CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 41891/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/2/2024 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 febbraio 2024 la Corte d'appello di Salerno ha rigettato le impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 14 marzo 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale: - [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. 74/2000 (capi 2, 3 e 5 della rubrica); - [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in riferimento ai reati di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs. 74/2000 (capi 2 e 3 della rubrica); - [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo 5 della rubrica). Con la medesima sentenza erano state applicate le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000 e disposta la confisca, diretta e per equivalente, del profitto dei reati, e anche tali statuizioni sono state confermate. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico articolato motivo, con il quale ha denunciato l'errata applicazione degli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità degli imputati, che sarebbe stata confermata con motivazione insufficiente e manifestamente illogica, frutto di una errata e insufficiente considerazione delle risultanze istruttorie. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è evidenziato che questi era stato dichiarato responsabile non sulla base di una condotta dallo stesso realizzata, bensì solamente sulla base del conferimento nell'anno 2008 di una procura a vendere gli immobili realizzati in Comune di Maiori dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dalla quale era stata desunta la veste dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto, in assenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nelle funzioni direttive e organizzative della società. Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dalla testimonianza resa al riguardo dal [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe, infatti, l'assenza di rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con dipendenti, fornitori o clienti della società e anche del suo inserimento nella gestione dell'ente, con la conseguente carenza di elementi per poterlo ritenere amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi e per poterne, di conseguenza, affermare la responsabilità in ordine ai reati contestatigli, in assenza della dimostrazione di condotte specifiche dalle quali trarre la prova di detta responsabilità. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] si lamenta l'insufficiente considerazione delle dichiarazioni del suddetto [OSCURATO:PERSONA] e dei documenti prodotti dalla «CADA" difesa (tra cui le dichiarazioni dei redditi e la relazione tecnica del Dott. [OSCURATO:PERSONA]), dai quali emergerebbe l'esistenza di entrambe le società ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi), la loro capacità organizzativa e tecnica, volta alla fornitura di materiali edili per la costruzione delle opere poi effettivamente realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce l'insufficienza della motivazione in ordine alla prova della condotta addebitatagli, desunta solamente dalla veste formale da questi rivestita nella cooperativa edilizia, e anche a proposito della volontà di favorire, con la propria condotta, l'evasione d'imposta da parte di terzi. Si domanda, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento a tutti i tre i ricorrenti. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto dai tre imputati, sottolineando l'adeguatezza della motivazione delle due conformi decisioni di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, mentre quelli proposti per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2. Le doglianze sollevate in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], relative alla sua veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi, profittando della quale sarebbero state commesse le condotte contestate, sono fondate, risultando insufficiente su tale punto la motivazione della sentenza impugnata, anche integrandola con quella di primo grado, non emergendo da quanto indicato dai giudici di merito elementi sintomatici espressivi dell'inserimento organico del ricorrente, in modo non episodico od occasionale, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale di detti enti, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare), in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto (si vedano, tra le tante, Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 - 01; Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 01; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01, nonché, proprio in materia di reati tributari, Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 - 01).La Corte d'appello di Salerno ha ribadito l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai residui reati addebitatigli (ossia quelli di cui ai capi 2, 3 e 5 della rubrica), evidenziando la disponibilità da parte sua della procura speciale a vendere gli immobili realizzati in Comune di Maiori dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sottolineando come questa fosse relativa ai box auto che la Parco degli Ulivi avrebbe dovuto realizzare per la suddetta Guico, ossia all'affare oggetto delle contestazioni di cui ai capi 2 e 5, e anche come nel corso delle indagini era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a interloquire con gli investigatori a proposito delle richieste da questi formulate e delle contestazioni mosse in relazione a detto affare e alle relative fatture, di cui [OSCURATO:PERSONA] si era mostrato perfettamente informato, in relazione a entrambe le società coinvolte (ossia la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi). Nella sentenza di primo grado, alla quale quella impugnata ha fatto riferimento e che quindi la integra, essendo le due sentenze conformi nei criteri di valutazione delle prove, è stata più diffusamente illustrata la rilevanza del conferimento di tale procura speciale, sottolineando come la stessa riguardasse sia la realizzazione sia la vendita dei box auto da parte della [OSCURATO:PERSONA] e fosse stata conferita a [OSCURATO:PERSONA] da lungo tempo, e che lo stesso era anche stato delegato dall'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] alla rappresentanza della società nel corso della verifica fiscale. Nella medesima sentenza di primo grado si sottolinea che la Cooperativa era stata costituita da [OSCURATO:PERSONA] e che quanto alla posizione di tale società era stato costui a interloquire con gli inquirenti nel corso della verifica fiscale, dimostrandosi informato delle vicende oggetto delle contestazioni. Si tratta di motivazione comunque insufficiente a giustificare l'affermazione della sussistenza della veste di amministratore di fatto di entrambe le società in capo a [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati evidenziati elementi dimostrativi della sua stabile ingerenza nella vita, nella amministrazione e nella gestione di tali enti, che non è desumibile dal solo conferimento di una procura ad negotia e dalle risposte fornite agli accertatori nel corso della verifica fiscale, posto che tali condotte, per quanto significative, non sono dimostrative della suddetta stabile ingerenza, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale di detti enti (cfr., quanto alla non decisività del conferimento di una procura speciale riguardo alla dimostrazione della veste di amministratore di fatto, Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01, secondo cui la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale ad negotia, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa, in una fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ricondotto all'imputato la qualifica di amministratore di fatto in quanto titolare di una procura generale e della gestione di alcuni conti correnti della società che non risultava avesse generato passività). Il conferimento di una procura negoziale, peraltro limitata a un determinato affare, non implica, infatti, l'inserimento stabile e con funzioni direttive nella amministrazione e nella gestione di una società, essendo limitata al compimento delle attività negoziali relative all'oggetto della procura, di cui il procuratore deve pur sempre rendere conto al conferente, e che non implica, di per sé, lo svolgimento stabile di funzioni direttive. Anche i rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con gli accertatori nel corso della verifica fiscale, nell'ambito dei quali lo stesso si è dimostrato a conoscenza dell'attività di entrambi gli enti, riferendone dettagliatamente, non costituisce indice univocamente dimostrativo della suddetta veste di amministratore di fatto, non attenendo alla suddetta sua stabile ingerenza nella vita, nella amministrazione e nella gestione di tali enti, implicandone solo la conoscenza. La motivazione sul punto censurato, ossia la prova della veste di amministratore di fatto in capo a [OSCURATO:PERSONA], risulta, dunque, insufficiente, con la conseguente necessità di un nuovo esame su tale punto. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha censurato, peraltro del tutto genericamente, senza neppure chiaramente illustrare la portata e le conseguenze della propria censura, l'accertamento di fatto relativo alla asserita inesistenza della [OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi (emittente della fatture di cui al capo 5 utilizzate indebitamente e a scopo di evasione nelle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:PERSONA] che era anche amministrata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]), è inammissibile, giacché con tali censure si tende a sovvertire tale accertamento di fatto proponendo una lettura alternativa degli elementi di prova, da contrapporre a quello dei giudici di merito, che hanno dato conto adeguatamente non tanto della inesistenza della Cooperativa, mai messa in discussione, quanto della inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture dalla stessa emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che la Cooperativa era priva della struttura organizzativa, dei macchinari e dei mezzi necessari per l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture dalla stessa emesse, della cui realizzazione non vi era alcuna traccia documentale: si tratta di motivazione idonea a giustificare l'affermazione della inesistenza delle fatture di cui alla contestazione sub 2), cui si riferiscono le censure del ricorrente, non considerata da quest'ultimo, tantonneno in modo critico, con la conseguente manifesta infondatezza del ricorso dallo stesso proposto.4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anch'esso privo di confronto, tantomeno critico, con le risultanze istruttorie, l'imputazione e la motivazione delle sentenze di merito, è inammissibile, sia a causa di tale genericità, sia perché è volto a censurare l'affermazione di responsabilità prospettando una diversa valutazione delle prove. La Corte d'appello, nel ribadire l'affermazione di responsabilità anche di [OSCURATO:PERSONA], ha, come già osservato a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sottolineato quanto emerso dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, che avevano consentito di accertare che la [OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi, amministrata da [OSCURATO:PERSONA] ed emittente le fatture ritenute afferenti a operazioni inesistenti, era priva della struttura organizzativa, dei macchinari e dei mezzi necessari per l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture dalla stessa emesse, della cui realizzazione non vi era alcuna traccia documentale, ribadendo, di conseguenza e in modo non manifestamente illogico, l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 5). La Corte d'appello ha anche considerato, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, quanto esposto nella relazione del consulente della difesa, evidenziando come nella stessa il consulente Cioffi si sia limitato ad affermare in termini generale, che la Cooperativa era in grado di svolgere attività nel settore edile, ma non anche che tale attività era stata svolta per conto e nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di considerazioni idonee a giustificare l'affermazione di responsabilità per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 5) e non manifestamente illogiche, non adeguatamente considerate, tantomeno in modo critico, dal ricorrente, e non suscettibili, come proposto nel ricorso, di rivalutazione sul piano dell'apprezzamento e della valutazione delle prove, con la conseguente inammissibilità anche di tale ricorso. 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, onde consentire un nuovo esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta dei criteri ricordati per attribuire la veste di amministratore di fatto. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono, poi, per quanto esposto, essere dichiarati inammissibili, essendo stati affidati a censure generiche e manifestamente infondate. Alla declaratoria di inammissibilità di tali ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 sia per [OSCURATO:PERSONA] sia per [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di G