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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13506/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07(1988 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 5.7.2023 con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna del Gip del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di cui all'art.116 CdS commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 23 ottobre 2020.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la corte dichiarato inammissibile l'appello, è inammissibile, in quanto, a fronte della articolata motivazione contenuta nella sentenza impugnata, la deduzione è del tutto generica e non fa menzione di alcuna ragione di fatto e di diril:to a sostegno della richiesta.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] re stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07(1988 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 5.7.2023 con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna del Gip del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di cui all'art.116 CdS commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 23 ottobre 2020. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la corte dichiarato inammissibile l'appello, è inammissibile, in quanto, a fronte della articolata motivazione contenuta nella sentenza impugnata, la deduzione è del tutto generica e non fa menzione di alcuna ragione di fatto e di diril:to a sostegno della richiesta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] re stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13506/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris