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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34423/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe potuto essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. N. 309/90;Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto per ragioni non consentite, in quanto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 - 01).

Ritenuto, che, nella specie, non si versa in una palese violazione desumibile dalla stessa contestazione, in quanto la stessa fa riferimento alla illecita detenzione da parte del ricorrente, in stato di detenzione, di grammi 71 di hashish, dai quali potevano ricavarsi 829 dosi medie singole; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe potuto essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. N. 309/90;Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto per ragioni non consentite, in quanto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 - 01). Ritenuto, che, nella specie, non si versa in una palese violazione desumibile dalla stessa contestazione, in quanto la stessa fa riferimento alla illecita detenzione da parte del ricorrente, in stato di detenzione, di grammi 71 di hashish, dai quali potevano ricavarsi 829 dosi medie singole; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34423/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris