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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17630/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 giugno 2021, il Gup del Tribunale di Venezia , ha applicato, ex art. 444 cod.proc.pen., a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. la pena concordata tra le parti disponendo altresì la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata di anni due.

2. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato articolando due motivi di ricorso.

Con il primo deduce ex art. 606 comma 1, lett. c) in rapporto all'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. ed ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Oltre a non potersi ritenere soddisfatto l'obbligo motivatorio mediante il mero richiamo all'astratta gravità del fatto, la motivazione risulta altresì contraddittoria laddove la gravità dei fatti viene valutata al tempo stesso tale da giustificare una pena base prossima al minimo edittale ed una sanzione amministrativa accessoria prossima invece al massimo edittale.

In ogni caso il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa ovvero le condizioni personali e familiari dell'imputato.

Con il secondo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in rapporto agli artt. 143 e 154 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. l'omessa individuazione delle violazioni amministrative addebitate all'imputato e l'omessa determinazione e motivazione circa le sanzioni pecuniarie rispettivamente irrogate per tali violazioni.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01).

LI La ragione fondante l'approdo di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Ciò premesso il ricorso è fondato.

Quanto al primo motivo, incentrato sulla mancata o contraddittoria motivazione della durata della sospensione della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 222 comma 2 C.d.S, la censura é fondata.

In effetti, a fronte di una scelta commisurativa attestata su livelli superiori alla media edittale, il giudice si è limitato a valorizzare la gravità del fatto desunta dal titolo di reato (descritto semplicemente quale «omicidio colposo a seguito di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada», senza ulteriori annotazioni).

Se é vero che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. yytrc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S. (entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento, nel caso di specie però non risulta, in concreto, specificato quale tra gli indici previsti dall'art. 218 C.d.S. abbia condotto il giudice a determinare la durata della sanzione sospensiva nei termini indicati limitandosi ad indicare il titolo di reato.

3. Il secondo motivo, incentrato sull'omessa individuazione nelle violazioni amministrative addebitate all'imputato e all'omessa determinazione e motivazione circa le sanzioni pecuniarie irrogate per tali violazioni, è anch'esso fondato. 11 giudice si è infatti limitato a indicare numericamente gli articoli 143 e 154 C,d.S., senza specificare quale, dei diversi precetti comportamentali ivi sanciti, fosse stato in concreto violato.

Ciò impedisce di comprendere a quale delle diverse cornici edittali previste dalle disposizioni indicate (art. 143 c. 11, 12 e 13; art. 154, c. 7 e 8) egli abbia fatto riferimento per svolgere l'operazione commisurativa che lo ha condotto a quantificare «in complessivi euro 300» l'ammontare della sanzione pecuniaria.

Anche in questo caso, la commisurazione dovrebbe essere guidata dai criteri commisurativi previsti dall'art. 195 comma 2 C.::.d.S. (gravità della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità del trasgressore, sue condizioni economiche) che non sono neanche richiamati nel provvedimento pugnato.

In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Venezia.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2021, il Gup del Tribunale di Venezia , ha applicato, ex art. 444 cod.proc.pen., a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. la pena concordata tra le parti disponendo altresì la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata di anni due. 2. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce ex art. 606 comma 1, lett. c) in rapporto all'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. ed ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Oltre a non potersi ritenere soddisfatto l'obbligo motivatorio mediante il mero richiamo all'astratta gravità del fatto, la motivazione risulta altresì contraddittoria laddove la gravità dei fatti viene valutata al tempo stesso tale da giustificare una pena base prossima al minimo edittale ed una sanzione amministrativa accessoria prossima invece al massimo edittale. In ogni caso il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa ovvero le condizioni personali e familiari dell'imputato. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in rapporto agli artt. 143 e 154 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. l'omessa individuazione delle violazioni amministrative addebitate all'imputato e l'omessa determinazione e motivazione circa le sanzioni pecuniarie rispettivamente irrogate per tali violazioni. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). LI La ragione fondante l'approdo di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. 2. Ciò premesso il ricorso è fondato. Quanto al primo motivo, incentrato sulla mancata o contraddittoria motivazione della durata della sospensione della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 222 comma 2 C.d.S, la censura é fondata. In effetti, a fronte di una scelta commisurativa attestata su livelli superiori alla media edittale, il giudice si è limitato a valorizzare la gravità del fatto desunta dal titolo di reato (descritto semplicemente quale «omicidio colposo a seguito di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada», senza ulteriori annotazioni). Se é vero che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. yytrc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S. (entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento, nel caso di specie però non risulta, in concreto, specificato quale tra gli indici previsti dall'art. 218 C.d.S. abbia condotto il giudice a determinare la durata della sanzione sospensiva nei termini indicati limitandosi ad indicare il titolo di reato. 3. Il secondo motivo, incentrato sull'omessa individuazione nelle violazioni amministrative addebitate all'imputato e all'omessa determinazione e motivazione circa le sanzioni pecuniarie irrogate per tali violazioni, è anch'esso fondato. 11 giudice si è infatti limitato a indicare numericamente gli articoli 143 e 154 C,d.S., senza specificare quale, dei diversi precetti comportamentali ivi sanciti, fosse stato in concreto violato. Ciò impedisce di comprendere a quale delle diverse cornici edittali previste dalle disposizioni indicate (art. 143 c. 11, 12 e 13; art. 154, c. 7 e 8) egli abbia fatto riferimento per svolgere l'operazione commisurativa che lo ha condotto a quantificare «in complessivi euro 300» l'ammontare della sanzione pecuniaria. Anche in questo caso, la commisurazione dovrebbe essere guidata dai criteri commisurativi previsti dall'art. 195 comma 2 C.::.d.S. (gravità della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità del trasgressore, sue condizioni economiche) che non sono neanche richiamati nel provvedimento pugnato. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Venezia. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie e rinvia
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