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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 11614/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXXXXXXXXXXli avverso l’ordinanza in preambolo,con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la sua istanza di ammissioneal beneficio dell’affidamento in prova terapeutico, è manifestamente infondato e, comunque,deduce motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di profili di censuraadeguatamente vagliati dal giudice specializzato;ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorranoipresuppostisoggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citatadisposizione, il giudice è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293);considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha correttamentevalorizzato, in senso contrario alla concessione della misura, la pericolosità sociale(emergente non solo dai precedenti penali, ma anche dalle condotte aggressive tenute incarcere) che ha posto in relazione con l'eccessiva ampiezza della stessa e, per tale via , hafatto buon governo del principio secondo cui «L'affidamento in prova per fini terapeutici,dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannatotossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeuticopostula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa» (Sez. 1, n. 48041, del 09/10/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274665);rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 11614/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3192/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36217/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso di XXXXXXXXXXXXXXli avverso l’ordinanza in preambolo,con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la sua istanza di ammissioneal beneficio dell’affidamento in prova terapeutico, è manifestamente infondato e, comunque,deduce motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di profili di censuraadeguatamente vagliati dal giudice specializzato;ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorranoipresuppostisoggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citatadisposizione, il giudice è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293);considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha correttamentevalorizzato, in senso contrario alla concessione della misura, la pericolosità sociale(emergente non solo dai precedenti penali, ma anche dalle condotte aggressive tenute incarcere) che ha posto in relazione con l'eccessiva ampiezza della stessa e, per tale via , hafatto buon governo del principio secondo cui «L'affidamento in prova per fini terapeutici,dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannatotossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeuticopostula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa» (Sez. 1, n. 48041, del 09/10/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274665);rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXXXli avverso l’ordinanza in preambolo,con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la sua istanza di ammissioneal beneficio dell’affidamento in prova terapeutico, è manifestamente infondato e, comunque,deduce motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di profili di censuraadeguatamente vagliati dal giudice specializzato;ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorranoipresuppostisoggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citatadisposizione, il giudice è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293);considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha correttamentevalorizzato, in senso contrario alla concessione della misura, la pericolosità sociale(emergente non solo dai precedenti penali, ma anche dalle condotte aggressive tenute incarcere) che ha posto in relazione con l'eccessiva ampiezza della stessa e, per tale via , hafatto buon governo del principio secondo cui «L'affidamento in prova per fini terapeutici,dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannatotossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeuticopostula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa» (Sez. 1, n. 48041, del 09/10/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274665);rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11614/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3192/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36217/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso di XXXXXXXXXXXXXXli avverso l’ordinanza in preambolo,con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la sua istanza di ammissioneal beneficio dell’affidamento in prova terapeutico, è manifestamente infondato e, comunque,deduce motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di profili di censuraadeguatamente vagliati dal giudice specializzato;ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorranoipresuppostisoggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citatadisposizione, il giudice è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293);considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha correttamentevalorizzato, in senso contrario alla concessione della misura, la pericolosità sociale(emergente non solo dai precedenti penali, ma anche dalle condotte aggressive tenute incarcere) che ha posto in relazione con l'eccessiva ampiezza della stessa e, per tale via , hafatto buon governo del principio secondo cui «L'affidamento in prova per fini terapeutici,dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannatotossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeuticopostula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa» (Sez. 1, n. 48041, del 09/10/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274665);rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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