CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 4574/2021 in data 19/11/2021 del Tribunale di Napoli, dodicesima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19/11/2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, annullava nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 416 cod. pen., 3, lett. a) I. 146/2006 (capo A), confermando la misura in relazione ai capi E) ed F) d'incolpazione (artt. 110, 81 cpv., 61 bis, 648 bis cod. pen., 3, lett. a) I. 146/2006). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attualmente agli arresti domiciliari, è stato proposto ricorso per cassazione. Si deduce, con formale motivo unico, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di riciclaggio nonché violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto, nonostante ciò fosse stato specificamente documentato, che gli importi che le tre socetà dell'Ambrosino (Ablasor LTD, Saf e Atlon) hanno ricevuto dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nel periodo 2018/inizio 2020, lungi dall'essere da questi riciclati e trasferiti in Italia, sono stati integralmente utilizzati per l'acquisto di merce. Sotto il profilo della valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale equipara la posizione dell'Ambrosino a quella di [OSCURATO:PERSONA], mera "testa di legno" ed esecutrice materiale delle direttive di Cretella e di Purificato, non destinataria di alcuna misura cautelare, e, dall'altro, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, conferma la misura massima, parificando il ruolo del ricorrente a quella dei citati concorrenti Cretella e Purificato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire - in linea generale - i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). 3. Tanto precisato in premessa, nel caso di specie deve rilevarsi - in relazione all'unico aspecifico e comunque manifestamente infondato motivo di ricorso - come il Tribunale, con un'ordinanza molto ponderosa ed analitica (costituita da ben 76 pagine), dopo aver richiamato le risJItanze poste a fondamento della misura cautelare, abbia in particolare evidenziato gli intensi rapporti tra gli indagati, la partecipazione degli stessi nella gestione delle società 471 formalmente riconducibili al ricorrente (testimoniata, talvolta, in termini di sostituzione di persona nei rapporti con gli operatori di società inglesi), la natura delle stesse, i tempi e modi di trasferimento del denaro, il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal ricorrente. Invero, come riconosciuto dalla Procura generale, a fronte di tali elementi il ricorso non appare confrontarsi appieno con gli stessi, ed in particolare con l'assenza di prova di rapporti commerciali, con la non chiara indicazione dell'oggetto sociale delle società destinatarie finali delle somme ricevute, con la contestualità temporale tra i versamenti da parte delle società implicate nelle frodi carosello, ed i versamenti operati dalle società interposte verso le società del ricorrente, e con gli elementi emergenti dall'interrogatorio. Nel ricorso, inoltre, non appare trovare specifico riscontro la deduzione difensiva relativa alla omessa valutazione della documentazione prodotta. Il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla infondatezza della dedotta sussistenza di una reale attività lecita svolta dalle società in termini di intermediazione commerciale, evidenziando come non fosse emersa alcuna esistenza di siti dove depositare la merce, di una struttura organizzativa e funzionale, o altri elementi in grado di superare la ritenuta fittizietà delle società, né la rilevanza delle movimentazioni bancarie indicate, ai fini della valutazione della effettività delle relative operazioni. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza può pervenirsi con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha evidenziato la ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen. e della loro attualità. Il richiamo, invero, al ruolo svolto dal ricorrente nella realizzazione delle condotte contestate, consente di far emergere da un lato la natura di fiduciario dello stesso, dall'altra di primo destinatario dei versamenti da parte degli autori delle truffe carosello, con un ruolo attivo suffragato dal contributo degli altri coindagati, nella costituzione delle tre società di diritto britannico. In tali termini, appare coerente la ritenuta estensione al ricorrente delle considerazioni espresse per gli altri due indagati (Cretella, Purificato), operata dal Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. In conclusione, pertanto, non può che rilevarsi come non possa certo rientrare nei poteri del giudice di legittimità quello - sollecitato dal ricorrente - di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata in sede cautelare nel provvedimento impugnato, per la semplice ragione che esse tendono a prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della relativa pronuncia. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese