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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 33752/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 15/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; lette le conclusione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di peculato.

All'imputato si contesta, nella qualità di incaricato di pubblico servizio di trasporto in quanto dipendente — con mansioni di autista- di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di aver avuto la disponibilità - per ragioni del suo ufficio - dei mezzi di trasporto della società e di essersi appropriato di 70 litri circa di gasolio conservati nel serbatoio di un autobus.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi, che possono essere descritti congiuntamente, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.

Il valore del gasolio oggetto di appropriazione sarebbe di circa 90 euro, pari a circa lo 0,08% della posta di bilancio per l'acquisto annuo di carburante dell'ente: dalla appropriazione contestata, dunque, non sarebbe conseguito alcun pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Un peculato inoffensivo, attesa la inesistenza di un danno apprezzabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

2. La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del denaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art.314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Sez. 6, n. 23824 del 26/04/2019, Bifolco, Rv. 276070; Sez. 6, n. 26476 del 09/06/2010 Rv. 248004; Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018 Rv. 273445).

Nel caso di specie al ricorrente è contestato di avere prelevato del carburante dal serbatoio del mezzo affidatogli, quindi ricorre l'ipotesi di peculato prevista dal primo comma dell'art. 314 cod. pen. e non quella meno grave del peculato senza appropriazione del bene, per la quale soltanto assume rilevanza la verifica in concreto del danno arrecato al buon funzionamento della pubblica amministrazione, stante la minore gravità della fattispecie, che si caratterizza per l'assenza di appropriazione del bene e che trova applicazione solo nel caso di uso momentaneo della cosa di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia il possesso per ragioni dell'ufficio o del servizio.

Nel caso in cui, come quello in esame, il peculato si realizzi invece attraverso l'appropriazione della cosa, ai fini della valutazione della offensività non assume rilevanza la verifica del pregiudizio arrecato alla funzione o al servizio pubblico, essendo l'atto di appropriazione del bene di pertinenza della amministrazione, valutato di per sé come offensivo dell'interesse alla legalità dell'operato del soggetto, che agisce per conto di una pubblica amministrazione.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquidano in complessivi euro 3.686 oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686 oltre accessori di legge.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 15/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; lette le conclusione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di peculato. All'imputato si contesta, nella qualità di incaricato di pubblico servizio di trasporto in quanto dipendente — con mansioni di autista- di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di aver avuto la disponibilità - per ragioni del suo ufficio - dei mezzi di trasporto della società e di essersi appropriato di 70 litri circa di gasolio conservati nel serbatoio di un autobus. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi, che possono essere descritti congiuntamente, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il valore del gasolio oggetto di appropriazione sarebbe di circa 90 euro, pari a circa lo 0,08% della posta di bilancio per l'acquisto annuo di carburante dell'ente: dalla appropriazione contestata, dunque, non sarebbe conseguito alcun pregiudizio allo svolgimento del servizio. Un peculato inoffensivo, attesa la inesistenza di un danno apprezzabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione. Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del denaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art.314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Sez. 6, n. 23824 del 26/04/2019, Bifolco, Rv. 276070; Sez. 6, n. 26476 del 09/06/2010 Rv. 248004; Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018 Rv. 273445). Nel caso di specie al ricorrente è contestato di avere prelevato del carburante dal serbatoio del mezzo affidatogli, quindi ricorre l'ipotesi di peculato prevista dal primo comma dell'art. 314 cod. pen. e non quella meno grave del peculato senza appropriazione del bene, per la quale soltanto assume rilevanza la verifica in concreto del danno arrecato al buon funzionamento della pubblica amministrazione, stante la minore gravità della fattispecie, che si caratterizza per l'assenza di appropriazione del bene e che trova applicazione solo nel caso di uso momentaneo della cosa di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia il possesso per ragioni dell'ufficio o del servizio. Nel caso in cui, come quello in esame, il peculato si realizzi invece attraverso l'appropriazione della cosa, ai fini della valutazione della offensività non assume rilevanza la verifica del pregiudizio arrecato alla funzione o al servizio pubblico, essendo l'atto di appropriazione del bene di pertinenza della amministrazione, valutato di per sé come offensivo dell'interesse alla legalità dell'operato del soggetto, che agisce per conto di una pubblica amministrazione. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquidano in complessivi euro 3.686 oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686 oltre accessori di legge. Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen.
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