CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 25442/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.22481/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N. 38 BOLOGNA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTI- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATI- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 618/2019,depositata il 20/02/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 618/2019, la Corte d’Appello di Bologna , in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’azione di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] ( cui sono succedute, dopo la sua morte, le figlie Sandra e [OSCURATO:PERSONA]), derivanti da plurimi episodi di infiltrazioni d’acqua e umido succedutesi dal 2002 dal 2005, provenienti dall’appartamento di Cristina e [OSCURATO:PERSONA] sovrastante a quello dell’attrice. Le convenute avevano chiamato in causa il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 38 di Bologna, poiché tenuto a concorrere nelle spese di riparazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto domanda di manleva verso l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che aveva effettuato le riparazioni dei guasti provocati dalle infiltrazioni verificatesi nel 2002. Antonella M engoli , comproprietaria dell’immobile da cui provenivano le infiltrazioni, era intervenuta volontariamente in causa. Esaurita l’istruttoria, il T ribunale aveva condannato le sole comproprietarie Mengoli al risarcimento, osservando che i danni occorsi nel 2002 erano dipesi dalla rottura della colonna di scarico, mentre quelli del 2005 erano stati provocati d al malfunzionamento della cassetta di alimentazione dello scarico del bagno. La Corte territoriale, pur rilevando che la sentenza di primo grado non era stata impugnata nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del Condominio, ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di causa, poiché responsabile dei danni, osservando che i fenomeni verificat i si nel 2005erano stati provocati dall’adduzione della cassetta interna del water, mentre quelli occorsi nel 2002 d allo stato di degrado della colonna di scaricocomune incassata nel muro condominiale. La cassazione della sentenza è chiesta dal Condominio via Azzurra n.38 di Bologna con ricorso in cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante p.t.. non hanno formulato difese. In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 1117 e 2051 c.c., per aver la Corte d’Appello erroneamente attribuito al Condominio la responsabilità per le infiltrazioni verificatisi nel 2005 provenienti dall’impianto di adduzione della cassetta interna del waterdi proprietà privata, non trattandosi di bene comune. Il motivo è fondato. Occorre premettere che la censura non è volta ad ottenere una modifica della motivazione, ma ad evitare che passi in giudicato la statuizione che ha dichiarato la responsabilit à del Condomino , risultato vincitore, per i danni alla proprietà dell’attore. [OSCURATO:PERSONA] ha interesse a censura re la pronuncia potendo essa fare stato, riguardo alla dichiarata responsabilità per le infiltrazioni, e fondare una nuova richiesta di risarcimento da parte delle Cigarini, tuttora non preclusa, poiché , com e ha ricon o sciuto la Corte di merito, era oggetto di giudicato interno di rigetto la sola domanda proposta dai convenuti verso il Condominio, ciò sull’implicito presupposto, qui non contes t ato, che l’ azione risarcitoria delle attrici, respinta anche in appello, non si fosse automaticamente estesa ai terzi ( quali possibili responsabil i esclusivi; cfr., per l’ammissibilitàdell’impugnazione delle parti della sentenza idonee a pregiudicare la parte vittoriosa: Cass.26921/2008; Cass. 17193/2012). 1.2.La sentenza ha posto a carico del Condominio anche il danno provocato dall’adduzione della cassetta interna del water che non era di proprietà comune, ma esclusiva. Ai sensi dell’art. 1117, comma primo, n. 3 c.c., nel testo in vigore prima della modifica di cui all’art. 1 della L. 220/2012, sono oggetto di proprietà comune, se il contrario non risulti dal titolo, anche le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli impianti idrici e fognari fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza. La presunzione di proprietà comune ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi, invece, a quella parte dell'impianto di scarico ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva (Cass. 583/2001; Cass.12894/1995). Del loro non perfetto funzionamento e dei danni provocati alle proprietà sottostanti rispondono i condomini e non il Condominio, non essendo le infiltrazioni provocate da una parte comune di cui quest’ultimo possa essere considerato custode ai sensi dell’art.12051 c.c. (Cass. 7044/2020). 2. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto il condominio soccombente e per averlo condannato alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizionei confronti delle appellanti. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, pur affermando che la causa dei danni era imputabile ad un difetto della colonna montante comune di cui doveva rispondere il Condominio, ha respinto le domande principali, rilevando che la pronuncia non era stata impugnata nella parte in cui aveva respinto le richiesta indirizzate verso i terzi chiamati. In disparte ogni altra considerazione, è decisivo evidenziare che , all’esito del giudizio di appello, nessuna delle domande ha trovato accoglimento, né quelle principali, né quelle proposte verso i terzi chiamati, per cui, essendo definitive le statuizioni adottate (non impugnate neppure in questa sede), il Condominio non poteva essere considerato soccombente e non poteva rispondere delle spese di causa, nonostante la dichiarata responsabilità – solo relativamenteall’an – per i danni alle proprietà esclusive. 3. I l terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. , per aver la sentenza omesso di pronunciare sulla domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della compagnia assicuratrice, questione ritenuta dal Tribunale assorbita per effetto del rigetto delle pretese nei confronti del C ondominio, ma riproposta in secondo grado e d erroneamente non esaminata , dovendo disporsi la condanna della compagnia assicuratrice al rimborso delle spese legali corrisposte dal Condominio. Il motivo è assorbito, poiché l’accoglimento del secondo motivo di ricorso rendono superflua l’omessa pronuncia sull’azione di manleva e sul ma n cato addebito alla compagnia assicurativa delle spese gravanti sul Condominio. 4. Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 1917 c.c. e dell’art. 91 c.p.c., per aver la Corte d’Appello compensato le spese di entrambi i gradi anche nei rapporti tra il Condominio e la Compagnia di assicurazione, tenuta a rimborsare all’assicurato le spese di resistenza, a nulla rilevando l’asserita violazione del patto di gestione della litededotta solo in primo grado. Il motivo è fondato. Il T ribunale ha ritenuto assorbita l ’azione di manleva verso l’assicuratore; la domanda era stata riproposta in appello dal Condominio risultato soccombente , con richiesta di essere rimborsato non solo per le spese da versare alle controparti per effetto della soccombenza, ma anche delle spese della propria resistenzain giudizio ai sensi dell’art. 1917, comma secondo, c.c. . E’ a tali fini chela Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sulla domanda del Condominio verso l’assicuratore. In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno –difatti distinti: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute dall’assicurato per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese diresistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (Cass. 4275/2024; Cass.33013/2024). 5. Il quinto motivo deduce la mancanza assoluta della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello ha disposto la compensazione delle spese di lite anche tra il Condominio e la compagnia di assicurazione. Il motivo è assorbitoper effetto dell’accoglimento della precedente censura. Sono, pertanto, accolti il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza è cassata in relazione ai motiv i accolt i , con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiv i accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 10.4.2025. [OSCURATO:PERSONA]