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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37456/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10605/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Donatello 71, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura a margine del ricorso in cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, n. 9154/15/16,depositata il 17 ottobre 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: sospensione

1. L’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l., e dunque anche nei confronti del socio odierno ricorrente, in relazione alla ristretta base sociale che caratterizzava la società medesima, per quanto si riferiva agli utili al medesimo distribuiti in ragione della quota posseduta (51 %).

2. Il contribuente proponeva così ricorso e la CTP, in un primo tempo, sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione della causa relativa al ricorso proposto dalla società suddetta.

A seguito della sentenza della CTR che definiva in secondo grado quel giudizio, il primo giudice decideva accogliendo parzialmente le doglianze, in particolare riducendo l’IVA.

3. Il contribuente proponeva allora appello, e la CTR adìta confermava la sentenza, pur sostituendone la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] propone così ricorso in cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa

4. A seguito della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., e successivamente alla memoria depositata dal ricorrente, con ordinanza interlocutoria 7 giugno 2018 la controversia era rimessa alla Sezione Quinta in relazione alla pendenza dei procedimenti Rg 5012/2013 e 21715/2013.

Tali procedimenti risultano peraltro definiti con sentenza 23 ottobre 2019, n. 27097. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 295, cod. proc. civ., nonché dell’art. 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

Osserva il Guerra come sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica fra la presente controversia e quella relativa alla società, censurando quindi l’operato dei giudici d’appello i quali, nonostante la pendenza di quella causa, avevano ugualmente deciso.

2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 47, TUIR, dell’art. 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Ritiene infatti il contribuente che, in pendenza del giudizio che deve accertare la sussistenza di maggiori redditi in capo alla società, l’accertamento di utili non riportati nelle scritture non potrebbe essere oggetto del presente giudizio, ma appunto di quello inerente alla società.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., 36, d.lgs. n. 564/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

4. Come premesso, le controversie relative alle stesse parti richiamate dall’ordinanza interlocutoria sono state definite con sentenza di questa Corte, e riguardano in realtà precedenti annualità d’imposta.

Quella, sempre concernente la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativa alla medesima annualità d’imposta (2006) è invece altro procedimento, rubricato al RG 12103/2015.

Per tale ragione appare opportuno rinviare a nuovo ruolo la presente controversia pendendo quella appena citata davanti a un differente collegio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10605/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Donatello 71, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura a margine del ricorso in cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, n. 9154/15/16,depositata il 17 ottobre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: sospensione 1. L’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l., e dunque anche nei confronti del socio odierno ricorrente, in relazione alla ristretta base sociale che caratterizzava la società medesima, per quanto si riferiva agli utili al medesimo distribuiti in ragione della quota posseduta (51 %). 2. Il contribuente proponeva così ricorso e la CTP, in un primo tempo, sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione della causa relativa al ricorso proposto dalla società suddetta. A seguito della sentenza della CTR che definiva in secondo grado quel giudizio, il primo giudice decideva accogliendo parzialmente le doglianze, in particolare riducendo l’IVA. 3. Il contribuente proponeva allora appello, e la CTR adìta confermava la sentenza, pur sostituendone la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] propone così ricorso in cassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa 4. A seguito della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., e successivamente alla memoria depositata dal ricorrente, con ordinanza interlocutoria 7 giugno 2018 la controversia era rimessa alla Sezione Quinta in relazione alla pendenza dei procedimenti Rg 5012/2013 e 21715/2013. Tali procedimenti risultano peraltro definiti con sentenza 23 ottobre 2019, n. 27097. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 295, cod. proc. civ., nonché dell’art. 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Osserva il Guerra come sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica fra la presente controversia e quella relativa alla società, censurando quindi l’operato dei giudici d’appello i quali, nonostante la pendenza di quella causa, avevano ugualmente deciso. 2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 47, TUIR, dell’art. 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ritiene infatti il contribuente che, in pendenza del giudizio che deve accertare la sussistenza di maggiori redditi in capo alla società, l’accertamento di utili non riportati nelle scritture non potrebbe essere oggetto del presente giudizio, ma appunto di quello inerente alla società. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., 36, d.lgs. n. 564/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. 4. Come premesso, le controversie relative alle stesse parti richiamate dall’ordinanza interlocutoria sono state definite con sentenza di questa Corte, e riguardano in realtà precedenti annualità d’imposta. Quella, sempre concernente la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativa alla medesima annualità d’imposta (2006) è invece altro procedimento, rubricato al RG 12103/2015. Per tale ragione appare opportuno rinviare a nuovo ruolo la presente controversia pendendo quella appena citata davanti a un differente collegio.
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