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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19642/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/08/19613) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/19754) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/02/19785) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 14 luglio 2025 dalla Corte d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale PaoloAndrea [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;udito il difensore della parte civile ASL [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto dei ricorsi e e la condanna dei ricorrenti alla rifusione dellespese processuali;uditi i difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e, in qualità di sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Guastella, per [OSCURATO:PERSONA], e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hannoconcluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha condannatoCosimo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato, limitatamente all'episodio del 4maggio 2016, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i reati di furto aggravato, di cui ai capi 1), previa riqualificazione dell’inizialecontestazione di peculato, e 1-bis); ha, inoltre, condannato tutti gli imputati alrisarcimento dei danni subiti dalle parti civili ASL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1.1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha parzialmenteriformato la sentenza di primo grado, eliminando l'aumento di pena a titolo dicontinuazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed ha rideterminato la pena in mesiotto di reclusione ed euro 200 di multa.Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione chiedendol’annullamento di tale sentenza per i motivi che saranno di seguito riassunti neitermini strettamente necessari per la motivazione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi.2.1.

Violazione dell’art. 624 cod. pen., contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato difurto, dovendosi riqualificare la condotta ascritta nel reato di appropriazioneindebita.

Ciò alla luce dell'analisi dell'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e inragione della possesso dei beni affidati all'imputato, il quale nelle sue mansioni diaddetto al trasporto, poteva disporne come se fosse proprietario.2.2.

Violazione di legge e omessa motivazione sulla eccezione diintervenuta prescrizione del reato il 7 gennaio 2025, tenuto conto della data dicommissione dell'ultimo episodio, ovvero il 29 giugno 2016, della applicazionedella disciplina prevista dalla legge n. 251 del 2005 e del periodo di sospensioneindicato dalla sentenza di primo grado in 373 giorni.3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso.3.1 Vizio della motivazione in relazione alla responsabilità per il reato dipeculato.

Tale responsabilità si fonda sui fotogrammi tratti dalle videoriprese disicurezza, in particolare, su quelli dei prog. 201, 157 e 53 dai quali, contrariamentea quanto afferma la Corte territoriale, non si vede la consegna del cartone da partedi [OSCURATO:PERSONA] a Bataccia, né si vede quest'ultimo riporre il cartone nel bagagliaiodella sua autovettura.

Peraltro, la stessa Corte d'appello ha affermato che non viè certezza sul contenuto di tale cartone.La motivazione è, inoltre, illogica laddove fa riferimento alla necessità dileggere tale episodio in relazione a tutti gli altri in cui era stata accertata l'illecitasottrazione; ciò in quanto il ricorrente è stato ritenuto responsabile di un soloepisodio, mentre è stato assolto dagli altri quattro che gli erano stati contestati.3.2.

Violazione dell'art. 358 cod. pen. in relazione alla attribuzione alricorrente della qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Sostiene il ricorrente chedal contratto dell'8 agosto 2014 risulta che gli erano state conferite mansionid'ordine, con autonomia vincolata al rispetto delle norme di carattere generale ealle prassi predefinite.

La stessa sentenza impugnata ha riconosciuto che ilricorrente godeva di una non illimitata autonomia, vincolata a quelle che erano leprescrizioni mediche.La Corte ha, inoltre, omesso di valutare le deposizioni dei testi Licciulli eLoseto.

Il primo, che all'epoca dei fatti era direttore del servizio di farmaciadell'ospedale Perrino di [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che il ricorrente aveva il compito dicontrollare la corrispondenza tra le merci ordinate e quelle ricevute, senza alcunmargine di autonomia, neanche nel contestare tale corrispondenza, che dovevaesclusivamente essere riferita ai superiori gerarchici.

Si trattava, dunque, diun'attività di mero ordine.

Negli stessi termini, il teste Loseto, all'epoca dei fattiamministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha riferito che il ricorrente era unimpiegato amministrativo di categoria B e che per tale mansione operavaricevendo direttive da chi era gerarchicamente sovraordinato.3.3.

Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso unamemoria di replica alla memoria del Procuratore Generale, insistendo perl’accoglimento del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto cinque motivi di ricorso.4.1.

Violazione degli artt. 40, comma secondo, e 110 cod. pen. e vizio dimotivazione per inesistenza del nesso di causalità, dell'elemento oggettivo dellacondotta concorsuale e della posizione di garanzia.La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente, in quanto addetto allafarmacia ospedaliera e titolare del diritto esclusivo di accesso, era investito di unaposizione di garanzia, ma non ne ha specificato la fonte, limitandosi a desumerladalle sue mansioni di addetto alla farmacia ospedaliera.Deduce il ricorrente che: i) non vi è prova che lo stesso abbia consentitol'accesso alla farmacia ospedaliera da parte di Lombardi; ii) il teste Licciulli hariferito esclusivamente ai farmacisti il potere di controllo e la detenzione dellechiavi del deposito; iii) la sua sola presenza sul posto, in assenza di alcuncontributo agevolatore, non configura un concorso nel reato, quanto semmai,un'ipotesi di connivenza non punibile; iv) in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non aveva il poteredi impedire l'evento, non detenendo le chiavi e non avendo poteri di interdizioneverso colleghi con pari diritto di accesso.A sostegno della doglianza, si richiama la testimonianza di GianfrancoArigliano, ausiliario di [OSCURATO:PERSONA] con le stesse mansioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale haconfermato che gli addetti alla logistica godevano di ampia libertà di movimento edi accesso alla farmacia.

Si aggiunge ancora che, come riferito da Licciulli, i furtiavvenivano durante il trasporto dei roller presso i reparti, ovvero in una fasesuccessiva a quella gestita dal ricorrente.4.2.

Violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in relazioneall'elemento soggettivo del reato, desunto dai Giudici di merito da elementi neutriquali la presenza sul posto di lavoro, la conoscenza reciproca con i colleghi, lavicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al Lombardi.In primo luogo si deduce che, con riferimento all'episodio del 6 maggio2016, il provvedimento impugnato, sulla base di una mera congettura, ha desuntodai fotogrammi privi di audio che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto l'avviso da Lombardi.

Siaggiunge ancora che gli esiti negativi delle perquisizioni a carico del ricorrente, deipedinamenti e delle intercettazioni telefoniche costituiscono una ulterioreconferma dell’assenza di un pactum sceleris.4.3.

Manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamentodella prova in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.

In particolare, sideduce che: i) quanto all'episodio del 29 giugno 2016, dai fotogrammi inseritinell'informativa non emerge la presenza di [OSCURATO:PERSONA]; ii) quanto all'episodio del 6giugno 2016, non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia occultato la visuale, risultando,invece, che Lombardi agiva da solo; iii) quanto all'episodio del 29 aprile 2016, lacontemporaneità dell'uscita di [OSCURATO:PERSONA] con un carrello in acciaio e di Lombardi conun roller costituisce un dato neutro.

Non vi è, dunque, alcuna prova che Ferulliavesse la consapevolezza di concorrere specificamente nel furto commesso daLombardi.4.4.

Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanzeistruttorie e della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce, sezioneLavoro, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] civile, infatti, analizzando la medesima informativa di reato, ha ritenutoche le condotte di [OSCURATO:PERSONA] fossero prive di un intrinseco contenuto illecito in quantorientranti nella normale dinamica lavorativa, trattandosi di condotte compatibilicon le mansioni di preparazione e trasporto.

A tale riguardo, la sentenzaimpugnata ha illogicamente attribuito rilevanza alla mancata considerazione daparte del [OSCURATO:PERSONA] civile dell’assenza di sigilli sui roller.

Nel corpo del motivo sicensura nuovamente il travisamento delle testimonianze di Licciulli e Arigliano, daiquali è emerso che l'accesso alla farmacia non era condizionato dalla presenza odalla autorizzazione del ricorrente.4.5.

Violazione di legge per l'erronea applicazione dell'aggravante dellapluralità di persone di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen. atteso che i Giudici di meritohanno sempre fatto riferimento alla sola presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di Lombardi e innessun caso è stata approvata la partecipazione o la compresenza di un numerodi soggetti pari o superiore a tre.5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso, ulteriormente ripresi coni motivi aggiunti.5.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio diresponsabilità, fondato non sul canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevoledubbio, bensì su quello della incompatibilità della ricostruzione della scena conl’alternativa versione offerta dall’imputato.

In particolare, si insiste sullamancanza di prova del contenuto del sacco nero, che secondo l’imputato sarebbestato costituito da suoi effetti personali e ciò anche in violazione del criterio divalutazione della prova indiziaria.Tale doglianza è stata ripresa con il primo motivo aggiunto in cui si èdedotto che gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato che all’imputato sono statisequestrati esclusivamente medicinali di uso comune, privi di collegamento con ibeni oggetto di contestazione, mentre è rimasto incerto il momento della presuntasottrazione, così come del tutto indimostrata la circostanza che il sacco sia statoprelevato dal roller o che l’imputato abbia avuto contatti o rapporti con gli altricoimputati.

L’unico dato certo è la mera presenza dell’imputato in un frame video,peraltro, senza contatti significativi con gli altri soggetti coinvolti e in assenza diqualsiasi riscontro intercettivo o dichiarativo che lo colleghi all’episodio dell’11maggio.Inoltre, nel secondo motivo aggiunto, si è dedotto che la Corte territorialeha del tutto omesso di considerare circostanze decisive emerse nel corsodell’istruttoria, e segnatamente: l’impossibilità che il sacco contenesse farmaci,l’imputato risultava aver lasciato il luogo con il mezzo di servizio vuoto circa ventiminuti prima del trasporto del sacco; l’assenza di qualsiasi contatto o rapporto tral’imputato e gli altri coimputati in relazione all’episodio contestato; l’esito negativodella perquisizione personale e domiciliare, che non ha consentito il rinvenimentodi alcun presidio sanitario o bene economale, essendo stati rinvenutiesclusivamente medicinali di provenienza privata.5.2.

Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla intervenutaprescrizione del reato prima della sentenza impugnata, tenuto conto dei 373 giornidi sospensione indicati dal Tribunale e della illegittimità del calcolo dellasospensione per tutta la durata del rinvio, anziché per soli 60 giorni, nel caso incui questo sia determinato dall’adesione del difensore a manifestazioni di scioperoindette dalle Camere penali.Con il terzo motivo aggiunto, il ricorrente, contestando le argomentazionidel Procuratore Generale in merito alla necessità di calcolare le aggravanti adeffetto speciale, ha obiettato che dette aggravanti non sono state ritenute insentenza nè risultano dalla la sentenza di primo grado; inoltre, non risultaapplicato alcun aumento di pena riconducibile alle suddette circostanze.5.3.

Con l’ultimo motivo aggiunto il ricorrente ha chiesto l’applicazione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuantigeneriche, ponendo l’accento sulla minima entità del danno patrimoniale, sulla nonabitualità della condotta e sulla modesta intensità dell’elemento soggettivo.6. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi di ricorso.6.1.

Violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio della motivazione in quantole video riprese non documentano alcuna condotta attiva del ricorrente, ripresomentre svolge le sue normali mansioni lavorative, che comportavanonecessariamente che egli maneggiasse farmaci e presidi sanitari.

Infatti, negliepisodi del 23 Aprile 2016 e del 10 maggio 2016, il ricorrente veniva ripresonell'atto di riempire un roller, condotta che rientrava nelle sue mansioni lavorative.Quanto all'episodio del 29 giugno 2016, la Corte di appello ha desunto laresponsabilità del ricorrente dalla sola circostanza che lo stesso fosse presenteall'atto del prelievo dei presidi medici da parte di Lombardi, omettendo diintervenire ed anzi agevolando con la sua condotta il furto degli stessi.Con riferimento all'elemento psicologico si rileva che le intercettazioniambientali non hanno documentato alcuna conversazione da cui potessedesumersi una partecipazione del ricorrente ai furti.

Si censura, al riguardo, lavalorizzazione del rinvenimento presso la sua abitazione di alcuni farmaci e presidisanitari, circostanza che, di per sé, è priva di valore decisivo in quanto tali farmacinon corrispondono a quelli oggetto degli episodi criminosi in contestazione.6.2.

Travisamento della prova.

Quanto all'episodio del 23 Aprile 2016, levideo riprese non contengono alcuna immagine che dimostri che il roller fosseaperto o privo di sigillo.

Quanto all'episodio del 10 maggio 2016, la Corteterritoriale ha valorizzato una regola procedurale non documentata, ovvero che ilcarico del roller con i presidi da inviare ai reparti, dovesse avvenire all'interno dellafarmacia e non all'esterno.

Con riferimento all'episodio del 29 giugno 2016, laCorte di appello ha affermato la responsabilità del ricorrente in considerazione diun suo presunto obbligo giuridico di intervenire.6.3.

Violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla intervenutaprescrizione del reato, intervenuta alla data del 6 gennaio 2025, tenuto conto dei373 giorni di sospensione del dibattimento di primo grado.7.

Il Procuratore Generale ha trasmesso una memoria in cui ha conclusoper l’inammissibilità di tutti i ricorsi, rilevando, quanto alla eccepita intervenutaprescrizione, che i ricorrenti non hanno tenuto conto delle ritenute circostanzeaggravanti ad effetto speciale di cui all’art. 625, comma 1, nn. 5 ) e 7 ), cod. pen.,che determinano la protrazione del periodo estintivo ad anni dodici e mesi sei, damaggiorarsi dei tempi di sospensione, e dell‘irrilevanza del giudizio dicomparazione con i dati di segno opposto stabilito dall’art. 157, comma terzo, cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile perle ragioni di seguito esposte.1.1.

Il primo motivo è generico e meramente reiterativo della medesimadoglianza dedotta in appello e rigettata dalla Corte territoriale con argomentazioniimmuni da vizi logici o giuridici (cfr. pagina 2, nonché, trattandosi di una doppiaconforme, le pagine 47 e 48 della sentenza di primo grado).Va, al riguardo, ribadito il principio di diritto richiamato in sentenza secondoil quale il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidatacommette il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso chele operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione econsegna) non gli conferiscono sui beni affidatigli quell'effettivo potere diautonoma disponibilità che è invece presupposto necessario ai fini dell'integrazionedel reato di appropriazione indebita (Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Mnaoliu,Rv. 281873; Sez. 4, n. 10638 del 20/02/2013, Santoro, Rv. 255289).1.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, comecorrettamente dedotto dal Procuratore Generale nella sua memoria, omette diconsiderare il più lungo termine di prescrizione conseguente alla ritenutasussistenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all’art. 625, n. 5e 7 cod. pen., reputate dal Tribunale subvalenti rispetto alle circostanze attenuantigeneriche (cfr. pagina 53 della sentenza di primo grado).2.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato.2.1.

Muovendo per ragioni di ordine logico dall’esame del secondo motivodi ricorso, va, innanzitutto, premesso che non è in discussione la funzionepubblicistica svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., reputata dalla sentenza di primogrado quale società in house costituita dalla ASL di [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento diservizi strumentali alle sue attività istituzionali.La questione che il ricorrente pone attiene esclusivamente alla qualificapubblicistica attribuitagli dalle due sentenze di merito.Va, a tale riguardo, considerato che con la riformulazione degli artt. 357 e358 cod. pen. ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato definitivamentepositivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblicoufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto didipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l'adozione di una prospettivafunzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell'attivitàsvolta e del suo contenuto.In particolare, l’art. 358 cod. pen. definisce l’incaricato di pubblico serviziocome colui che presta, a qualunque titolo, un servizio pubblico, ovvero un’attivitàche, al pari di quanto previsto dall’art. 357, comma secondo, cod. pen. conriferimento alla funzione pubblica amministrativa, è disciplinata da norme di dirittopubblico, ed ha un duplice contenuto negativo in quanto, da un lato, manca deipoteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è inrapporto di accessorietà e complementarietà, e, dall’altro lato, non ricomprende lein prestazioni d’opera meramente materiale.

Si tratta, dunque, di unun’attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dallosvolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansionidi ordine o materiale.Come di recente affermato da questa Corte, la formulazione lessicale,impiegata dal legislatore, con l'utilizzo dei termini «semplici» e «meramente»,indica in modo univoco la presenza di una voluntas legis finalizzata a collocare nelperimetro della nozione di incaricato di pubblico servizio qualunque mansione cherichieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livellodi responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombentiesclusivamente materiali o di ordine (Sez. 6, n. 22275 del 31/01/2024, Puglisi,Rv. 286613, in motivazione).Si è, inoltre, affermato che l'elemento di discrimine tra mansioni diconcetto, inerenti la qualità d'incaricato di pubblico servizio e mansioni puramenteapplicative o esecutive, incompatibili con la stessa, è rappresentato dalmantenimento di una certa autonomia e discrezionalità tipiche delle prime (arg.ex Sez. 6, n. 33845 del 22/05/2014, Artuso, Rv. 260174).2.1.1.

Le due sentenze di merito, trascurando tale costante ermeneusi,hanno riconosciuto la qualifica pubblicistica del ricorrente sulla base diargomentazioni di contenuto meramente assertivo e, comunque, inidonee aevidenziare la riconducibilità delle mansioni concretamente svolte nell’alveo dellemansioni di concetto.

In particolare, colgono nel segno le obiezioni difensiveallorché si lamenta l’omessa considerazione delle dichiarazioni rese dai testiLicciulli e Loseto i quali ne hanno circoscritto le mansioni alla sola verifica dellacorrispondenza tra le merci ordinate e quelle ricevute.La Corte territoriale, infatti, ha insistito nell’affermare che il ricorrentegodeva di un margine di autonomia, ma tale affermazione non risultaadeguatamente argomentata (ad esempio, attraverso una specifica descrizione delpotere di iniziativa spettante al ricorrente nell’ipotesi di discrepanza tra la merceordinata e quella consegnata), non potendo reputarsi esaustiva, a tal fine, la solatrascrizione della parte del contratto di lavoro riportata in sentenza da cui risultache al ricorrente erano affidate attività di natura amministrativa, d'ordine, divigilanza e di controllo, di carattere tecnico e o di specializzazione tecnologica disostegno, caratterizzate da autonomia vincolata, da prescrizioni di caratteregenerale ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito delle procedure eprassi definite.Tale carenza argomentativa non può essere colmata attraverso leargomentazioni contenute nella sentenza di primo grado in cui, in terminiparimenti apodittici, si afferma che il ricorrente si trovava in una posizione di“preminenza gerarchica rispetto ai colleghi” (di per sè inidonea a rivelarnel’autonomia decisionale, ancorché limitata), senza alcuna ulterioreargomentazione se non il riferimento al contenuto del contratto di lavoro.2.2.

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata,infatti, ha ritenuto che il cartone consegnato dal ricorrente e Bataccia contenessepresidi ospedalieri e farmaci sulla base della mera irregolarità proceduralecommessa dal ricorrente.

Si tratta, all’evidenza, di una frattura logica dellamotivazione che non appare idonea a superare il principio del ragionevole dubbioin merio al contenuto del cartone e soprattutto alla consapevolezza che Batacciase ne sarebbe appropriato.

Ciò a maggior ragione se si considera che, comeevidenziato nel motivo di ricorso, a fronte della ritenuta responsabilità delricorrente per un solo episodio, la sentenza impugnata ha ritenuto di colmare ilrilevato salto logico facendo riferimento alle pregresse condotte di illecitasottrazione di farmaci e presidi sanitari (non ascritte al ricorrente), senza, tuttavia,alcuna ulteriore argomentazione che consenta di saldare a queste, almenopsicologicamente, l’unica condotta sottrattiva per cui ne è stata affermata lapenale responsabilità.3.

Passando all’esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivoè fondato.Come già affermato da questa Corte, affinché sia configurabile unaposizione di garanzia è necessario che: i) un bene giuridico necessiti di protezione,poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; ii) una fonte giuridica -anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; iii) tale obbligo gravi su una o piùpersone specificamente individuate; iv) queste ultime siano dotate di poteri attiad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezziidonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso siacagionato (Sez. 2, n. 4633 del 01/10/2020, dep. 2021, La, Rv. 280569 - 02).

Siè, inoltre, precisato, quanto alla fonte della posizione di garanzia, che questa puòessere generata da una investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzionitipiche delle diverse figure di garante; in entrambi i casi, va, comunque, accertatain concreto l'effettiva titolarità del potere-dovere di protezione del bene giuridico,nonché di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze incui si è verificato il fatto (così da ultimo Sez. 4, n. 13349 del 22/01/2025, Sacco,Rv. 287902).Nessuna di tali condizioni è stata accertata dalla Corte territoriale che si èlimitata a far derivare la posizione di garanzia del ricorrente dalle sue mansioni diaddetto alla farmacia, senza alcuna ulteriore precisazione in merito alla fonte ditale posizione e al margine di intervento riservato al ricorrente.3.1.

La fondatezza delle doglianze relative alla posizione di garanzia ascrittaal ricorrente ha un valore assorbente rispetto all’esame delle censure relative aisingoli episodi cui si fa riferimento nel secondo e terzo motivo di ricorso cheandranno rivalutati nel giudizio di rinvio.3.2.

È fondato anche il quarto motivo, relativo alla irrilevanza dellasentenza emessa dalla Sezione lavoro della Corte di appello di Lecce apparefondata.

La motivazione offerta dalla Corte di appello, infatti, non risultacomprensibile nè idonea a spiegare, facendosi riferimento alla sola mancanza deisigilli sui roller, il motivo per cui il [OSCURATO:PERSONA] civile avrebbe errato nel ricondurre lecondotte del ricorrente alle sue ordinarie mansioni lavorative.3.3.

Il quinto motivo è inammissibile in quanto dedotto per la prima voltacon il ricorso per cassazione.4.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni diseguito esposte.4.1.

Il primo motivo, nonché il primo e il secondo motivo aggiunto, sonoinammissibili in quanto, al di là dei numerosi richiami a principi giurisprudenziali,contengono delle non consentite considerazioni di merito in ordine al giudizio diresponsabilità, volte a sollecitare una alternativa ricostruzione dei dati probatori.La sentenza impugnata, infatti, con motivazione sintetica, ma immune da vizi logicio giuridici, ha adeguatamente argomentato in ordine alla responsabilità delricorrente, ponendo l’accento sulla risultanze della videoriprese (raffiguranti Pollionell’atto di portare un roller fuori dal deposito e, dopo aver conversato conLombardi e Bataccia, riporre un sacco nella propria autovettura) e sulla presenzaingiustificata del ricorrente fuori dal magazzino (cfr. pagina 4, nonché le pagine16, 17, 34, 35 e 36 della sentenza di primo grado ove si fa riferimento alladeposizione del Luog.te Senatore in merito alla provenienza dei sacchi neri e alloro impiego per riporre i beni sottratti, nonché al sequestro presso l’abitazione diPollio di farmaci e presidi sanitari).4.2.

Il secondo motivo e il terzo motivo aggiunto sono manifestamenteinfondati.

Si richiamano, al riguardo, le considerazioni già espresse con riguardoall'analoga doglianza formulata da [OSCURATO:PERSONA] al punto

1.2.4.3. L’ultimo motivo aggiunto è inammissibile sia perché investe due puntidella decisione diversi da quello oggetto del ricorso principale (cfr. Sez.

U, n. 4683del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv.284520), sia perché, anche a ritenere diversamente, l'inammissibilità del ricorsoper cassazione si trasmette anche ai motivi nuovi per l'imprescindibile vincolo diconnessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019,Montante, Rv. 275158).5.

Venendo, infine, al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], i primi due motividi ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi,sono parzialmente fondati con riferimento alla doglianza relativa all’episodio del29 giugno 2016.La sentenza impugnata, infatti, motiva in termini contraddittori e,comunque, insufficienti in ordine alla responsabilità del ricorrente per il furtoavvenuto in tale data, facendo esclusivamente riferimento ad un imprecisatocontributo morale correlato alla sua presenza sul posto nel momento in cuiLombardi prelevava i pannolini.La Corte territoriale si è limitata a respingere le obiezioni difensive,riproposte con il motivo di ricorso, senza tuttavia specificare, da un lato, se fosseascrivibile al ricorrente una posizione di garanzia che lo investiva dell’obbligo diintervenire a tutela dei beni custoditi nel magazzino, e, dall'altro lato, in che modola sua mera presenza sul posto abbia rafforzato o agevolato l’altrui propositocriminoso.5.1.

Sono, invece, inammissibili le doglianze relative agli altri furti ascrittial ricorrente in quanto costituite da generiche censure di merito.

La sentenzaimpugnata, infatti, con motivazione immune da vizi, con la quale il ricorrenteomette il dovuto confronto critico, ha adeguatamente argomentato in merito alcontributo apportato alla consumazione dei furti avvenuti il 23/4/216 e il10/5/2016 (cfr. le pagine 6 e 7).5.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Si richiamano al riguardole considerazioni già espresse al punto

1.2. con riferimento alla analoga doglianzaformulata da Bisante.6.

Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dellasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e,limitatamente al reato commesso il 29 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.

Inparticolare, il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà a nuovo giudizio, tenendo conto deiprincipi di diritto sopra affermati, in ordine ai seguenti capi e punti: a) sullasussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio di [OSCURATO:PERSONA] e sullasua responsabilità per i fatti occorsi il 4 maggio 2016; b) sulla sussistenza di unaposizione di garanzia in capo a [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua responsabilità in merito ai singolifurti ascrittigli; c) sul contributo apportato da [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione del furtoavvenuto il 29 giugno 2016.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, invece, rigettato nel resto.All’inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, nonpotendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno, infine, condannatialla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile ASL [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato commesso il 29 giugno 2016, nei confronti di SantoSchiena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello diLecce.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condannaal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile ASL [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di leggecon attribuzione al procuratore anticipatario.Così deciso l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/08/19613) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/19754) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/02/19785) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 14 luglio 2025 dalla Corte d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale PaoloAndrea [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;udito il difensore della parte civile ASL [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto dei ricorsi e e la condanna dei ricorrenti alla rifusione dellespese processuali;uditi i difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e, in qualità di sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Guastella, per [OSCURATO:PERSONA], e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hannoconcluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha condannatoCosimo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato, limitatamente all'episodio del 4maggio 2016, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i reati di furto aggravato, di cui ai capi 1), previa riqualificazione dell’inizialecontestazione di peculato, e 1-bis); ha, inoltre, condannato tutti gli imputati alrisarcimento dei danni subiti dalle parti civili ASL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1.1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha parzialmenteriformato la sentenza di primo grado, eliminando l'aumento di pena a titolo dicontinuazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed ha rideterminato la pena in mesiotto di reclusione ed euro 200 di multa.Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione chiedendol’annullamento di tale sentenza per i motivi che saranno di seguito riassunti neitermini strettamente necessari per la motivazione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi.2.1. Violazione dell’art. 624 cod. pen., contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato difurto, dovendosi riqualificare la condotta ascritta nel reato di appropriazioneindebita. Ciò alla luce dell'analisi dell'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e inragione della possesso dei beni affidati all'imputato, il quale nelle sue mansioni diaddetto al trasporto, poteva disporne come se fosse proprietario.2.2. Violazione di legge e omessa motivazione sulla eccezione diintervenuta prescrizione del reato il 7 gennaio 2025, tenuto conto della data dicommissione dell'ultimo episodio, ovvero il 29 giugno 2016, della applicazionedella disciplina prevista dalla legge n. 251 del 2005 e del periodo di sospensioneindicato dalla sentenza di primo grado in 373 giorni.3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso.3.1 Vizio della motivazione in relazione alla responsabilità per il reato dipeculato. Tale responsabilità si fonda sui fotogrammi tratti dalle videoriprese disicurezza, in particolare, su quelli dei prog. 201, 157 e 53 dai quali, contrariamentea quanto afferma la Corte territoriale, non si vede la consegna del cartone da partedi [OSCURATO:PERSONA] a Bataccia, né si vede quest'ultimo riporre il cartone nel bagagliaiodella sua autovettura. Peraltro, la stessa Corte d'appello ha affermato che non viè certezza sul contenuto di tale cartone.La motivazione è, inoltre, illogica laddove fa riferimento alla necessità dileggere tale episodio in relazione a tutti gli altri in cui era stata accertata l'illecitasottrazione; ciò in quanto il ricorrente è stato ritenuto responsabile di un soloepisodio, mentre è stato assolto dagli altri quattro che gli erano stati contestati.3.2. Violazione dell'art. 358 cod. pen. in relazione alla attribuzione alricorrente della qualifica di incaricato di pubblico servizio. Sostiene il ricorrente chedal contratto dell'8 agosto 2014 risulta che gli erano state conferite mansionid'ordine, con autonomia vincolata al rispetto delle norme di carattere generale ealle prassi predefinite. La stessa sentenza impugnata ha riconosciuto che ilricorrente godeva di una non illimitata autonomia, vincolata a quelle che erano leprescrizioni mediche.La Corte ha, inoltre, omesso di valutare le deposizioni dei testi Licciulli eLoseto. Il primo, che all'epoca dei fatti era direttore del servizio di farmaciadell'ospedale Perrino di [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che il ricorrente aveva il compito dicontrollare la corrispondenza tra le merci ordinate e quelle ricevute, senza alcunmargine di autonomia, neanche nel contestare tale corrispondenza, che dovevaesclusivamente essere riferita ai superiori gerarchici. Si trattava, dunque, diun'attività di mero ordine. Negli stessi termini, il teste Loseto, all'epoca dei fattiamministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha riferito che il ricorrente era unimpiegato amministrativo di categoria B e che per tale mansione operavaricevendo direttive da chi era gerarchicamente sovraordinato.3.3. Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso unamemoria di replica alla memoria del Procuratore Generale, insistendo perl’accoglimento del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto cinque motivi di ricorso.4.1. Violazione degli artt. 40, comma secondo, e 110 cod. pen. e vizio dimotivazione per inesistenza del nesso di causalità, dell'elemento oggettivo dellacondotta concorsuale e della posizione di garanzia.La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente, in quanto addetto allafarmacia ospedaliera e titolare del diritto esclusivo di accesso, era investito di unaposizione di garanzia, ma non ne ha specificato la fonte, limitandosi a desumerladalle sue mansioni di addetto alla farmacia ospedaliera.Deduce il ricorrente che: i) non vi è prova che lo stesso abbia consentitol'accesso alla farmacia ospedaliera da parte di Lombardi; ii) il teste Licciulli hariferito esclusivamente ai farmacisti il potere di controllo e la detenzione dellechiavi del deposito; iii) la sua sola presenza sul posto, in assenza di alcuncontributo agevolatore, non configura un concorso nel reato, quanto semmai,un'ipotesi di connivenza non punibile; iv) in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non aveva il poteredi impedire l'evento, non detenendo le chiavi e non avendo poteri di interdizioneverso colleghi con pari diritto di accesso.A sostegno della doglianza, si richiama la testimonianza di GianfrancoArigliano, ausiliario di [OSCURATO:PERSONA] con le stesse mansioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale haconfermato che gli addetti alla logistica godevano di ampia libertà di movimento edi accesso alla farmacia. Si aggiunge ancora che, come riferito da Licciulli, i furtiavvenivano durante il trasporto dei roller presso i reparti, ovvero in una fasesuccessiva a quella gestita dal ricorrente.4.2. Violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in relazioneall'elemento soggettivo del reato, desunto dai Giudici di merito da elementi neutriquali la presenza sul posto di lavoro, la conoscenza reciproca con i colleghi, lavicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al Lombardi.In primo luogo si deduce che, con riferimento all'episodio del 6 maggio2016, il provvedimento impugnato, sulla base di una mera congettura, ha desuntodai fotogrammi privi di audio che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto l'avviso da Lombardi. Siaggiunge ancora che gli esiti negativi delle perquisizioni a carico del ricorrente, deipedinamenti e delle intercettazioni telefoniche costituiscono una ulterioreconferma dell’assenza di un pactum sceleris.4.3. Manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamentodella prova in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, sideduce che: i) quanto all'episodio del 29 giugno 2016, dai fotogrammi inseritinell'informativa non emerge la presenza di [OSCURATO:PERSONA]; ii) quanto all'episodio del 6giugno 2016, non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia occultato la visuale, risultando,invece, che Lombardi agiva da solo; iii) quanto all'episodio del 29 aprile 2016, lacontemporaneità dell'uscita di [OSCURATO:PERSONA] con un carrello in acciaio e di Lombardi conun roller costituisce un dato neutro. Non vi è, dunque, alcuna prova che Ferulliavesse la consapevolezza di concorrere specificamente nel furto commesso daLombardi.4.4. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanzeistruttorie e della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce, sezioneLavoro, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] civile, infatti, analizzando la medesima informativa di reato, ha ritenutoche le condotte di [OSCURATO:PERSONA] fossero prive di un intrinseco contenuto illecito in quantorientranti nella normale dinamica lavorativa, trattandosi di condotte compatibilicon le mansioni di preparazione e trasporto. A tale riguardo, la sentenzaimpugnata ha illogicamente attribuito rilevanza alla mancata considerazione daparte del [OSCURATO:PERSONA] civile dell’assenza di sigilli sui roller. Nel corpo del motivo sicensura nuovamente il travisamento delle testimonianze di Licciulli e Arigliano, daiquali è emerso che l'accesso alla farmacia non era condizionato dalla presenza odalla autorizzazione del ricorrente.4.5. Violazione di legge per l'erronea applicazione dell'aggravante dellapluralità di persone di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen. atteso che i Giudici di meritohanno sempre fatto riferimento alla sola presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di Lombardi e innessun caso è stata approvata la partecipazione o la compresenza di un numerodi soggetti pari o superiore a tre.5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso, ulteriormente ripresi coni motivi aggiunti.5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio diresponsabilità, fondato non sul canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevoledubbio, bensì su quello della incompatibilità della ricostruzione della scena conl’alternativa versione offerta dall’imputato. In particolare, si insiste sullamancanza di prova del contenuto del sacco nero, che secondo l’imputato sarebbestato costituito da suoi effetti personali e ciò anche in violazione del criterio divalutazione della prova indiziaria.Tale doglianza è stata ripresa con il primo motivo aggiunto in cui si èdedotto che gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato che all’imputato sono statisequestrati esclusivamente medicinali di uso comune, privi di collegamento con ibeni oggetto di contestazione, mentre è rimasto incerto il momento della presuntasottrazione, così come del tutto indimostrata la circostanza che il sacco sia statoprelevato dal roller o che l’imputato abbia avuto contatti o rapporti con gli altricoimputati. L’unico dato certo è la mera presenza dell’imputato in un frame video,peraltro, senza contatti significativi con gli altri soggetti coinvolti e in assenza diqualsiasi riscontro intercettivo o dichiarativo che lo colleghi all’episodio dell’11maggio.Inoltre, nel secondo motivo aggiunto, si è dedotto che la Corte territorialeha del tutto omesso di considerare circostanze decisive emerse nel corsodell’istruttoria, e segnatamente: l’impossibilità che il sacco contenesse farmaci,l’imputato risultava aver lasciato il luogo con il mezzo di servizio vuoto circa ventiminuti prima del trasporto del sacco; l’assenza di qualsiasi contatto o rapporto tral’imputato e gli altri coimputati in relazione all’episodio contestato; l’esito negativodella perquisizione personale e domiciliare, che non ha consentito il rinvenimentodi alcun presidio sanitario o bene economale, essendo stati rinvenutiesclusivamente medicinali di provenienza privata.5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla intervenutaprescrizione del reato prima della sentenza impugnata, tenuto conto dei 373 giornidi sospensione indicati dal Tribunale e della illegittimità del calcolo dellasospensione per tutta la durata del rinvio, anziché per soli 60 giorni, nel caso incui questo sia determinato dall’adesione del difensore a manifestazioni di scioperoindette dalle Camere penali.Con il terzo motivo aggiunto, il ricorrente, contestando le argomentazionidel Procuratore Generale in merito alla necessità di calcolare le aggravanti adeffetto speciale, ha obiettato che dette aggravanti non sono state ritenute insentenza nè risultano dalla la sentenza di primo grado; inoltre, non risultaapplicato alcun aumento di pena riconducibile alle suddette circostanze.5.3. Con l’ultimo motivo aggiunto il ricorrente ha chiesto l’applicazione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuantigeneriche, ponendo l’accento sulla minima entità del danno patrimoniale, sulla nonabitualità della condotta e sulla modesta intensità dell’elemento soggettivo.6. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi di ricorso.6.1. Violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio della motivazione in quantole video riprese non documentano alcuna condotta attiva del ricorrente, ripresomentre svolge le sue normali mansioni lavorative, che comportavanonecessariamente che egli maneggiasse farmaci e presidi sanitari. Infatti, negliepisodi del 23 Aprile 2016 e del 10 maggio 2016, il ricorrente veniva ripresonell'atto di riempire un roller, condotta che rientrava nelle sue mansioni lavorative.Quanto all'episodio del 29 giugno 2016, la Corte di appello ha desunto laresponsabilità del ricorrente dalla sola circostanza che lo stesso fosse presenteall'atto del prelievo dei presidi medici da parte di Lombardi, omettendo diintervenire ed anzi agevolando con la sua condotta il furto degli stessi.Con riferimento all'elemento psicologico si rileva che le intercettazioniambientali non hanno documentato alcuna conversazione da cui potessedesumersi una partecipazione del ricorrente ai furti. Si censura, al riguardo, lavalorizzazione del rinvenimento presso la sua abitazione di alcuni farmaci e presidisanitari, circostanza che, di per sé, è priva di valore decisivo in quanto tali farmacinon corrispondono a quelli oggetto degli episodi criminosi in contestazione.6.2. Travisamento della prova. Quanto all'episodio del 23 Aprile 2016, levideo riprese non contengono alcuna immagine che dimostri che il roller fosseaperto o privo di sigillo. Quanto all'episodio del 10 maggio 2016, la Corteterritoriale ha valorizzato una regola procedurale non documentata, ovvero che ilcarico del roller con i presidi da inviare ai reparti, dovesse avvenire all'interno dellafarmacia e non all'esterno. Con riferimento all'episodio del 29 giugno 2016, laCorte di appello ha affermato la responsabilità del ricorrente in considerazione diun suo presunto obbligo giuridico di intervenire.6.3. Violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla intervenutaprescrizione del reato, intervenuta alla data del 6 gennaio 2025, tenuto conto dei373 giorni di sospensione del dibattimento di primo grado.7. Il Procuratore Generale ha trasmesso una memoria in cui ha conclusoper l’inammissibilità di tutti i ricorsi, rilevando, quanto alla eccepita intervenutaprescrizione, che i ricorrenti non hanno tenuto conto delle ritenute circostanzeaggravanti ad effetto speciale di cui all’art. 625, comma 1, nn. 5 ) e 7 ), cod. pen.,che determinano la protrazione del periodo estintivo ad anni dodici e mesi sei, damaggiorarsi dei tempi di sospensione, e dell‘irrilevanza del giudizio dicomparazione con i dati di segno opposto stabilito dall’art. 157, comma terzo, cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile perle ragioni di seguito esposte.1.1. Il primo motivo è generico e meramente reiterativo della medesimadoglianza dedotta in appello e rigettata dalla Corte territoriale con argomentazioniimmuni da vizi logici o giuridici (cfr. pagina 2, nonché, trattandosi di una doppiaconforme, le pagine 47 e 48 della sentenza di primo grado).Va, al riguardo, ribadito il principio di diritto richiamato in sentenza secondoil quale il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidatacommette il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso chele operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione econsegna) non gli conferiscono sui beni affidatigli quell'effettivo potere diautonoma disponibilità che è invece presupposto necessario ai fini dell'integrazionedel reato di appropriazione indebita (Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Mnaoliu,Rv. 281873; Sez. 4, n. 10638 del 20/02/2013, Santoro, Rv. 255289).1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, comecorrettamente dedotto dal Procuratore Generale nella sua memoria, omette diconsiderare il più lungo termine di prescrizione conseguente alla ritenutasussistenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all’art. 625, n. 5e 7 cod. pen., reputate dal Tribunale subvalenti rispetto alle circostanze attenuantigeneriche (cfr. pagina 53 della sentenza di primo grado).2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato.2.1. Muovendo per ragioni di ordine logico dall’esame del secondo motivodi ricorso, va, innanzitutto, premesso che non è in discussione la funzionepubblicistica svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., reputata dalla sentenza di primogrado quale società in house costituita dalla ASL di [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento diservizi strumentali alle sue attività istituzionali.La questione che il ricorrente pone attiene esclusivamente alla qualificapubblicistica attribuitagli dalle due sentenze di merito.Va, a tale riguardo, considerato che con la riformulazione degli artt. 357 e358 cod. pen. ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato definitivamentepositivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblicoufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto didipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l'adozione di una prospettivafunzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell'attivitàsvolta e del suo contenuto.In particolare, l’art. 358 cod. pen. definisce l’incaricato di pubblico serviziocome colui che presta, a qualunque titolo, un servizio pubblico, ovvero un’attivitàche, al pari di quanto previsto dall’art. 357, comma secondo, cod. pen. conriferimento alla funzione pubblica amministrativa, è disciplinata da norme di dirittopubblico, ed ha un duplice contenuto negativo in quanto, da un lato, manca deipoteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è inrapporto di accessorietà e complementarietà, e, dall’altro lato, non ricomprende lein prestazioni d’opera meramente materiale. Si tratta, dunque, di unun’attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dallosvolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansionidi ordine o materiale.Come di recente affermato da questa Corte, la formulazione lessicale,impiegata dal legislatore, con l'utilizzo dei termini «semplici» e «meramente»,indica in modo univoco la presenza di una voluntas legis finalizzata a collocare nelperimetro della nozione di incaricato di pubblico servizio qualunque mansione cherichieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livellodi responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombentiesclusivamente materiali o di ordine (Sez. 6, n. 22275 del 31/01/2024, Puglisi,Rv. 286613, in motivazione).Si è, inoltre, affermato che l'elemento di discrimine tra mansioni diconcetto, inerenti la qualità d'incaricato di pubblico servizio e mansioni puramenteapplicative o esecutive, incompatibili con la stessa, è rappresentato dalmantenimento di una certa autonomia e discrezionalità tipiche delle prime (arg.ex Sez. 6, n. 33845 del 22/05/2014, Artuso, Rv. 260174).2.1.1. Le due sentenze di merito, trascurando tale costante ermeneusi,hanno riconosciuto la qualifica pubblicistica del ricorrente sulla base diargomentazioni di contenuto meramente assertivo e, comunque, inidonee aevidenziare la riconducibilità delle mansioni concretamente svolte nell’alveo dellemansioni di concetto. In particolare, colgono nel segno le obiezioni difensiveallorché si lamenta l’omessa considerazione delle dichiarazioni rese dai testiLicciulli e Loseto i quali ne hanno circoscritto le mansioni alla sola verifica dellacorrispondenza tra le merci ordinate e quelle ricevute.La Corte territoriale, infatti, ha insistito nell’affermare che il ricorrentegodeva di un margine di autonomia, ma tale affermazione non risultaadeguatamente argomentata (ad esempio, attraverso una specifica descrizione delpotere di iniziativa spettante al ricorrente nell’ipotesi di discrepanza tra la merceordinata e quella consegnata), non potendo reputarsi esaustiva, a tal fine, la solatrascrizione della parte del contratto di lavoro riportata in sentenza da cui risultache al ricorrente erano affidate attività di natura amministrativa, d'ordine, divigilanza e di controllo, di carattere tecnico e o di specializzazione tecnologica disostegno, caratterizzate da autonomia vincolata, da prescrizioni di caratteregenerale ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito delle procedure eprassi definite.Tale carenza argomentativa non può essere colmata attraverso leargomentazioni contenute nella sentenza di primo grado in cui, in terminiparimenti apodittici, si afferma che il ricorrente si trovava in una posizione di“preminenza gerarchica rispetto ai colleghi” (di per sè inidonea a rivelarnel’autonomia decisionale, ancorché limitata), senza alcuna ulterioreargomentazione se non il riferimento al contenuto del contratto di lavoro.2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata,infatti, ha ritenuto che il cartone consegnato dal ricorrente e Bataccia contenessepresidi ospedalieri e farmaci sulla base della mera irregolarità proceduralecommessa dal ricorrente. Si tratta, all’evidenza, di una frattura logica dellamotivazione che non appare idonea a superare il principio del ragionevole dubbioin merio al contenuto del cartone e soprattutto alla consapevolezza che Batacciase ne sarebbe appropriato. Ciò a maggior ragione se si considera che, comeevidenziato nel motivo di ricorso, a fronte della ritenuta responsabilità delricorrente per un solo episodio, la sentenza impugnata ha ritenuto di colmare ilrilevato salto logico facendo riferimento alle pregresse condotte di illecitasottrazione di farmaci e presidi sanitari (non ascritte al ricorrente), senza, tuttavia,alcuna ulteriore argomentazione che consenta di saldare a queste, almenopsicologicamente, l’unica condotta sottrattiva per cui ne è stata affermata lapenale responsabilità.3. Passando all’esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivoè fondato.Come già affermato da questa Corte, affinché sia configurabile unaposizione di garanzia è necessario che: i) un bene giuridico necessiti di protezione,poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; ii) una fonte giuridica -anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; iii) tale obbligo gravi su una o piùpersone specificamente individuate; iv) queste ultime siano dotate di poteri attiad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezziidonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso siacagionato (Sez. 2, n. 4633 del 01/10/2020, dep. 2021, La, Rv. 280569 - 02). Siè, inoltre, precisato, quanto alla fonte della posizione di garanzia, che questa puòessere generata da una investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzionitipiche delle diverse figure di garante; in entrambi i casi, va, comunque, accertatain concreto l'effettiva titolarità del potere-dovere di protezione del bene giuridico,nonché di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze incui si è verificato il fatto (così da ultimo Sez. 4, n. 13349 del 22/01/2025, Sacco,Rv. 287902).Nessuna di tali condizioni è stata accertata dalla Corte territoriale che si èlimitata a far derivare la posizione di garanzia del ricorrente dalle sue mansioni diaddetto alla farmacia, senza alcuna ulteriore precisazione in merito alla fonte ditale posizione e al margine di intervento riservato al ricorrente.3.1. La fondatezza delle doglianze relative alla posizione di garanzia ascrittaal ricorrente ha un valore assorbente rispetto all’esame delle censure relative aisingoli episodi cui si fa riferimento nel secondo e terzo motivo di ricorso cheandranno rivalutati nel giudizio di rinvio.3.2. È fondato anche il quarto motivo, relativo alla irrilevanza dellasentenza emessa dalla Sezione lavoro della Corte di appello di Lecce apparefondata. La motivazione offerta dalla Corte di appello, infatti, non risultacomprensibile nè idonea a spiegare, facendosi riferimento alla sola mancanza deisigilli sui roller, il motivo per cui il [OSCURATO:PERSONA] civile avrebbe errato nel ricondurre lecondotte del ricorrente alle sue ordinarie mansioni lavorative.3.3. Il quinto motivo è inammissibile in quanto dedotto per la prima voltacon il ricorso per cassazione.4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni diseguito esposte.4.1. Il primo motivo, nonché il primo e il secondo motivo aggiunto, sonoinammissibili in quanto, al di là dei numerosi richiami a principi giurisprudenziali,contengono delle non consentite considerazioni di merito in ordine al giudizio diresponsabilità, volte a sollecitare una alternativa ricostruzione dei dati probatori.La sentenza impugnata, infatti, con motivazione sintetica, ma immune da vizi logicio giuridici, ha adeguatamente argomentato in ordine alla responsabilità delricorrente, ponendo l’accento sulla risultanze della videoriprese (raffiguranti Pollionell’atto di portare un roller fuori dal deposito e, dopo aver conversato conLombardi e Bataccia, riporre un sacco nella propria autovettura) e sulla presenzaingiustificata del ricorrente fuori dal magazzino (cfr. pagina 4, nonché le pagine16, 17, 34, 35 e 36 della sentenza di primo grado ove si fa riferimento alladeposizione del Luog.te Senatore in merito alla provenienza dei sacchi neri e alloro impiego per riporre i beni sottratti, nonché al sequestro presso l’abitazione diPollio di farmaci e presidi sanitari).4.2. Il secondo motivo e il terzo motivo aggiunto sono manifestamenteinfondati. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni già espresse con riguardoall'analoga doglianza formulata da [OSCURATO:PERSONA] al punto 1.2.4.3. L’ultimo motivo aggiunto è inammissibile sia perché investe due puntidella decisione diversi da quello oggetto del ricorso principale (cfr. Sez. U, n. 4683del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv.284520), sia perché, anche a ritenere diversamente, l'inammissibilità del ricorsoper cassazione si trasmette anche ai motivi nuovi per l'imprescindibile vincolo diconnessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019,Montante, Rv. 275158).5. Venendo, infine, al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], i primi due motividi ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi,sono parzialmente fondati con riferimento alla doglianza relativa all’episodio del29 giugno 2016.La sentenza impugnata, infatti, motiva in termini contraddittori e,comunque, insufficienti in ordine alla responsabilità del ricorrente per il furtoavvenuto in tale data, facendo esclusivamente riferimento ad un imprecisatocontributo morale correlato alla sua presenza sul posto nel momento in cuiLombardi prelevava i pannolini.La Corte territoriale si è limitata a respingere le obiezioni difensive,riproposte con il motivo di ricorso, senza tuttavia specificare, da un lato, se fosseascrivibile al ricorrente una posizione di garanzia che lo investiva dell’obbligo diintervenire a tutela dei beni custoditi nel magazzino, e, dall'altro lato, in che modola sua mera presenza sul posto abbia rafforzato o agevolato l’altrui propositocriminoso.5.1. Sono, invece, inammissibili le doglianze relative agli altri furti ascrittial ricorrente in quanto costituite da generiche censure di merito. La sentenzaimpugnata, infatti, con motivazione immune da vizi, con la quale il ricorrenteomette il dovuto confronto critico, ha adeguatamente argomentato in merito alcontributo apportato alla consumazione dei furti avvenuti il 23/4/216 e il10/5/2016 (cfr. le pagine 6 e 7).5.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Si richiamano al riguardole considerazioni già espresse al punto 1.2. con riferimento alla analoga doglianzaformulata da Bisante.6. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dellasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e,limitatamente al reato commesso il 29 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Inparticolare, il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà a nuovo giudizio, tenendo conto deiprincipi di diritto sopra affermati, in ordine ai seguenti capi e punti: a) sullasussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio di [OSCURATO:PERSONA] e sullasua responsabilità per i fatti occorsi il 4 maggio 2016; b) sulla sussistenza di unaposizione di garanzia in capo a [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua responsabilità in merito ai singolifurti ascrittigli; c) sul contributo apportato da [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione del furtoavvenuto il 29 giugno 2016.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, invece, rigettato nel resto.All’inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, nonpotendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno, infine, condannatialla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile ASL [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato commesso il 29 giugno 2016, nei confronti di SantoSchiena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello diLecce. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condannaal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile ASL [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di leggecon attribuzione al procuratore anticipatario.Così deciso l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19642/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris