CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 07630/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 luglio 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'interessato, di revoca ex art. 629-bis cod. proc. pen. della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia il 5 marzo 2015. La Corte ha ritenuto che la richiesta non fosse tempestiva, in quanto, già in data 18 maggio 2017, era stato notificato all'interessato, in transito all'aeroporto di Malpensa, l'ordine di esecuzione della pena con contestuale decreto di sospensione ex art. 656 cod. proc. pen.; ordine che conteneva diretto riferimento alla sentenza di condanna ed era tradotto al ricorrente in lingua inglese, seppure oralmente. 2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censura la mancanza di motivazione, sul rilievo che la semplice traduzione orale dell'ordine di esecuzione della sentenza non sarebbe idonea a garantire la conoscenza di quest'ultimo per l'imputato, essendo necessaria la traduzione scritta. 2.2. In secondo luogo, si denuncia la violazione degli art. 629-bis, comma 3, e 143, commi 2 e 3, cod. proc. pen. La difesa sostiene che quest'ultima disposizione prevede il diritto alla traduzione scritta di atti fondamentali, tra i quali non viene espressamente annoverato l'ordine di esecuzione. Nonostante ciò, la giurisprudenza farebbe rientrare tale atto fra quelli oggetto di necessaria traduzione scritta. Secondo la difesa, nel caso di specie, in mancanza di traduzione scritta, dall'ordine di esecuzione non si poteva far discendere l'effetto giuridico di conoscenza del procedimento, rilevante in tema di decorrenza dei termini per richiedere la rescissione del giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente - è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'ordine di esecuzione emesso nei confronti di straniero alloglotta, la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, va tradotto, a pena di nullità, in idioma a lui noto, pur non essendo compreso nell'elenco previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 40733 del 10/01/2018, Rv. 274531; Sez. 1, n. 20275 del 06/05/2010, Rv. 247212). Si è però precisato che, in tema di esecuzione della pena, la mancata traduzione in una lingua nota allo straniero alloglotta comporta la nullità dell'ordine di esecuzione e la necessità di rinnovare l'atto in modo conforme al modello legale, ma l'invalidità non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall'atto nullo, trovando invece autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato (Sez. 1, n. 20768 del 23/02/2018, Rv. 272835). Quest'ultima affermazione di principio consente di ritenere che la ragione della rilevata autonomia dell'ordine di esecuzione rispetto alla sentenza risieda nel fatto che l'ordine in questione si limita a replicare il comando contenuto nel titolo, apparendo funzionale a garantirne l'esecuzione. Ne consegue che eventuali vizi dell'ordine di esecuzione non si ripercuotono sulla sentenza, la quale esiste precedentemente e autonomamente rispetto all'ordine stesso. 1.2. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui la difesa non contesta la circostanza che l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna, che opera dettagliato riferimento a tale provvedimento, sia stato tradotto oralmente all'interessato da parte del nucleo operativo della Guardia di Finanza dell'aeroporto di Malpensa in data 18 maggio 2017, nella lingua inglese, da lui conosciuta. Contesta, invece, che tale modalità di traduzione sarebbe insufficiente sul piano formale, perché la giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare l'art.143 cod. proc. pen., avrebbe incluso fra gli atti oggetto di necessaria traduzione scritta anche l'ordine di esecuzione. Così argomentando, però, il ricorrente non considera che l'ordine di esecuzione non viene in rilievo nel presente procedimento in quanto tale, ma solo quale strumento di conoscenza della sentenza oggetto della richiesta di rescissione del giudicato; conoscenza che rappresenta un profilo di fatto sul quale l'ordinanza impugnata ha fornito una motivazione sufficiente. È infatti pacifico - lo si ripete - che la traduzione orale sia avvenuta in una lingua conosciuta dal destinatario, che ha così compreso l'esistenza e il contenuto essenziale della sentenza emessa nei suoi confronti, della quale non contesta la mancata traduzione. Si tratta di elementi idonei a configurare quella conoscenza del procedimento dalla quale l'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. fa decorrere il termine per la proposizione della richiesta di rescissione del giudicato. 1.3. In conclusione, deve affermarsi in punto di diritto che, qualora l'ordine di esecuzione non venga in rilievo in sé, ma solo quale strumento di conoscenza della sentenza a cui si riferisce, l'idoneità della sua traduzione in lingua conosciuta all'imputato alloglotta deve essere verificata in concreto con riferimento all'effettività di tale conoscenza, che può essere garantita anche da una traduzione effettuata oralmente a mezzo di interprete. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorren