CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sette indicate sentenze di condanna. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando quindici motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 671, comma 1, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen., per non aver il Giudice dell'Esecuzione considerato il precedente riconoscimento, in sede di cognizione, del vincolo della continuazione interna o endoprocessuale in relazione ai reati giudicati con le sentenze indicate al n. 1) e 4) nell'ordinanza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma. 2, cod. pen., per aver il Giudice in sede di esecuzione omesso di valutare gli elementi oggettivi e soggettivi e gli indici probatori portati dalla difesa a sostegno del riconoscimento del vincolo della continuazione (perpetrazione di una pluralità di reati patrimoniali, al fine di ottenere illeciti profitti). 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto analoga violazione, per aver il Giudice dell'esecuzione esclusivamente e preminentemente fondato il rigetto dell'istanza difensiva di applicazione della disciplina della continuazione sulla base della distanza temporale e non contiguità cronologica dei diversi fatti di reato. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen., per avere il Tribunale di Potenza rigettato la citata istanza sulla base della non medesimezza dei luoghi nei quali i reati in comparazione erano stati commessi. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, comrna 2, cod. proc. pen., per aver il Giudice dell'esecuzione ancorato la propria decisione "a forme tipiche di congetture processuali e non a indizi gravi, precisi e concordanti". 2.6. Con il sesto motivo, la difesa ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per "travisamento di risultanze probatorie e processuali" "in punto di analisi e di valutazione degli indici rilevatori della continuazione criminosa" (identità del bene giuridico offeso; "sussistenza del vincolo della cognizione"). 2.7. Con il settimo motivo, la difesa ha dedotto vizio motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per "travisamento delle risultanze processuali e probatorie", per aver il Giudice dell'esecuzione "immutato, stravolto e travisato il contenuto delle argomentazioni difensive" sugli elementi indicati a sostegno della sussistenza del vincolo della continuazione (elemento intellettivo-volitivo, fondato sulla unitarietà della volizione finalizzata al perseguimento di illeciti profitti patrimoniali). 2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per aver il Giudice dell'esecuzione, con motivazione contradditoria e illogica, escluso la sussistenza del vicolo della continuazione sulla base della circostanza che solo in taluni casi i reati commessi dal condannato avevano offeso il medesimo bene giuridico offeso e che gli stessi non erano collocabili in un medesimo contesto oggettivo unificante, essendo stati posti in essere in un arco temporale e spaziale differente. 2.9. Con il nono motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., "vizio motivazionale di travisamento di risultanze probatorie e processuali", per aver escluso la ricorrenza del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub 1), 3) e 5) motivando sulla diversa tipologia degli stessi, senza, però, considerare che si trattava in tutti e tre i casi di reati di natura patrimoniale. 2.10. Con il decimo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., "vizio motivazionale di travisamento di risultanze probatorie e processuali", per avere il Tribunale di Potenza omesso di valutare, a ulteriore riprova di un disegno criminoso unitario, il nesso che legherebbe il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e gli altri reati, poiché il reato associativo era finalizzato alla realizzazione di illeciti di natura patrimoniale. 2.11. Con l'undicesimo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen., per avere il Giudice dell'esecuzione escluso la ricorrenza della continuazione tra i medesimi reati giudicati con le condanne sub 3) e 5) sulla base di tre criteri del tutto neutri e non decisivi. 2.12. Con il dodicesimo motivo il ricorrente ha dedotto analoga violazione di legge con riferimento ai reati giudicati con le sentenze sub 1), 3) e 5) dell'ordinanza impugnata. 2.13. Con il tredicesimo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen., per avere il Giudice dell'esecuzione omesso di valutare il fondamentale criterio costituito dall'elemento gnoseologico che lega gli illeciti penali contestati dalla prima sino alla più recente sentenza di condannai per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. pronunciata nel 2020. 2.14. Con il quattordicesimo motivo, il ricorrente ha dedotto ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. vizio motivazionale per avere il Giudice dell'esecuzione, con argomentare contradditorio, dapprima ammesso la possibilità del configurarsi della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub 4) e 5), data la contiguità spazio- temporale esistente tra gli stessi e, poi, negato la ricorrenza della stessa alla luce della diversità del bene giuridico protetto. 2.15. Con il quindicesimo motivo, la difesa ha dedotto vizio di motivazione per contraddittorietà logico-giuridica esterna tra la motivazione di accoglimento della continuazione interna in seno alle sentenze definitive sub 1) e 4) e l'istanza di rigetto della continuazione in sede di esecuzione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Va, innanzitutto, premesso che, per ragioni di economia processuale, i motivi di ricorso indicati ai numeri da 2 a 14 verranno esaminati congiuntamente atteso che il ricorrente ha censurato la decisione impugnata, sia pure sotto diversi aspetti, per non avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di continuazione in sede esecutiva e per difetto di motivazione; congiuntamente, verranno trattati i motivi indicati al n. 1 e al n. 15, con i quali la pronuncia del Tribunale di Potenza è stata censurata per non avere tenuto conto della cd. continuazione endoprocessuale, riconosciuta con due delle sentenze in comparazione. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Giudice dell'esecuzione non abbia eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica 'e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sette indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.In particolare, il Tribunale di Potenza ha evidenziato che dalla lettura delle sentenze in comparazione non emergevano elementi idonei a fare ritenere che i reati giudicati fossero stati posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, trattandosi di fatti posti in essere in un ampio arco temporale, in un contesto spaziale differente e che si diversificavano per modalità concrete di realizzazione; che le sentenze indicate ai nn. 3 e 5 erano le uniche che avevano giudicato medesimi reati, ma detti reati erano stati commessi a distanza di più di due anni l'uno dall'altro e con modalità del tutto diverse; che neppure era ravvisabile un unitario disegno criminoso tra i fatti giudicati con la sentenza indicata al n. 1 e quelli giudicati con le sentenze sub n. 3 e 5, stante la diversità del titolo di reato, la distanza spaziale e temporale tra gli stessi; quanto ai reati giudicati con le sentenze indicate ai numeri 4 e 5, rilievo determinante, al fine di escludere una preordinata e unitaria ideazione, doveva attribuirsi alla circostanza che il sequestro di persona giudicato con la prima sentenza riguardava una vera e propria spedizione punitiva nei confronti della vittima; neppure era ravvisabile il medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto delle pronunce sub 2 e 6, tenuto ccnto della circostanza che si trattava di reati del tutto diversi tra loro; non poteva porsi in continuazione con gli altri reati quello giudicato con la sentenza indicata al n. 7 (reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) posto che tale reato associativo riguardava una condotta estremamente diversa, relativa a un periodo temporale ampiamente successivo rispetto a quella integrata da tutiz. gli altri reati. 3. Ebbene, tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, mentre le censure difensive non sono idonee a scardinare l'argomentare del tutto logico e congruo del Giudice dell'esecuzione. 4. Giova, inoltre, ricordare che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondanti. In tal senso è, dunque, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria; pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però essere programmati ab origine; in '''(- definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - cie, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine (cfr. Cass. Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, R . 259481; Cass. Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334). 5. Quanto al richiamo alla continuazione interna endoprocessuale, riconosciuta dal giudice della cognizione tra i reati di cui alle sentenze sub nn. 1 e 4 (motivi 1 e 15 del ricorso), ritiene i Collegio che le censure difensive non siano fondate atteso che il Tribunale di Potenza ha dimostrato di averne implicitamente tenuto conto, laddove, nell'indicare i reati giudicati con le suddette decisioni, ha evidenziato che quello giudicato con la prima decisione era un tentativo continuato di estorsione, ovvero di delitto commesso con una pluralità di azioni e che quelli giudicati con l'altra pronuncia (sequestro di persona e violenza privata) erano stati commessi lo stesso giorno. 6. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda