CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 26914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19632/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), alla [OSCURATO:PERSONA] delle Torelle ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), alla [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall' Avv . [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliati in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20 , presso lo studio d ell' A vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] accertamento evasione imposte sui redditi ed Iva – Presunzione imputazione ai soci utili società Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 265 /20 2 1 emessa dalla CTR Campania il 12/01/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva loro contestato, all’esito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., l’evasione di imposte sui redditi ed IVA per l’anno 2013, in applicazione della presunzione relativa all’imputazione ai soci degli utili extrabilancio. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello dei contribuenti, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che gli stessi non avevano fornito prova del loro interesse all’instaurazione di un contraddittorio preventivo, che avrebbe potuto condurre ad un risultato ad essi favorevole, ed alcuna prova idonea a superare la presunzione della distribuzione degli utili extracontabili, dimostrando la loro estraneità alla interposizione societaria e alla destinazione degli utili derivanti dall’esercizio dell’attività imprenditoriale. 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione i Cappiello sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo, distinto in tre rubriche, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. (la prima), la violazione e falsa applicazione dell’artt. 115 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (la seconda), e la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, dPR n. 600/1973 e 55 dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. (la terza), per non aver la CTR considerato che l’Agenzia non aveva fornito una prova effettiva e convincente della sussistenza della cd. “ristretta base societaria” tra i soci. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto rilevante per la decisione della controversia ed il vizio motivazionale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che non avessero fornito prova del loro interesse all’instaurazione di un contraddittorio preventivo, che avrebbe potuto condurre ad un risultato ad essi favorevole. 3. Il primo motivo è infondato. I ricorrenti ritengono che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di speciali legami (principalmente vincoli personali ovvero parentali) dai quali si po(tesse) ricavare una situazione di “complicità” rivolta alla distribuzione (di fatto, ossia in mancanza di una delibera) di utili non dichiarati . E' assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di uti li extracontabili accertati nei confronti della società: ciò non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, la quale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonché un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali; resta salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008, 5076 del 2011, 18032 del 2013, 24572 del 2014). Inoltre, è legittima l'applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili - salva prova contraria da parte del contribuente - anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 24572 del 18/11/2014). Si è atal riguardo precisato (Sez. 5, Ordinanza n. 28247 del 2020) che, seppure sia vero che in genere l'esistenza di stretti rapporti familiari costituisca una circostanza che rafforza la presunzione di una diffusione "circolare" delle notizie, tanto che la ristretta compagine viene evocata nell'ambito di controversie in cui i (pochi) soci della società di capitali erano (anche) legati da rapporti di parentela o di coniugio, tuttavia non è necessario che sussistano tali rapporti. Infatti, costituisce regola di comune esperienza quella per cui dalla ristrettezza della base sociale discende - secondo l'id quod plerumque accidit e salva la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria - un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci stessi; sicché, anche nell'ipotesi, in cui siano assenti rapporti di parentela, scatta la presunzione che gli stessi siano edotti degli affari sociali e quindi siano consapevoli dell'esistenza di utili extra bilancio e se li distribuiscano in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale (Cass., sez. 5, 18 novembre 2014, n. 24572, che affrontava la fattispecie in cui vi erano quattro soci; Cass., 12 novembre 2012, n. 19680, con la presenza di tre soci). Nella fattispecie in esame la compagine societaria della [OSCURATO:SOCIETA]. era composta da tre società con uguali partecipazioni, una delle quali (la [OSCURATO:SOCIETA].), a sua volta, era composta da due soci (i Cappiello). In assenza di elementi di segno contrario finalizzati a dimostrare l’estraneità degli odierni ricorrenti rispetto alla gestione della società partecipata, correttamente la CTR ha ritenuto che trovasse applicazione la presunzione della redistribuzione degliutili extracontabili in loro favore. 4. Il secondo motivo è inammissibile. I ricorrenti deducono di aver depositato sia in sede di accertamento con adesione sia in giudizio la documentazione tesa a contestare le risultanze dell’accertamento induttivo, indicando l’effettivo reddito tassabile in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, sostengono di aver evidenziato due incongruenze: 1) la circostanza che l’Ufficio abbia ricostruito i ricavi (tramite redditività) della società accertata “partendo dal volume diaffari risultante in anagrafica tributaria, per cui la genesi dell’accertamento ricade esclusivamente su tale redditività”; 2) la circostanza che il volume di affari della società accertata deriva dai lavori effettuati per la realizzazione di un parco fotovoltaico per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., prima, e della società fallita [OSCURATO:SOCIETA], poi. Orbene, al di là della scarsa intelligibilità della prima censura, non vi è chi non veda che entrambi i rilievi avrebbero riguardato la determinazione del reddito della società partecipata, laddove la CTR ha evidenziato che i contribuenti, nell’opporsi all’accertamento, non avevano fornito prova del loro interesse, in riferimento alla rideterminazione del debito IVA (l’unica imposta in relazione alla quale il contraddittorio si sarebbe rivelato necessario), all’instaurazione di un contraddittorio preventivo, che avrebbe potuto condurre ad un risultato ad essi favorevole. Ragion per cui la doglianza non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non perita, pertanto, accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar