CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 16528/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023Numero di raccolta generale 16528/2023Data pubblicazione 12/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoDIRITTI* * Presidente** * Consigliere * ** CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14959/2021 * proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * ricorrente[OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO n. 9148/2019depositata il 22/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dalConsigliere * *[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl Tribunale di Palermo Sezione specializzata in materia diimmigrazione protezione internazionale e libera circolazione deicittadini dell * europea con il decreto in epigrafe indicato harigettato l opposizione proposta da * * nato il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023Numero di raccolta generale 16528/202320.12.1991 a * in * avverso il provvedimento con cuiData pubblicazione 12/06/2023la competente Commissione territoriale aveva revocato la protezioneumanitaria a lui già precedentemente concessa in forza della minoreetà in quanto il ricorrente era nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] come daaccertamenti della * e non il 1/1/2001 come da luidichiarato in sede di audizione.* * ricorre con sei motivi per la cassazione dell indicatodecreto.Il Ministero dell Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai solifini di un eventuale partecipazione all udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare con il primo motivo di ricorso il ricorrente rilevala nullità del provvedimento impugnato per violazione dellenorme processuali in relazione all art. 19 ter * 150/2011cosi come introdotto dall art. 1 comma 5 * 113/2018convertito con modificazioni nella L. 132/2018 perché ilGiudice di prime cure ha applicato la normativa vigente primadell entrata in vigore del * 113/2018 e dopo averepreliminarmente stabilito che l oggetto del ricorso riguardaesclusivamente la revoca della protezione umanitaria ha negatol applicabilità della normativa di cui all art. 35 bis comma 1* 25/2008 e art. 3 comma 4 L. 46/2017 secondo cui lecontroversie aventi ad oggetto le richieste di protezioneinternazionale vanno decise in composizione collegiale. Inoltreil giudice relatore avevaassegnato la trattazione e decisione dellacontroversia al * * * * cfr. doc. lett. Iallegato al presente ricorso . Pertanto il * così delegatoha trattato l intero procedimento fino alla decisione.Tuttavia nel disporre ciò il Giudice di primo grado haerroneamente applicato la normativa vigente prima dell entratain vigore del * 113/2018 che prevedeva che qualora fossestata proposta in giudizio la sola domanda di protezioneumanitaria la competenza per materia ai sensi dell art. 3comma 1 lett. d e comma 4 * 13/2017 fosse della sezionespecializzata del tribunale in composizione monocratica chegiudica secondo il rito ordinario di cui agli artt. 281 bis e ss.c.p.c. o ricorrendone i presupposti secondo il procedimentosommario di cognizione di cui agli artt.702bis e ss. c.p.c. epronuncia con provvedimento sentenza o ordinanzaimpugnabile in appello.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023Secondo il ricorrente invece la predetta normativa non èNumero di raccolta generale 16528/2023applicabile al caso in esame in quanto il ricorso è stato iscrittoData pubblicazione 12/06/2023a ruolo il 22.05.2019 e quindi sottoposto alla normativa di naturaprocessuale introdotta dal * 113/2018 entrato in vigore il05.10.2018 ed in particolare all art. 19 ter * 150/2011 .Pertanto ne consegue che il rito applicabile alle controversie chehanno ad oggetto esclusivamente la domanda di protezioneumanitaria presentate dopo l entrata in vigore del *113/2018 convertito con modificazioni dalla L. 132/2018 è aisensi dell art. 19 ter * 150/2011 quello sommario dicognizione ed è competente il tribunale della sezionespecializzata che giudica in composizione collegiale e nonmonocratica.Il primo motivo è inammissibile in quanto è vero che la domandaera stata proposta dopo l entrata in vigore dell art. 35 biscomma 13 del d.lgs. n. 25 del 2008 come modificato dal d.l. n.13 del 2017 convertito con modificazioni con legge n. 46 del2017 prevedente che la cognizione delle impugnazioni contro ledecisioni delle * territoriali per il riconoscimento dellaprotezione internazionale appartiene al tribunale incomposizione collegiale che tratta la relativa controversiasecondo il rito previsto per i procedimenti incamera di consigliocamerali artt. 737 742 bis cod. proc. civ. e la definisce condecreto ricorribile per cassazione.Tuttavia trattandosi di una questione di competenza per materiala relativa eccezione di parte doveva essere prospettata nellaprima difesa del giudizio di merito ovvero nella comparsa dirisposta ex art.. 38 c.p.c. applicabile anche al rito sommario dicognizione.I restanti motivi sono così rubricati2. Violazione di cui all art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agliartt. 8 comma 2 e 27 comma 1 bis * 25/2008 e art. 3 comma3 lett. c * 251/2007. Violazione del dovere di cooperazionedel giudice. * audizione giudiziale del ricorrente ed esamedel testimone Corte di Cassazione Ordinanza n. 9228 del20.05.2020 .In particolare eccepisce il ricorrente la nullità del decretoimpugnato per non avere il Tribunale disposto la sua audizionenonostante non fosse disponibile la videoregistrazione del suocolloquio innanzi alla *Il motivo è infondato. Va osservato che questa Corte nellarecente sentenza n. 21584 del 7.10.2020 pronunciata all esitodell udienza pubblica del 17.9.2020 ha statuito che in materia3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023di protezione internazionale il giudice in assenza dellaNumero di raccolta generale 16528/2023videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi allaData pubblicazione 12/06/2023Commissione territoriale ha l obbligo di fissare l udienza dicomparizione ma non anche quello di disporre l audizionepersonale del ricorrente a meno che a nel ricorso venganodedotti fatti nuovi a sostegno della domanda b il giudice ritenganecessaria l acquisizione di chiarimenti in ordine alleincongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni delrichiedente c quest ultimo nel ricorso non ne faccia istanzaprecisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predettichiarimenti e sempre che la domanda non sia manifestamentefondata o inammissibile.In particolare nella predetta pronuncia è stato evidenziato cheil giudice non è tenuto a disporre l audizione del richiedente senon previa richiesta circostanziata da parte di quest ultimo in cuilo stesso deve indicare quali chiarimenti intende rendere inrelazione alle incongruenze e contraddizioni rilevate dallaCommissione Territoriale e poste a fondamento del decreto dirigetto della domanda di protezione vedi anche * n.25312/2020 .Il ricorrente non ha minimamente adempiuto al proprio onere diallegazione essendosi limitato a lamentare la sua mancataaudizione senza neppure aver indicato le circostanze i profiliritenuti eventualmente meritevoli di approfondimento in sede diaudizione palesandosi quindi la relativa richiesta assolutamentegenerica.3. Violazione di cui all art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all art. 8comma 3 * 25/2008. * indicazione delle fonti. Cortedi Cassazione Ordinanza n. 11312 del 26 aprile 2019 .4. Violazione di cui all art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all art.14 lett. C * 251/2007 perché il giudice non ha esaminatofonti aggiornate.5. Violazione di cui all art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all art.5 comma 6 * 286/1998 e 10 comma 3 Costituzione perchéil Tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria.6. Violazione di cui all art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all art. 15* 130/2020 all art. 32 comma 3 * 25/2008 e all art. 19commi 1 1.1 e 1.2. * 286/1998 cosi come modificatodall art. 1 comma 1lett. e * 130 del 21/10/2020 per mancataapplicazione della nuova normativa * 130/2020 .Il terzo e quarto motivo sono inammissibili non avendo ilricorrente censurato la doppia ratio relativa alla concessionedella protezione sussidiaria.4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023Numero di raccolta generale 16528/2023Infatti nel provvedimento impugnato si legge “PreliminarmenteData pubblicazione 12/06/2023il Tribunale rileva la inammissibilità della richiesta diriconoscimento della protezione sussidiaria atteso che laCommissione territoriale resistente si era già pronunciata inordine al diniego della protezione internazionale conprovvedimento reso il 16.04.2018 prot. * PA 1443/17notificato il 26.06.2018 cui * * ha prestatoacquiescenza non avendo proposto opposizione avverso il dettoprovvedimento nei termini decadenziali di cui all art. 19 D. *n.150/2011”. Tale ratio decidendi non risulta minimamentepresa in considerazione nel ricorso.Il quinto motivo deve invece essere accolto. Va chiarito che allapresente controversia è applicabile la normativa di cui al * n.130/2020 così come delineata dal nuovo quadro normativointrodotto dal d.l. n.130/20 conv. in legge 173/2020 atteso chea norma dell art. 15 disposizioni transitorie della stessa leggeal momento della sua entrata in vigore la stessa controversiaera pendente presso la Sezione * in materia diprotezione internazionale di * Ne consegue che al finedi valutare l applicabilità o meno al caso di specie del nuovoistituto della protezione speciale occorre esaminare laprevisione di cui al secondo periodo dell art. 19 comma 1.1.* come modificato dal D. n. 130/2020 secondo cui “sitiene conto della natura e della effettivita dei vincoli familiaridell interessato del suo effettivo inserimento sociale in Italiadella durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchedell esistenza di legami familiari culturali o sociali con il suo* d origine”.Nel caso in esame in ordine alla verifica delle condizioni per ilriconoscimento della protezione umanitaria il Tribunale diPalermo non ha svolto il giudizio di comparazione non haesaminato la situazione del ricorrente ed ha escluso una qualsiasiforma di integrazione in Italia sebbene il predetto hadocumentato di aver svolto stabile e regolare attività lavorativa.La motivazione è del tutto apparente e non affronta neancheindirettamente le allegazioni della parte.Per quanto sopra deve essere accolto il quinto motivo di ricorsoassorbito il sesto rigettato il primo ed inammissibili gli altricassato il provvedimento impugnato e rinviato al Tribunale diPalermo in composizione collegiale anche per le spese delgiudizio di legittimità.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023Numero di raccolta generale 16528/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023Numero di raccolta generale 16528/2023Data pubblicazione 12/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoDIRITTI* * Presidente** * Consigliere * ** CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14959/2021 * proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * ricorrente[OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO n. 9148/2019depositata il 22/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dalConsigliere * *[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl Tribunale di Palermo Sezione specializzata in materia diimmigrazione protezione internazionale e libera circolazione deicittadini dell * europea con il decreto in epigrafe indicato harigettato l opposizione proposta da * * nato il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023Numero di raccolta generale 16528/202320.12.1991 a * in * avverso il provvedimento con cuiData pubblicazione 12/06/2023la competente Commissione territoriale aveva revocato la protezioneumanitaria a lui già precedentemente concessa in forza della minoreetà in quanto il ricorrente era nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] come daaccertamenti della * e non il 1/1/2001 come da luidichiarato in sede di audizione.* * ricorre con sei motivi per la cassazione dell indicatodecreto.Il Ministero dell Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai solifini di un eventuale partecipazione all udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare con il primo motivo di ricorso il ricorrente rilevala nullità del provvedimento impugnato per violazione dellenorme processuali in relazione all art. 19 ter * 150/2011cosi come introdotto dall art. 1 comma 5 * 113/2018convertito con modificazioni nella L. 132/2018 perché ilGiudice di prime cure ha applicato la normativa vigente primadell entrata in vigore del * 113/2018 e dopo averepreliminarmente stabilito che l oggetto del ricorso riguardaesclusivamente la revoca della protezione umanitaria ha negatol applicabilità della normativa di cui all art. 35 bis comma 1* 25/2008 e art. 3 comma 4 L. 46/2017 secondo cui lecontroversie aventi ad oggetto le richieste di protezioneinternazionale vanno decise in composizione collegiale. Inoltreil giudice relatore avevaassegnato la trattazione e decisione dellacontroversia al * * * * cfr. doc. lett. Iallegato al presente ricorso . Pertanto il * così delegatoha trattato l intero procedimento fino alla decisione.Tuttavia nel disporre ciò il Giudice di primo grado haerroneamente applicato la normativa vigente prima dell entratain vigore del * 113/2018 che prevedeva che qualora fossestata proposta in giudizio la sola domanda di protezioneumanitaria la competenza per materia ai sensi dell art. 3comma 1 lett. d e comma 4 * 13/2017 fosse della sezionespecializzata del tribunale in composizione monocratica chegiudica secondo il rito ordinario di cui agli artt. 281 bis e ss.c.p.c. o ricorrendone i presupposti secondo il procedimentosommario di cognizione di cui agli artt.702bis e ss. c.p.c. epronuncia con provvedimento sentenza o ordinanzaimpugnabile in appello.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023Secondo il ricorrente invece la predetta normativa non èNumero di raccolta generale 16528/2023applicabile al caso in esame in quanto il ricorso è stato iscrittoData pubblicazione 12/06/2023a ruolo il 22.05.2019 e quindi sottoposto alla normativa di naturaprocessuale introdotta dal * 113/2018 entrato in vigore il05.10.2018 ed in particolare all art. 19 ter * 150/2011 .Pertanto ne consegue che il rito applicabile alle controversie chehanno ad oggetto esclusivamente la domanda di protezioneumanitaria presentate dopo l entrata in vigore del *113/2018 convertito con modificazioni dalla L. 132/2018 è aisensi dell art. 19 ter * 150/2011 quello sommario dicognizione ed è competente il tribunale della sezionespecializzata che giudica in composizione collegiale e nonmonocratica.Il primo motivo è inammissibile in quanto è vero che la domandaera stata proposta dopo l entrata in vigore dell art. 35 biscomma 13 del d.lgs. n. 25 del 2008 come modificato dal d.l. n.13 del 2017 convertito con modificazioni con legge n. 46 del2017 prevedente che la cognizione delle impugnazioni contro ledecisioni delle * territoriali per il riconoscimento dellaprotezione internazionale appartiene al tribunale incomposizione collegiale che tratta la relativa controversiasecondo il rito previsto per i procedimenti incamera di consigliocamerali artt. 737 742 bis cod. proc. civ. e la definisce condecreto ricorribile per cassazione.Tuttavia trattandosi di una questione di competenza per materiala relativa eccezione di parte doveva essere prospettata nellaprima difesa del giudizio di merito ovvero nella comparsa dirisposta ex art.. 38 c.p.c. applicabile anche al rito sommario dicognizione.I restanti motivi sono così rubricati2. Violazione di cui all art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agliartt. 8 comma 2 e 27 comma 1 bis * 25/2008 e art. 3 comma3 lett. c * 251/2007. Violazione del dovere di cooperazionedel giudice. * audizione giudiziale del ricorrente ed esamedel testimone Corte di Cassazione Ordinanza n. 9228 del20.05.2020 .In particolare eccepisce il ricorrente la nullità del decretoimpugnato per non avere il Tribunale disposto la sua audizionenonostante non fosse disponibile la videoregistrazione del suocolloquio innanzi alla *Il motivo è infondato. Va osservato che questa Corte nellarecente sentenza n. 21584 del 7.10.2020 pronunciata all esitodell udienza pubblica del 17.9.2020 ha statuito che in materia3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023di protezione internazionale il giudice in assenza dellaNumero di raccolta generale 16528/2023videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi allaData pubblicazione 12/06/2023Commissione territoriale ha l obbligo di fissare l udienza dicomparizione ma non anche quello di disporre l audizionepersonale del ricorrente a meno che a nel ricorso venganodedotti fatti nuovi a sostegno della domanda b il giudice ritenganecessaria l acquisizione di chiarimenti in ordine alleincongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni delrichiedente c quest ultimo nel ricorso non ne faccia istanzaprecisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predettichiarimenti e sempre che la domanda non sia manifestamentefondata o inammissibile.In particolare nella predetta pronuncia è stato evidenziato cheil giudice non è tenuto a disporre l audizione del richiedente senon previa richiesta circostanziata da parte di quest ultimo in cuilo stesso deve indicare quali chiarimenti intende rendere inrelazione alle incongruenze e contraddizioni rilevate dallaCommissione Territoriale e poste a fondamento del decreto dirigetto della domanda di protezione vedi anche * n.25312/2020 .Il ricorrente non ha minimamente adempiuto al proprio onere diallegazione essendosi limitato a lamentare la sua mancataaudizione senza neppure aver indicato le circostanze i profiliritenuti eventualmente meritevoli di approfondimento in sede diaudizione palesandosi quindi la relativa richiesta assolutamentegenerica.3. Violazione di cui all art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all art. 8comma 3 * 25/2008. * indicazione delle fonti. Cortedi Cassazione Ordinanza n. 11312 del 26 aprile 2019 .4. Violazione di cui all art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all art.14 lett. C * 251/2007 perché il giudice non ha esaminatofonti aggiornate.5. Violazione di cui all art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all art.5 comma 6 * 286/1998 e 10 comma 3 Costituzione perchéil Tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria.6. Violazione di cui all art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all art. 15* 130/2020 all art. 32 comma 3 * 25/2008 e all art. 19commi 1 1.1 e 1.2. * 286/1998 cosi come modificatodall art. 1 comma 1lett. e * 130 del 21/10/2020 per mancataapplicazione della nuova normativa * 130/2020 .Il terzo e quarto motivo sono inammissibili non avendo ilricorrente censurato la doppia ratio relativa alla concessionedella protezione sussidiaria.4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023Numero di raccolta generale 16528/2023Infatti nel provvedimento impugnato si legge “PreliminarmenteData pubblicazione 12/06/2023il Tribunale rileva la inammissibilità della richiesta diriconoscimento della protezione sussidiaria atteso che laCommissione territoriale resistente si era già pronunciata inordine al diniego della protezione internazionale conprovvedimento reso il 16.04.2018 prot. * PA 1443/17notificato il 26.06.2018 cui * * ha prestatoacquiescenza non avendo proposto opposizione avverso il dettoprovvedimento nei termini decadenziali di cui all art. 19 D. *n.150/2011”. Tale ratio decidendi non risulta minimamentepresa in considerazione nel ricorso.Il quinto motivo deve invece essere accolto. Va chiarito che allapresente controversia è applicabile la normativa di cui al * n.130/2020 così come delineata dal nuovo quadro normativointrodotto dal d.l. n.130/20 conv. in legge 173/2020 atteso chea norma dell art. 15 disposizioni transitorie della stessa leggeal momento della sua entrata in vigore la stessa controversiaera pendente presso la Sezione * in materia diprotezione internazionale di * Ne consegue che al finedi valutare l applicabilità o meno al caso di specie del nuovoistituto della protezione speciale occorre esaminare laprevisione di cui al secondo periodo dell art. 19 comma 1.1.* come modificato dal D. n. 130/2020 secondo cui “sitiene conto della natura e della effettivita dei vincoli familiaridell interessato del suo effettivo inserimento sociale in Italiadella durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchedell esistenza di legami familiari culturali o sociali con il suo* d origine”.Nel caso in esame in ordine alla verifica delle condizioni per ilriconoscimento della protezione umanitaria il Tribunale diPalermo non ha svolto il giudizio di comparazione non haesaminato la situazione del ricorrente ed ha escluso una qualsiasiforma di integrazione in Italia sebbene il predetto hadocumentato di aver svolto stabile e regolare attività lavorativa.La motivazione è del tutto apparente e non affronta neancheindirettamente le allegazioni della parte.Per quanto sopra deve essere accolto il quinto motivo di ricorsoassorbito il sesto rigettato il primo ed inammissibili gli altricassato il provvedimento impugnato e rinviato al Tribunale diPalermo in composizione collegiale anche per le spese delgiudizio di legittimità.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14959/2021Numero sezionale 577/2023Numero di raccolta generale 16528/2023 *Data pubblicazione 12/06/2023* il quinto motivo di ricorso assorbe il sesto rigetta ilprimo e secondo inammissibili gli altri cassa il provvedimentoimpugnato e rinvia al Tribunale di Palermo in composizionecollegiale anche per le spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione omettere le generalità.Così deciso in Roma il 06/02/2023.Il Presidente* *6 di 6* **Data pubblicazione 12/06/2023* il quinto motivo di ricorso assorbe il sesto rigetta ilprimo e secondo inammissibili gli altri cassa il provvedimentoimpugnato e rinvia al Tribunale di Palermo in composizionecollegiale anche per le spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione omettere le generalità.Così deciso in Roma il 06/02/2023.Il Presidente* *6 di 6* *