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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 45695/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto -erocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Campobasso ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) commesso il 30 settembre 2020 quando, per opporsi al medico psichiatra che gli aveva negato la somministrazione di un farmaco, perché inadeguato, lo minacciava proferendo frasi ingiuriose mentre, uscito dalla medicheria, veniva riaccompagnato in cella.

2. Il Procuratore generale della Corte di appello di Campobasso chiede l'annullamento della sentenza impugnata perché inficiata da vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) evidenziando che• le espressioni minacciose dell'imputato erano state proferite in stretto nesso temporale e finalistico al compimento dell'atto di ufficio, denegato dal medico.

Sostiene, inoltre, che le parole ingiuriose proferite integrano, in ogni caso, il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. evidenziando che la casa circondariale non costituisce luogo di privata dimora ma vero e proprio luogo pubblico e che la condotta oltraggiosa era stata posta in essere contro un operatore pubblico mentre compiva un atto di ufficio e a causa cell'esercizio delle sue funzioni, a prescindere dall'effetto della condotta e dalla possibilità di incidere, con essa, sulle modalità di estrinsecazione della funzione pubblicistica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 2.La declinazione del motivo di ricorso come vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art.337 cod. pen.) è manifestamente infondata.

Premesso che non è contestata dal ricorrente la ricostruzione del fatto poiché dalla sentenza impugnata si evince con chiarezza che [OSCURATO:PERSONA] aveva proferito le frasi minacciose e ingiuriose mentre percorreva il corridoio per essere riaccompagnato in cella, al termine della visita (pag. 2 della sentenza impugnata), correttamente la Corte di appello ha ritenuto che le frasi minacciose non erano state proferite per opporsi al compimento dell'atto di ufficio del sanitario.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, precisato che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma riconnprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574).Ne consegue che integra il reato di cui all'art. 337 cod. pen. qualsiasi condotta, di carattere minatorio e/o violento, che si traduca in un atteggiamento - anche implicito, purché percepibile "ex adverso" - volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio qualora sussista un collegamento tra le attività o fasi in cui si svolge l'attività di ufficio, Tale collegamento, tuttavia, non è )tavvisabile, nel caso in esame, poiché le frasi minatorie del Forlizzi furono proferite quando l'attività del medico era ormai cessata e mentre veniva accompagnato in cella, risolvendosi in una mera protesta a fronte dell'atto di ufficio orarretoncluso, con il diniego di somministrazione dei farmaci richiesti. 3.La prospettazione del vizio di violazione di legge/ con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto come delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., è anche generica, oltre a essere manifestamente infondata.

Anche la condotta tipica del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., che riproduce l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" accompagnato dalla precisazione "ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni", presuppone la contemporaneità o, comunque, il collegamento tra l'atto e la condotta oltraggiosa, funzionale a creare perlomeno intralcio all'attività del pubblico ufficiale.

In estrema sintesi, nella formulazione della fattispecie, è richiesta la presenza di una relazione causale o temporale tra l'offesa e la qualifica funzionale ed è quindi necessario, ai fini della sussistenza del delitto di oltraggio, che intercorra un rapporto causale, anche meramente cronologico, tra l'offesa e le pubbliche funzioni.

Ritiene la Corte, come innanzi precisato, che la dinamica del fatto non consente di ritenere ravvisabile un collegamento tra l'atto dell'ufficio, compiuto dal medico che aveva negato la terapia farmacologica richiestagli, e la condotta ingiuriosa del Forlizzi, qualificabile come una protesta, manifestata dopo il compimento dell'atto.

Rileva, altresì, la Corte che neppure viene indicata dal ricorrente, per contrastare la puntuale ricostruzione del fatto, ai fini della percezione delle frasi ingiuriose proferite, la presenza di persone diverse dal medico e dal verbalizzante incaricato dell'accompagnamento in cella del Forlizzi, al termine della visita.

Il requisito della presenza di più persone è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. che concorre al pari del luogo pubblico (richiamato nel ricorso), alla configurabilità del reato: si tratta di elementi intrinsecamente collegati che concorrono a delineare la ratio della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 341-bis cod. perì. individuata, secondo l'insegnamento di questa Corte, nella necessità che l'offesa attinga l'apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto allorché sia minata, più che la reputazione del singolo esponente, la reputazione dell'intera pubblica amministrazione (cfr. Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, in motivazione).

Con maggiore precisazione di tale requisito si è, pertanto, affermato che l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999): il che non è nel caso in esame in cui l'accompagnamento del detenuto era strettamente collegato e dipendente - trattandosi di soggetto privo della possibilità di autonomo movimento nell'ambiente sanitario carcerario - proprio visita medica cui il Forlizzi era stato sottoposto. 4.Solo per completezza deve rilevarsi che il delitto di ingiuria aggravata (art. 594, comma 4, cod. pen.), configurabile in presenza di frasi offensive del decoro e della personalità del destinatario, è depenalizzato ai sensi dell'art. 4, d.

Igs. n. 7 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

P.Q.M.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto -erocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) commesso il 30 settembre 2020 quando, per opporsi al medico psichiatra che gli aveva negato la somministrazione di un farmaco, perché inadeguato, lo minacciava proferendo frasi ingiuriose mentre, uscito dalla medicheria, veniva riaccompagnato in cella. 2. Il Procuratore generale della Corte di appello di Campobasso chiede l'annullamento della sentenza impugnata perché inficiata da vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) evidenziando che• le espressioni minacciose dell'imputato erano state proferite in stretto nesso temporale e finalistico al compimento dell'atto di ufficio, denegato dal medico. Sostiene, inoltre, che le parole ingiuriose proferite integrano, in ogni caso, il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. evidenziando che la casa circondariale non costituisce luogo di privata dimora ma vero e proprio luogo pubblico e che la condotta oltraggiosa era stata posta in essere contro un operatore pubblico mentre compiva un atto di ufficio e a causa cell'esercizio delle sue funzioni, a prescindere dall'effetto della condotta e dalla possibilità di incidere, con essa, sulle modalità di estrinsecazione della funzione pubblicistica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.La declinazione del motivo di ricorso come vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art.337 cod. pen.) è manifestamente infondata. Premesso che non è contestata dal ricorrente la ricostruzione del fatto poiché dalla sentenza impugnata si evince con chiarezza che [OSCURATO:PERSONA] aveva proferito le frasi minacciose e ingiuriose mentre percorreva il corridoio per essere riaccompagnato in cella, al termine della visita (pag. 2 della sentenza impugnata), correttamente la Corte di appello ha ritenuto che le frasi minacciose non erano state proferite per opporsi al compimento dell'atto di ufficio del sanitario. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, precisato che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma riconnprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574).Ne consegue che integra il reato di cui all'art. 337 cod. pen. qualsiasi condotta, di carattere minatorio e/o violento, che si traduca in un atteggiamento - anche implicito, purché percepibile "ex adverso" - volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio qualora sussista un collegamento tra le attività o fasi in cui si svolge l'attività di ufficio, Tale collegamento, tuttavia, non è )tavvisabile, nel caso in esame, poiché le frasi minatorie del Forlizzi furono proferite quando l'attività del medico era ormai cessata e mentre veniva accompagnato in cella, risolvendosi in una mera protesta a fronte dell'atto di ufficio orarretoncluso, con il diniego di somministrazione dei farmaci richiesti. 3.La prospettazione del vizio di violazione di legge/ con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto come delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., è anche generica, oltre a essere manifestamente infondata. Anche la condotta tipica del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., che riproduce l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" accompagnato dalla precisazione "ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni", presuppone la contemporaneità o, comunque, il collegamento tra l'atto e la condotta oltraggiosa, funzionale a creare perlomeno intralcio all'attività del pubblico ufficiale. In estrema sintesi, nella formulazione della fattispecie, è richiesta la presenza di una relazione causale o temporale tra l'offesa e la qualifica funzionale ed è quindi necessario, ai fini della sussistenza del delitto di oltraggio, che intercorra un rapporto causale, anche meramente cronologico, tra l'offesa e le pubbliche funzioni. Ritiene la Corte, come innanzi precisato, che la dinamica del fatto non consente di ritenere ravvisabile un collegamento tra l'atto dell'ufficio, compiuto dal medico che aveva negato la terapia farmacologica richiestagli, e la condotta ingiuriosa del Forlizzi, qualificabile come una protesta, manifestata dopo il compimento dell'atto. Rileva, altresì, la Corte che neppure viene indicata dal ricorrente, per contrastare la puntuale ricostruzione del fatto, ai fini della percezione delle frasi ingiuriose proferite, la presenza di persone diverse dal medico e dal verbalizzante incaricato dell'accompagnamento in cella del Forlizzi, al termine della visita. Il requisito della presenza di più persone è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. che concorre al pari del luogo pubblico (richiamato nel ricorso), alla configurabilità del reato: si tratta di elementi intrinsecamente collegati che concorrono a delineare la ratio della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 341-bis cod. perì. individuata, secondo l'insegnamento di questa Corte, nella necessità che l'offesa attinga l'apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto allorché sia minata, più che la reputazione del singolo esponente, la reputazione dell'intera pubblica amministrazione (cfr. Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, in motivazione). Con maggiore precisazione di tale requisito si è, pertanto, affermato che l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999): il che non è nel caso in esame in cui l'accompagnamento del detenuto era strettamente collegato e dipendente - trattandosi di soggetto privo della possibilità di autonomo movimento nell'ambiente sanitario carcerario - proprio visita medica cui il Forlizzi era stato sottoposto. 4.Solo per completezza deve rilevarsi che il delitto di ingiuria aggravata (art. 594, comma 4, cod. pen.), configurabile in presenza di frasi offensive del decoro e della personalità del destinatario, è depenalizzato ai sensi dell'art. 4, d. Igs. n. 7 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.Q.M. Dic
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