CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. per discostamento dal minimo edittale, è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che la censura muove dall'errato presupposto di un supposto discostamento dal minimo edittale non adeguatamente motivato, a fronte invece della rideterminazione della pena da parte della Corte territoriale, attestata sul minimo edittale di anni due, fermi gli aumenti per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. già correttamente individuati e motivati dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]