Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:873
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0142_RES
Causa C‑141/24
Familienstiftung
contro
[OSCURATO:PERSONA]West
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 novembre 2025
«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle successioni e donazioni – Tassazione del trasferimento di un patrimonio effettuato in ragione di un’operazione di costituzione di una fondazione tra vivi – Fondazione di famiglia con sede in Liechtenstein – Coerenza del regime fiscale»
Accordi internazionali – Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo – Libera circolazione dei capitali – Portata giuridica identica a quella delle disposizioni dell’Unione
(Art. 63 TFUE; accordo SEE, art. 40 e allegato XII)
(v. punti 31, 35-44, 55)
Accordi internazionali – Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Legislazione tributaria – Imposta sulle successioni e donazioni – Tassazione del trasferimento di un patrimonio ad una fondazione familiare – Fondazioni straniere soggette ad una classe d’imposta meno favorevole rispetto alle fondazioni residenti, anch’esse soggette ad imposta sostitutiva sulle successioni – Situazioni oggettivamente comparabili – Giustificazione – Coerenza del regime fiscale – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità
(Accordo SEE, art. 40)
(v. punti 51, 56, 58-80 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Colonia, Germania), la Corte si pronuncia sulla compatibilità con la libera circolazione dei capitali di una normativa nazionale che consente, ai fini della tassazione del trasferimento del patrimonio, di applicare una classe d’imposta più favorevole alle fondazioni familiari residenti rispetto a quelle stabilite all’estero, mentre le prime sono parimenti soggette all’imposta sostitutiva sulle successioni.
Nel 2014 la sig.ra Y, residente in Germania, ha costituito una fondazione familiare nel Liechtenstein di cui lei, i suoi figli e i suoi nipoti sono i beneficiari discrezionali. Al momento di tale costituzione, la sig.ra Y trasmetteva alla fondazione un patrimonio, operazione equiparata ad una donazione tra vivi.
Nel 2015 la fondazione ha presentato una dichiarazione relativa all’imposta sulle donazioni, chiedendo l’applicazione del privilegio delle classi d’imposta per le fondazioni familiari ai sensi della normativa tedesca. Secondo quest’ultima, la classe d’imposta applicabile alle fondazioni familiari costituite sul territorio nazionale essenzialmente nell’interesse di una famiglia è determinata in funzione del legame di parentela tra l’avente diritto più lontano e il donatore, il che consente a tali fondazioni di beneficiare della classe d’imposta I, di un’aliquota d’imposta meno elevata, nella specie del 19%, e di un abbattimento più favorevole. Secondo la fondazione, la condizione relativa alla costituzione «sul territorio nazionale» non doveva essere presa in considerazione in quanto pregiudicherebbe la libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 40 dell’accordo SEE (
1
).
Nel 2018 l’amministrazione tributaria ha deciso di non applicare tale privilegio alla fondazione. Essa ha fissato l’imposta senza tener conto del legame di parentela tra i beneficiari e la società fondatrice, applicando l’aliquota del 30% della classe d’imposta III.
A seguito di un ricorso proposto dalla fondazione dinanzi al giudice del rinvio, quest’ultimo nutre dubbi quanto alla compatibilità della condizione relativa alla costituzione della fondazione sul territorio nazionale con l’articolo 40 dell’accordo SEE.
È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 40 dell’accordo SEE osti a una siffatta normativa nazionale.
Giudizio della Corte
In un primo momento, la Corte constata che la normativa nazionale costituisce una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 40 dell’accordo SEE. Infatti, l’applicazione del privilegio delle classi d’imposta alle fondazioni familiari residenti comporta che la trasmissione del patrimonio ad una fondazione familiare non residente sia assoggettata ad un onere fiscale più elevato di quello cui è soggetta una trasmissione a una fondazione familiare residente. Da un lato, ciò riduce il valore dei beni oggetto della trasmissione ad una fondazione familiare non residente e, dall’altro, consente ad una fondazione familiare residente di disporre di mezzi finanziari maggiori di quelli di cui possono disporre le fondazioni familiari non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la Corte rileva che la differenza di trattamento introdotta dalla normativa nazionale può essere autorizzata solo se riguarda situazioni che non sono oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionato a tale obiettivo (
2
).
In un secondo momento, la Corte esamina la comparabilità delle situazioni di cui trattasi. Anzitutto, essa osserva che la Repubblica federale di Germania esercita la propria competenza impositiva nei confronti del trasferimento del patrimonio di una persona residente sul suo territorio ad una fondazione familiare, indipendentemente dal luogo in cui tale fondazione è situata. La normativa nazionale pone quindi sullo stesso piano, ai fini del sorgere dell’obbligo fiscale relativo ai trasferimenti patrimoniali ad una fondazione familiare, le situazioni in cui una fondazione siffatta si trova sul territorio nazionale e le situazioni in cui essa si trova in un altro Stato.
Inoltre, essa rileva che la classe d’imposta e gli abbattimenti dipendono dal legame di parentela tra il donatore e l’avente diritto più lontano, il che è un fattore privo di relazione con il luogo di costituzione della fondazione familiare e che può essere pertinente sia per fondazioni residenti sia per fondazioni non residenti. Di conseguenza, la loro situazione è oggettivamente comparabile.
Infine, la Corte rileva che l’obiettivo di concedere un’agevolazione alle sole fondazioni familiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] patrimonio, a differenza di quello delle fondazioni non residenti, è soggetto ad un’imposizione periodica a titolo dell’imposta sostitutiva sulle successioni è necessariamente e strettamente connesso alla costituzione di fondazioni familiari domestiche. Orbene, ammettere che tali situazioni non siano comparabili per il solo fatto che una fondazione è stabilita in un altro Stato equivarrebbe a svuotare di contenuto l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, che vieta proprio le restrizioni ai movimenti transfrontalieri di capitali.
In un terzo momento, la Corte esamina se tale restrizione alla libera circolazione dei capitali sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, quale la coerenza del regime fiscale. Essa ritiene che esista un nesso diretto tra il vantaggio costituito dal privilegio delle classi d’imposta, concesso alle fondazioni familiari residenti, e l’imposta sostitutiva sulle successioni, applicata successivamente periodicamente al patrimonio di queste sole fondazioni. Infatti, la configurazione di tale vantaggio riflette una logica simmetrica, in quanto quest’ultimo ha come contropartita, per lo stesso contribuente e la stessa imposizione, un prelievo fiscale determinato. Tale logica verrebbe meno se tale agevolazione fiscale andasse a beneficio anche delle fondazioni familiari non residenti che non sono soggette, in Germania, all’imposta sostitutiva sulle successioni. Poiché l’imposta sostitutiva sulle successioni è riscossa ogni 30 anni a decorrere dalla data della prima trasmissione patrimoniale alla fondazione familiare residente, essa non presenta un carattere aleatorio. Tale meccanismo riflette, da un lato, l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di porre su un piano di parità la trasmissione del patrimonio attraverso fondazioni familiari e le successioni naturali e, dall’altro, il fatto che tali fondazioni sono destinate a perdurare per più generazioni.
Quanto al principio di proporzionalità, la Corte osserva che l’introduzione dell’imposta sostitutiva sulle successioni, riscossa ogni 30 anni, riflette il principio secondo cui il patrimonio è assoggettato all’imposta una volta per cambiamento di generazione. L’idoneità della normativa nazionale a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito non è rimessa in discussione dalla circostanza che il patrimonio di una fondazione familiare possa beneficiare di un aumento o di subire una diminuzione, intervenuta in un caso individuale, né dalla circostanza che esista una certa incertezza quanto all’importo che sarà prelevato a titolo dell’imposta sostitutiva sulle successioni. Infatti, poiché l’aliquota d’imposta applicata alle fondazioni familiari residenti al momento della loro costituzione corrisponde all’aliquota normale d’imposta sulle donazioni effettuate tra persone che presentano un legame di parentela, conformemente all’obiettivo di porre tali fondazioni su un piano di parità con le successioni naturali, e poiché l’imposta sostitutiva sulle successioni segue la stessa logica, esiste una corrispondenza tra il vantaggio constatato al momento della costituzione della fondazione familiare residente e lo svantaggio futuro di dover sopportare l’imposta sostitutiva sulle successioni. La Corte ritiene che la normativa nazionale non vada al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito, in quanto limita il vantaggio del privilegio delle classi d’imposta alle situazioni in cui la Repubblica federale di Germania dispone della competenza impositiva successiva sul patrimonio della fondazione familiare.
Tuttavia, spetterà in ultima istanza al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale rispetti il principio di proporzionalità in senso stretto. Da un lato, dal momento che la Repubblica federale di Germania non ha potere impositivo sulle fondazioni familiari non residenti, appare proporzionato, alla luce dell’obiettivo perseguito, limitare il beneficio di una classe d’imposta più favorevole a situazioni in cui la trasmissione del patrimonio ad una fondazione familiare può dar luogo ad un’imposizione successiva a titolo dell’imposta sostitutiva sulle successioni. Dall’altro lato, non sembra che, valutata nel tempo, l’applicazione di tale normativa darebbe sistematicamente luogo ad un onere fiscale manifestamente più elevato per i trasferimenti patrimoniali a una fondazione familiare non residente, il che, se così fosse, rimetterebbe in discussione il carattere proporzionato di tale normativa.
Pertanto, la Corte conclude che, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità, il principio della libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 40 dell’Accordo SEE, non osta alla normativa nazionale che prevede che, ai fini della tassazione della trasmissione del patrimonio a una fondazione familiare, il legame di parentela tra l’avente diritto più lontano secondo l’atto di fondazione e il fondatore sia preso in considerazione unicamente per le fondazioni residenti, soggette a un’imposta sostitutiva sulle successioni, il che porta ad applicare a tali fondazioni una classe d’imposta più favorevole di quella applicata alle fondazioni familiari straniere, che non sono soggette a tale imposta.
(
1
) Articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (
GU 1994, L 1, pag. 3
), modificato dall’accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo (
GU 2007, L 221, pag. 15
) (in prosieguo: l’«accordo SEE»).
(
2
) Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, TFUE, nonché dell’articolo 63 TFUE.