CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10520/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 03/07/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 03/07/2024 confermativa della sentenza del Tribunale di Lecco del 28/06/2022 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.);rilevato che il decreto legislativo n. 31 del 19/03/2024 ha mutato il regime di procedibilità del delitto contestato che è divenuto procedibile a querela; considerato che in data 31 ottobre 2024, le persone offese costituite parti civili hanno rimesso la querela e l'imputato ha accettato la remissione; ritenuto che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625; Sez.6, n. 2248 del 13/01/2011, Rv. 249209). che va dichiarata, pertanto, l'estinzione del reato ex art. 152 cod. pen. e, in difetto di diversa pattuizione, le spese vanno poste a carico del querelato, come per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso