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]); nonché per avere la Corte di appello omesso di valutare l'articolo nel suo complesso, anche nella parte in cui, proprio su correzione dell'Attolini, era stato inserito il riferimento "alle indagini in corso anche con l'ascolto dei testimoni", formula di certo "più favorevole" alla persona offesa della calunnia. 4. Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi. 4.1. Vizio di motivazione, per travisamento della prova, per avere la Corte di appello omesso di valutare una prova decisiva per la difesa costituita dalle dichiarazioni rese dal teste Sparviero che, capo servizi della redazione di Brindisi de "[OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno", aveva escluso che l'articolo oggetto del reato di diffamazione fosse stato scritto dal Potì ovvero che questi fosse l'unica persona, all'interno della redazione, che avrebbe potuto "estrarre il pezzo giornalistico dalla impaginazione e reinserirlo poi con modifiche". 4.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché le carte del processo non avessero offerto alcuna prova della esistenza di un consapevole apporto causale del Potì alla consumazione della diffamazione ovvero di una sua conoscenza del contenuto dell'articolo o di una sua previa conoscenza del progetto criminoso dei suoi coimputati. 4.3. Violazione di legge, per violazione dell'art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna asserendo che il Potì avesse agevolato la commissione del reato materialmente riferibile anche a soggetti non identificati, autori della prima versione dell'articolo poi modificata per iniziativa del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte di merito confermato il carattere diffamatorio dello scritto in questione per essere la persona offesa agevolmente identificabile, nonostante solo con una congettura fosse possibile sostenere che il personale giudiziario e tutti gli avvocati del foro di Brindisi fossero a conoscenza della esistenza della causa civile che coinvolgeva l'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA]; e senza tenere conto che la diffamazione della predetta in relazione alla conoscenza che i condomini aveva avuto di quella denuncia per calunnia, era derivata da una iniziativa assunta dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che 1'11 maggio 2012 avevano inserito nella cassetta della posta dei proprietari degli immobili di quel condominio) una loro lettera, rispetto alla quale la pubblicazione dell'articolo sul giornale del giorno successivo aveva costituito solo un post factum non punibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano inammissibili. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la prospettata nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dei due imputati, quand'anche ritenuta sussistente, venne in ogni caso sanata dalla comparizione dei prevenuti all'udienza, giusta la previsione dell'art. 184 cod. proc. pen., in ordine alla cui operatività nulla è stato specificato con l'atto di impugnazione. 1.2. Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato in maniera molto indeterminata lacune argonnentative, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica presente nella sentenza impugnata, nella sostanza sollecitando una diversa e alternativa lettura delle emergenze processuali che non è consentita nel giudizio di legittimità. La motivazione del provvedimento gravato risulta lineare e congrua nell'illustrare le ragioni in fatto e in diritto che hanno permesso ai giudici di merito di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] concorse nella commissione materiale da parte della [OSCURATO:PERSONA] della considerata calunnia, dato che nella memoria del computer del primo vennero rinvenuti i file della documentazione utilizzata per la formulazione della falsa accusa di appropriazione indebita e che il [OSCURATO:PERSONA] si attivò personalmente per denunciare l'accaduto anche al consiglio dell'ordine al quale era iscritta la calunniata (v. pagg. 4-5 sent. impugn.). 1.3. Il terzo motivo del ricorso è del tutto privo di pregio. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito avevano esercitato il potere discrezionale concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che doveva essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito aveva ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre al precedente penale di cui l'imputato è gravato, il fatto che le condotte accertate fossero risultate caratterizzate da un obiettivamente elevato disvalore sociale, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62- bis cod. pen. 1.4. La declaratoria di inammissibilità con riferimento agli altri motivi del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la estinzione dei reati per la decorrenza del termine di prescrizione maturata in epoca successiva alla emissione della sentenza gravata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2.1. Il primo motivo del ricorso è fondato. A fronte della richiesta difensiva di riformare la decisione del giudice di primo grado di negare all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha replicato asserendo che a tanto ostava lo stato di censuratezza del prevenuto. Determinazione che risulta errata, tenuto conto che l'Attolini era stato sì condannato nel 2010 con decreto penale per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che però ha costituito oggetto di una successiva parziale aboliti° críminis per effetto dell'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Tale depenalizzazione, i cui contorni operativi nella fattispecie si sarebbero dovuti in concreto verificare, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare ai fini della valutazione della concessione o meno del suddetto beneficio, posto che tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di "aboliti° criminis", va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.La sentenza impugnata va, dunque, annullata in relazione a tale punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce che, nel nuovo giudizio, porrà rimedio all'indicata violazione di legge. 2.2. Anche il secondo motivo del ricorso è fondato. Alla censura con la quale l'appellante, in relazione alla decisione del primo giudice di condannare l'imputato al pagamento in favore dell'erario delle spese processuali in misura pari al doppio degli importi dovuti, si era doluto della mancanza del presupposto della "complessità degli atti compiuti" per l'applicazione dell'art. 205, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 ovvero della riferibilità di tale presupposto all'Attolini, la Corte distrettuale ha risposto in maniera inappropriata, facendo riferimento ad una asserita correttezza di quella decisione in relazione alle spese processuali liquidate in favore della parte civile. Anche su tale punto la sentenza impugnata va, perciò, annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale punto. 2.3. Il terzo motivo del ricorso dell'Attolini è, invece, inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, il vizio di mancanza di motivazione della decisione gravata per omesso esame di circostanze determinanti per la decisione, senza però rappresentare alcuna contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Lecce aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, con una ricostruzione che, globalmente considerata, finisce per risultare conforme a quella della sentenza del Tribunale di Brindisi. Il ricorso, dunque, solo apparentemente proponendo un 'travisamento delle prove' per omissione, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.Premesso che la difesa non aveva posto in discussione la circostanza obbiettiva dell'intervento dell'Attolini concretizzatosi nella correzione della bozza dello scritto che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva inviato per mail e, perciò, nella predisposizione del testo finale che era stato poi trasfuso nell'articolo pubblicato in giorno dopo da "[OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno", va evidenziato come il Tribunale avesse basato la convinzione che l'odierno ricorrente aveva consapevolmente concorso nella commissione della calunnia in danno dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da tre specifiche modifiche che il prevenuto aveva suggerito al [OSCURATO:PERSONA] di inserire nella versione finale da inviare al giornalista: la prima riguardava i passaggi del testo che erano stati "limitati" dall'Attolini per evitare che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero essere identificati come la 'fonte' della notizia giornalistica; la seconda concerneva l'eliminazione del riferimento, contenuto nella prima versione dello scritto, alla restituzione parziale delle somme che l'avvocatessa aveva ricevuto dai condomini e la sostituzione dello stesso con l'inserimento di una più grave menzione della mancata restituzione, da parte della professionista, di alcunché all'amministrazione dei condomini; la terza modifica riguardava il collegato espresso riferimento alla presentazione della denuncia per appropriazione indebita da parte dell'amministratore, dovuto alla infruttuosità dei tentativi di ottenere la restituzione di quelle somme. Rispetto ai passaggi appena esposti, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili le denunciate omissioni (dovute, secondo la difesa, alla mancata valorizzazione di un comportamento che aveva tenuto conto solamente dell'impostazione che i privati avevano già dato alla loro precedente denuncia per calunnia) ovvero i prospettati vizi di manifesta illogicità (connessi ad una valutazione complessiva dell'articolo apparso sulla "Gazzetta"): avendo la Corte di appello, dopo aver sinteticamente richiamato il percorso giustificativo della decisione del primo giudice, spiegato come la responsabilità concorsuale dell'Attolini fosse stata comprovata proprio da quelle tre iniziative modificative poste in essere dal prevenuto tradottesi in un consapevole "deterioramento" del testo "della bozza originaria"; dunque, nel determinante contributo alla pubblicazione di un articolo della cui portata offensiva - per l'espresso riferimento in esso contenuto alla imminente contestazione da parte del p.m. di una appropriazione di ingenti somme, che si era così dato per scontato che l'avvocatessa avesse commesso - il prevenuto, "esperto legale", si era di certo avveduto (v., in particolare, pag. 6 sent. impugn.). 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto, per le ragioni e con le conseguenze di seguito puntualizzate.3.1. Il primo motivo del ricorso, dedotto in termini di travisamento della prova per omissione, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, anche consistente nell'omissione della valutazione di una prova ritenuta decisiva, può essere fatto valere nel caso in cui l'impugnata decisione abbia riformato la sentenza di primo grado, perché in caso di cosiddetta doppia conforme il limite del "devolutum" non può essere valicato, salva l'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame (così, tra le molte, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 318 del 21/12/2006, dep. 2007, Conte, Rv. 235690). Alla luce di tale regula iuris la doglianza difensiva - peraltro, solo formalmente enunciate in termini di violazione di legge - non coglie nel segno, tenuto conto che le dichiarazioni del teste Sparviero in ordine al ruolo e ai compiti del Potì all'interno della redazione del giornale de quo erano state richiamate e implicitamente valutate dal Tribunale di Brindisi al momento di considerare la posizione dell'odierno ricorrente. 3.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono fondati (con assorbimento dell'esame del quarto motivo). A fronte delle doglianze formulate dalla difesa dell'imputato - la quale si era lamentata della mancata definizione del ruolo che il prevenuto aveva avuto nella vicenda, non essendo stato chiarito quale fosse stato il suo concreto contributo alla commissione materiale del reato; quali fossero stati gli elementi fattuali da cui poter evincere una sua piena consapevolezza in ordine al contenuto offensivo dello scritto che era stato poi pubblicato; ed ancora quali fossero stati i rapporti tra il predetto e gli altri soggetti che all'interno della redazione di quel quotidiano avevano direttamente curato l'inserimento dell'articolo nella pubblicazione andata alle stampe - la motivazione della sentenza impugnata si presenta gravemente lacunosa e caratterizzata da incongruenze logiche. La Corte territoriale, pur partendo dal dato oggettivo delle mail che l'odierno ricorrente si era scambiato con il [OSCURATO:PERSONA] - e nonostante l'addebito gli fosse stato formalmente contestato quale "redattore" e "autore della pubblicazione" dell'articolo pubblicato sulla 'Gazzetta' - ha finito per ammettere di non poter sostenere con certezza che il Potì fosse stato l'autore materiale della prima versione dell'articolo; mentre, con riferimento alla seconda versione di quello scritto, inserito nel giornale, i giudici di merito hanno assertivamente sostenuto che era ragionevole pensare che il Potì avesse messo a confronto la prima versione del testo, quella che non si è accertato da chi egli aveva ricevuto e che aveva poi trasmesso al [OSCURATO:PERSONA], e quella che era stata a lui restituita dopo le correzioni. Inoltre, benché si sia appurato che l'imputato, sentito a giudizio, aveva riconosciuto di essere stato a conoscenza della vicenda giudiziaria che costituiva l'oggetto dell'articolo, la Corte di appello gli ha attribuito genericamente un concorso "per avere consentito la pubblicazione sul quotidiano per cui collaborava" (v. pag. 7 sent. impugn.), senza nulla chiarire circa il ruolo che lo stesso aveva concretamente nella redazione di quel quotidiano, quali i fossero stati i suoi compiti in ordine alla stesura del testo che era stato poi modificato e quali le sue reali iniziative per permettere l'inserimento di tale scritto nella stampa finale. Tali difetti motivazionali imporrebbero l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per consentire al giudice di merito di replicare adeguatamente alle censure difensive. Tuttavia, bisogna prendere atto come, dopo l'emissione della sentenza di secondo grado, il reato contestato si sia oramai estinto per prescrizione ed è pacifico che, in tale situazione, la declaratoria immediata di tale causa di non punibilità - in assenza delle condizioni per proscioglimento dell'imputato nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - prevale sulla adozione di una decisione meramente rescindente (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). La sentenza gravata va, dunque, annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione. 4. Segue la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. I due predetti imputati, nonché l'Attolini (per il quale il motivo in punto di responsabilità è inammissibile, con conseguente sua soccombenza rispetto alla parte civile non impugnante) vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività svolta, nella misura pure precisata in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sospensione condizionale della pena e al pagamento claile spese processuali e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dell'Attolini. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagame