CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 01870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/03/2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rinvio dell'udienza in attesa delle Sezioni Unite o il rigetto, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 24/03/2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Trapani il 24/07/2020 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca disposta con decreto del medesimo Tribunale in data 28/02/1997, e divenuto irrevocabile. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 7 I. 1423/1956, all'art. 7 CEDU e all'art. 4 Prot. 7 CEDU. Sostiene che sia venuta meno la 'base legale' della misura di prevenzione applicata nel 1997, alla luce della sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale e dell'interpretazione conforme all'art. 7 CEDU. Lamenta che la Corte territoriale abbia valutato illogicamente l'insussistenza della prova nuova, senza considerare che il giudizio di pericolosità era fondato su elementi indiziari tratti da un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione piena, ed in particolare da due conversazioni intercettate il 13/09/1993 ed il 08/09/1993, intrattenute con Lombardino, nonostante alcuno dei collaboratori di giustizia lo avesse mai indicato quale uomo d'onore; il Tribunale di Trapani lo ha infatti assolto con sentenza del 21/05/1997. Con decreto del 01/02/2000 la Corte di Appello aveva revocato la misura di prevenzione personale. Tanto premesso, la richiesta di revoca della confisca è stata proposta per la sopravvenuta difformità alla base legale, ed il decreto impugnato avrebbe erroneamente ritenuto l'insussistenza dei presupposti della revoca, senza altresì considerare il requisito dell'attualità della pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente va rilevato, quanto alla richiesta di rinvio avanzata dal Procuratore Generale, che la questione in discussione alla prossima udienza del 16 dicembre 2021 dinanzi alle Sezioni unite di questa Corte concerne il quesito "se, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, la richiesta volta a far valere gli effetti, sulla adottata confisca, della pronuncia della Corte costituzionale n.24 del 2019, di illegittimità costituzionale dell'art. 16 in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.159 del 2011, debba essere svolta attraverso il rimedio della revocazione ex art. 28 del d.lgs. cit., ovvero mediante l'incidente di esecuzione degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., e se la Corte di cassazione, investita del ricorso avverso il relativo provvedimento, sia sempre tenuta, ove necessaria una nuova valutazione del materiale probatorio in atti, ad annullare con rinvio lo stesso". La questione rimessa alle Sezioni Unite riguarda, dunque, i riflessi sul provvedimento ablatorio della confisca della declaratoria di illegittimità costituzionale di una delle fattispecie di 'pericolosità generica' disciplinate dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 159/2011, mentre, nella fattispecie, viene in rilievo la richiesta di revoca della confisca disposta in una fattispecie di 'pericolosità qualificata'. Sicché non vi è motivo di disporre il rinvio della decisione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Sotto un primo profilo, quanto già evidenziato sottolinea la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, che sono calibrate su una asserita sopravvenuta assenza della base legale delle misure di prevenzione personali e, di conseguenza, patrimoniali, in ragione degli sviluppi della giurisprudenza della Corte EDU e della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24/2019 dalla Corte Costituzionale. Al riguardo, appare assorbente rilevare che la sentenza n. 24/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una delle fattispecie di 'pericolosità generica', quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 159/2011, non già delle fattispecie di 'pericolosità qualificata'. Nel caso in esame viene appunto in rilievo una misura ablatoria disposta in relazione ad una fattispecie di 'pericolosità qualificata', in alcun modo incisa dagli sviluppi giurisprudenziali europei e costituzionali, atteso che sia la sentenza della Corte EDU, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, sia la sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale riguardano le misure di prevenzione personale fondate su fattispecie di 'pericolosità generica'. 3.2. Ulteriore profilo di inammissibilità va individuato nel principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, il diverso indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia (Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, Arona, Rv. 278481; conf. Sez. 1, n. 10579/2020, non mass.). In tal senso, dunque, non può essere attribuito rilievo al requisito dell'attualità della pericolosità, che, peraltro, va valutata con riferimento al momento dell'applicazione della misura. 3.3. Va infine osservato che anche le ulteriori doglianze, non sempre logicamente lineari, sono manifestamente infondate ed inammissibili, in quanto esulanti dal perimetro della violazione di legge. Invero, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la sopravvenuta assoluzione del proposto dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. non abbia fatto venir meno gli specifici e concreti elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di pericolosità ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, considerato che la 'pericolosità qualificata', ai sensi dell'attuale art. 4, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, non deve necessariamente assumere la consistenza della partecipazione punibile ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., neppure nella forma del concorso esterno, né (contrariamente a quanto ritenuto in ricorso) la pericolosità è stata ritenuta in forza di mere illazioni, essendo stata affermata sulla base di plurimi elementi di fatto - il coinvolgimento nel contesto criminale della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, il contributo all'attività di impresa di [OSCURATO:PERSONA] gestita nell'interessa della cosca locale, le significative disponibilità finanziarie del Canzonieri (cfr. p. 9 del provvedimento impugnato) -, con i quali il ricorso omette qualsivoglia concreto confronto argomentativo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]