CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 51311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ELCHIKHAOUI Mahmoud, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/2/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi ad ottenere una rivalutazione dell'apprezzamento dosimetrico sanzione, il primo, e denunziando, il secondo, una nullità processuale che ha trovato smentita nell'esame degli atti accessibili alla Corte in virtù del vizio processuale dedotto. 1. Con il primo motivo sono dedotti vizi della motivazione e violazione di legge (art. 133 cod pen.) in riferimento alla misura sanzionatoria irrogata per il delitto di rapina; 1.1. La misura sanzionatoria è stata calcolata nel minimo edittale, non necessita pertanto di alcuna argomentazione che accompagni la scelta discrezionale di discostarsi dal parametro minimale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). 2. Con il secondo, la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato presso il difensore (art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen.), laddove l'appellante era detenuto, per altra causa, presso la Casa circondariale di Biella. 2.1. Il vizio processuale dedotto impone l'accesso agli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). Dall'esame svolto dal Collegio in camera di consiglio si è potuto verificare che il decreto di citazione per l'udienza di appello è stato notificato a mani dell'imputato appellante, detenuto in carcere per altra ragione, in data 14 dicembre 2022. Non trova pertanto corrispondenza negli atti processuali il vizio dedotto con il secondo motivo di ricorso. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 4. La natura non particolarmente complessa delle questioni dedotte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.