CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 11737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24117-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 1175/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva del concessionario Equitalia, avverso la pronuncia n. 821/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato respinto il ricorso avverso cartella esattoriale per tasse automobilistiche, emessadal Concessionario in relazione a crediti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; avverso la pronuncia della Commissione t ributaria r egionale [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la Concessionaria e la Regione [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo ed il secondo motivo il contribuente lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia, anche in violazione dell’art. 75 cod. proc. civ., erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Concessionario della Riscossione; 1.2. le censure sono infondate; 1.3. costituisce, infatti, principio consolidato, dal quale non v'è motivo di discostarsi, quello per il quale «qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'Ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 cod. civ., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (cfr. Cass., 14 settembre 2020, n. 19074; Cass., 12 maggio 2021, n. 12512); 1.4. in merito, dunque, al rapporto ente creditore ed agente della riscossione la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, come nel caso in esame, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio ed a cui spetta la legittimazione passiva, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (cfr. Cass. n. 5062 del 16/02/2022;Cass. n.9250 del 03/04/2019) 2.1. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «illegittimità costituzionale dell’art. 2 lett “d” del T.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 39» in violazione dell’art. 3 Cost., perché imporrebbe arbitrariamente, a giudizio del ricorrente, il versamento di una tassa maggiore da parte dei proprietari di veicoli immatricolati qualiautocarro (come quello oggetto del contenzioso in esame), rispetto ai veicoli ad uso promiscuo; 2.2.la censura va parimenti disattesa; 2.3. deve essere, in primo luogo, rilevato che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale (vedi: art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87), mentre alle parti non è attribuito alcun potere di iniziativa al riguardo in quanto, in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale l'iniziativa spetta esclusivamente al giudice e le parti possono presentare soltanto delle deduzioni nel processo dinanzi alla Corte costituzionale e possono, eventualmente, limitarsi a sollecitare anche motivatamente il giudice a sollevare la questione di costituzionalità(cfr. Cass. n. 8033 del 20/3/2023; Cass. n. 14666 del 09/07/2020); 2.2. peraltro, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406); 2.3. ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione formulato come diretto esclusivamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale (come accade nella specie) oppure a censurare il concreto esercizio del potere che compete al Giudice in materia, perché non può essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte di questa Corte (cfr. Cass. SSUU 7929/2013; Cass. 9284/2018, 28892/2017, 17862/2016, 25343/2014, 3798/2014; Corte Costituzionale 1/2014); 2.4. peraltro, un simile motivo può essere esaminato come sollecitazione al giudice (anche a questa Corte) a sollevare una questione di legittimità costituzionale, attività consentita alle parti, come si è detto; 2.5. la Commissione tributaria regionale ha tuttavia affermato che, indipendentemente dall'eventuale incostituzionalità della norma citata, l’appello era inammissibile «in quanto lo stesso ... ripropone(va)... le medesime argomentazioni del ricorso introduttivo ... e dunque inammissibili ex art. 53 del contenzioso tributario»; 2.6. poiché questa statuizione, che da sola è sufficiente a sorreggere la decisione, non è stata impugnata, non sussiste l'interesse al richiesto rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, posto che non potrebbe comunque venir meno il giudicato formatosi sul diverso presupposto dell’inammissibilità del gravame circa l’affermata debenza della tassa automobilistica richiesta con la cartella impugnata; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto; 4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione delle parti intimate P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nell