CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 46320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , nato il 27 dicembre 1965 a scopi in Macedonia avverso la sentenza resa il 24 novembre 2021 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Torino, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 21 Marzo 2019 ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e possesso di documenti di identita falsi e ha rideterminato la pena inflitta. Ricorre l'imputato, deducendo violazione di legge e dell'art. 192 cod. proc.pen. per non avere motivato in ordine al giudizio di colpevolezza. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, poiché è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Nel caso in esame peraltro la Corte ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine alla assenza di cause che impongano l' assoluzione dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 3EPOS![OSCURATO:PERSONA]:IA S