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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12194/2022

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Rep.

C( ORDINANZA CC. 10/09/2021 sul ricorso 3117-2017 proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] di ANCONA, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, Via PRISCIANO 28 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, Via degli SCIPIONI 132 - controrkorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, Corso ITALIA 102 - controricorrente - N-c e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 183/2016, della CORTE di APPELLO di ANCONA depositata in data 11.02.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, notificato in data 26.11.1990, il [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, accertata l'occupazione illecita da parte dei convenuti della porzione di terreno di proprietà dell'attore e l'illecita modificazione di tale porzione, anche mediante abusivi sbancamenti, di condannare i convenuti al rilascio della porzione di terreno da essi occupato, nonché alla rimessione in pristino e al risarcimento dei danni sia in forma specifica, mediante l'esecuzione delle opere necessarie a impedire smottamenti, sia in forma pecuniaria.

Accertato, a seguito di C.T.U., che i proprietari del fondo confinante erano più dei due convenuti in giudizio, l'attore conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] svolgendo la medesima domanda.

Con separate comparse si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il primo deduceva di aver acquistato l'immobile venti anni prima, nello stato in cui lo stesso si trovava, e di non aver mai effettuato interventi di sbancamento sul frustolo di terreno in contestazione; in via riconvenzionale, chiedeva di condannare il Consorzio a eseguire le necessarie opere di consolidamento per evitare il precipitare del terreno sulla proprietà del convenuto, oltre alla condanna al risarcimento dei danni.

La seconda deduceva di aver acquistato l'immobile di sua proprietà nel 1970, nello stato di fatto in cui si trovava attualmente e dopo che le modifiche al terreno erano state già realizzate; svolgeva domanda riconvenzionale di usucapione affermando di godere dell'area da oltre venti anni; sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del Consorzio al compimento delle necessarie opere di consolidamento per evitare il precipitare del terreno.

Disposta la riunione dei due giudizi e il richiamo del CTU, con sentenza n. 1425/2009, depositata in data 28.10.2009, il Tribunale di Ancona, Sezione Stralcio, nel procedimento n. 3365/1990: accertata l'occupazione di un'area pari a 61 mq di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona da parte di [OSCURATO:PERSONA], condannava il predetto convenuto al rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno di proprietà di questi e dallo stesso occupata; condannava il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni fornite dal CTU; condannava il convenuto alla realizzazione di opere di sostegno per evitare smottamenti e franamenti della proprietà confinante, limitatamente al fronte sul confine delle due proprietà; rigettava la domanda formulata dal Consorzio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Consorzio delle spese di lite.

Nel procedimento n. 986/1992: accertata l'occupazione di un'area pari a 61 mq di proprietà del Consorzio da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condannava i convenuti al rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno di proprietà di questi e da essi occupata; condannava i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni fornite dal CTU; condannava i convenuti alla realizzazione di opere di sostegno per evitare smottamenti e franamenti della proprietà confinante, limitatamente al fronte sul confine delle due proprietà; dichiarava il difetto dell'interesse ad agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rigettava la domanda formulata dal Consorzio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona (R.G. n. 126/2010). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la stessa sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 265/2010) per non aver provveduto, per mero errore materiale, alla notificazione dell'atto di appello nei loro confronti.

Con separato atto proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 550/2010).

I giudizi nn.

R.G. 265/2010 e 550/2010 erano riuniti a quello n. 126/2010.

Era disposta la rinnovazione della CTU.

Con sentenza n. 183/2016, depositata in data 11.2.2016, la Corte d'Appello di Ancona, in parzialle accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l'intervenuto acquisto per usucapione da parte della medesima del diritto di proprietà dell'immobile sito in Comune di Arcevia, distinto al fg. 94, p.11a 91; respingeva le domande svolte dal Consorzio nei confronti della Galtelli.

In accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta dal Consorzio nei loro confronti; in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta dal Consorzio nei suoi confronti; nulla per le spese di lite del primo grado quanto a Spoletini, Avaltroni e Biancini; condannava il Consorzio a rifondere nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite del primo grado; condannava il Consorzio a rifondere le spese del grado di appello in favore degli eredi Bastianelli, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; spese del grado compensate quanto a [OSCURATO:PERSONA]; spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio a carico del Consorzio.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] di Ancona sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono i controricorrenti; tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - I motivi vanno congiuntamente esaminati secondo l'ordine logico che segue [primo, terzo e secondo motivo].

1.1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 163, comma 3 e 164, comma 4 c.p..c.; nullità della domanda riconvenzionale per assoluta indeterminatezza dell'oggetto». [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la Galtelli, nel corso dei due gradi di giudizio, si è limitata a richiedere una pronuncia di accertamento di avvenuta usucapione di un'area pari a circa 60 mq, senza alcuna individuazione e senza affiancare alla suddetta domanda alcun progetto di frazionamento.

Tale grave lacuna ha generato incertezza nell'esatta definizione e individuazione dell'editío actionis avversaria.

Trattasi di vizio rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 17495 del 2011; Cass. n. 26662 del 2007).

1.2. - Il motivo è infondato, poiché - contrariamente a quanto affermato in ricorso - l'oggetto della domanda riconvenzionale era ben individuabile: la zona era quella oggetto della avversa domanda di restituzione.

2. - Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 1165 c.c.», là dove la Corte d'Appello ha escluso la rilevanza delle missive inviate da Spoletini e Bastianelli in data 26.7.1989 e 7.11.1989 ai fini interruttivi del possesso ad usucapionem, sia in quanto la proposta era formulata al fine di evitare vertenze di confinazione, sia in quanto tali comunicazioni erano improduttive di effetti nei confronti della Galtelli.

Secondo parte ricorrente se è vero che la proposta di cui alla comunicazione del 7.11.1989 era formulata per evitare controversie, è anche vero che in essa si riconosceva che l'area occupata fosse di proprietà del Consorzio (in quanto i richiedenti proponevano l'acquisto dell'area per cui è causa) e che, in caso di mancato accordo, si sarebbe proceduto "al ripristino del terreno con eventuale reinterro della parte sbancata a rinforzo della scarpata", rinunciando a qualsiasi pretesa in caso di mancato accoglimento della proposta.

2.1. - Anche questo motivo è infondato.

Questa Corte ha costantemente affermato che, «per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà» (Cass. n. 13153 del 2021; conf.

Cass. 27170 del 2018; Cass. n. 14654 del 2006).

Ad ogni modo, costituisce principio largamente consolidato quello secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti li rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità, unicamente nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. n. 3601 del 2006).

Nè gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730 del 2020).

D'altronde, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall'ari:. 360 c.p.c.; sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di motivi, riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro confusi o viceversa inestricabilmente combinati, e non chiaramente collegabili ad una delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018).

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto inidonee le missive del Consorzio dando adeguata spiegazione (v. sentenza pagg. 13 e 14).

3. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art.112 c.p.c., mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato».

La domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla Galtelli era limitata al frustolo di 60 mq, che costituiva oggetto della domanda principale del Consorzio, mentre la Corte d'appello aveva attribuito l'intera p.11a 91..

3.1. - Il motivo è fondato.

Come risulta dalle affermazioni e conclusioni offerte all'esito di tutte le richiamate C.T.U., risultava senza contestazioni acquisito che frustolo suddetto facesse parte della più ampia particella n. 91 del foglio 94 di 5135 mq di proprietà del Consorzio.

Tant'è che [a pag. 11 della sentenza impugnata] si specificava e chiariva espressamente da parte della Corte distrettuale il fatto che l'area che costituiva oggetto del presente contenzioso avesse la rilevata superficie di circa 60 mq.

Orbene, a fronte della domanda riconvenzionale di usucapione riferita dalla Galtelli alla sola area suddetta, oggetto della sua contestazione, la Corte d'Appello dichiarava l'acquisto per usucapione in favore della Galtelli con riferimento a tutta la p.11a 91 [a pag. 14 della sentenza, viene altresì chiarito che «Ne consegue, in accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, che va dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà dell'area sito in territorio del Comune di Arcevia, distinti al fg. 94, particella 91»].

Non trattandosi all'evidenza di mero errore nella stesura della sentenza [giacché come visto, in vari passaggi della motivazione la Corte attribuiva l'intera particella 91, secondo quanto chiarito, ed in dispositivo confermava l'attribuzione], va ritenuto che la Corte d'Appello non abbia rispettato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'intera p.11a 91.

4. - Va pertanto accolto il seconde motivo, con rigetto del primo e del terzo.

La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata alla Corte d'appello di Ancona, che in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con rigetto del primo e del terzo.

Cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona, che in diversa composizone provvederà anche alla liquidazione delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. C( ORDINANZA CC. 10/09/2021 sul ricorso 3117-2017 proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] di ANCONA, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, Via PRISCIANO 28 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, Via degli SCIPIONI 132 - controrkorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, Corso ITALIA 102 - controricorrente - N-c e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 183/2016, della CORTE di APPELLO di ANCONA depositata in data 11.02.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, notificato in data 26.11.1990, il [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, accertata l'occupazione illecita da parte dei convenuti della porzione di terreno di proprietà dell'attore e l'illecita modificazione di tale porzione, anche mediante abusivi sbancamenti, di condannare i convenuti al rilascio della porzione di terreno da essi occupato, nonché alla rimessione in pristino e al risarcimento dei danni sia in forma specifica, mediante l'esecuzione delle opere necessarie a impedire smottamenti, sia in forma pecuniaria. Accertato, a seguito di C.T.U., che i proprietari del fondo confinante erano più dei due convenuti in giudizio, l'attore conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] svolgendo la medesima domanda. Con separate comparse si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo deduceva di aver acquistato l'immobile venti anni prima, nello stato in cui lo stesso si trovava, e di non aver mai effettuato interventi di sbancamento sul frustolo di terreno in contestazione; in via riconvenzionale, chiedeva di condannare il Consorzio a eseguire le necessarie opere di consolidamento per evitare il precipitare del terreno sulla proprietà del convenuto, oltre alla condanna al risarcimento dei danni. La seconda deduceva di aver acquistato l'immobile di sua proprietà nel 1970, nello stato di fatto in cui si trovava attualmente e dopo che le modifiche al terreno erano state già realizzate; svolgeva domanda riconvenzionale di usucapione affermando di godere dell'area da oltre venti anni; sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del Consorzio al compimento delle necessarie opere di consolidamento per evitare il precipitare del terreno. Disposta la riunione dei due giudizi e il richiamo del CTU, con sentenza n. 1425/2009, depositata in data 28.10.2009, il Tribunale di Ancona, Sezione Stralcio, nel procedimento n. 3365/1990: accertata l'occupazione di un'area pari a 61 mq di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona da parte di [OSCURATO:PERSONA], condannava il predetto convenuto al rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno di proprietà di questi e dallo stesso occupata; condannava il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni fornite dal CTU; condannava il convenuto alla realizzazione di opere di sostegno per evitare smottamenti e franamenti della proprietà confinante, limitatamente al fronte sul confine delle due proprietà; rigettava la domanda formulata dal Consorzio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Consorzio delle spese di lite. Nel procedimento n. 986/1992: accertata l'occupazione di un'area pari a 61 mq di proprietà del Consorzio da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condannava i convenuti al rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno di proprietà di questi e da essi occupata; condannava i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni fornite dal CTU; condannava i convenuti alla realizzazione di opere di sostegno per evitare smottamenti e franamenti della proprietà confinante, limitatamente al fronte sul confine delle due proprietà; dichiarava il difetto dell'interesse ad agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rigettava la domanda formulata dal Consorzio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali. Avverso detta sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona (R.G. n. 126/2010). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la stessa sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 265/2010) per non aver provveduto, per mero errore materiale, alla notificazione dell'atto di appello nei loro confronti. Con separato atto proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 550/2010). I giudizi nn. R.G. 265/2010 e 550/2010 erano riuniti a quello n. 126/2010. Era disposta la rinnovazione della CTU. Con sentenza n. 183/2016, depositata in data 11.2.2016, la Corte d'Appello di Ancona, in parzialle accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l'intervenuto acquisto per usucapione da parte della medesima del diritto di proprietà dell'immobile sito in Comune di Arcevia, distinto al fg. 94, p.11a 91; respingeva le domande svolte dal Consorzio nei confronti della Galtelli. In accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta dal Consorzio nei loro confronti; in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta dal Consorzio nei suoi confronti; nulla per le spese di lite del primo grado quanto a Spoletini, Avaltroni e Biancini; condannava il Consorzio a rifondere nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite del primo grado; condannava il Consorzio a rifondere le spese del grado di appello in favore degli eredi Bastianelli, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; spese del grado compensate quanto a [OSCURATO:PERSONA]; spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio a carico del Consorzio. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] di Ancona sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resistono i controricorrenti; tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - I motivi vanno congiuntamente esaminati secondo l'ordine logico che segue [primo, terzo e secondo motivo]. 1.1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 163, comma 3 e 164, comma 4 c.p..c.; nullità della domanda riconvenzionale per assoluta indeterminatezza dell'oggetto». [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la Galtelli, nel corso dei due gradi di giudizio, si è limitata a richiedere una pronuncia di accertamento di avvenuta usucapione di un'area pari a circa 60 mq, senza alcuna individuazione e senza affiancare alla suddetta domanda alcun progetto di frazionamento. Tale grave lacuna ha generato incertezza nell'esatta definizione e individuazione dell'editío actionis avversaria. Trattasi di vizio rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 17495 del 2011; Cass. n. 26662 del 2007). 1.2. - Il motivo è infondato, poiché - contrariamente a quanto affermato in ricorso - l'oggetto della domanda riconvenzionale era ben individuabile: la zona era quella oggetto della avversa domanda di restituzione. 2. - Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 1165 c.c.», là dove la Corte d'Appello ha escluso la rilevanza delle missive inviate da Spoletini e Bastianelli in data 26.7.1989 e 7.11.1989 ai fini interruttivi del possesso ad usucapionem, sia in quanto la proposta era formulata al fine di evitare vertenze di confinazione, sia in quanto tali comunicazioni erano improduttive di effetti nei confronti della Galtelli. Secondo parte ricorrente se è vero che la proposta di cui alla comunicazione del 7.11.1989 era formulata per evitare controversie, è anche vero che in essa si riconosceva che l'area occupata fosse di proprietà del Consorzio (in quanto i richiedenti proponevano l'acquisto dell'area per cui è causa) e che, in caso di mancato accordo, si sarebbe proceduto "al ripristino del terreno con eventuale reinterro della parte sbancata a rinforzo della scarpata", rinunciando a qualsiasi pretesa in caso di mancato accoglimento della proposta. 2.1. - Anche questo motivo è infondato. Questa Corte ha costantemente affermato che, «per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà» (Cass. n. 13153 del 2021; conf. Cass. 27170 del 2018; Cass. n. 14654 del 2006). Ad ogni modo, costituisce principio largamente consolidato quello secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti li rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità, unicamente nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006). Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. n. 3601 del 2006). Nè gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730 del 2020). D'altronde, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall'ari:. 360 c.p.c.; sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di motivi, riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro confusi o viceversa inestricabilmente combinati, e non chiaramente collegabili ad una delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018). Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto inidonee le missive del Consorzio dando adeguata spiegazione (v. sentenza pagg. 13 e 14). 3. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art.112 c.p.c., mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato». La domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla Galtelli era limitata al frustolo di 60 mq, che costituiva oggetto della domanda principale del Consorzio, mentre la Corte d'appello aveva attribuito l'intera p.11a 91.. 3.1. - Il motivo è fondato. Come risulta dalle affermazioni e conclusioni offerte all'esito di tutte le richiamate C.T.U., risultava senza contestazioni acquisito che frustolo suddetto facesse parte della più ampia particella n. 91 del foglio 94 di 5135 mq di proprietà del Consorzio. Tant'è che [a pag. 11 della sentenza impugnata] si specificava e chiariva espressamente da parte della Corte distrettuale il fatto che l'area che costituiva oggetto del presente contenzioso avesse la rilevata superficie di circa 60 mq. Orbene, a fronte della domanda riconvenzionale di usucapione riferita dalla Galtelli alla sola area suddetta, oggetto della sua contestazione, la Corte d'Appello dichiarava l'acquisto per usucapione in favore della Galtelli con riferimento a tutta la p.11a 91 [a pag. 14 della sentenza, viene altresì chiarito che «Ne consegue, in accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, che va dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà dell'area sito in territorio del Comune di Arcevia, distinti al fg. 94, particella 91»]. Non trattandosi all'evidenza di mero errore nella stesura della sentenza [giacché come visto, in vari passaggi della motivazione la Corte attribuiva l'intera particella 91, secondo quanto chiarito, ed in dispositivo confermava l'attribuzione], va ritenuto che la Corte d'Appello non abbia rispettato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'intera p.11a 91. 4. - Va pertanto accolto il seconde motivo, con rigetto del primo e del terzo. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata alla Corte d'appello di Ancona, che in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con rigetto del primo e del terzo. Cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona, che in diversa composizone provvederà anche alla liquidazione delle spese del
Sentenza Cassazione n. 12194/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris