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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 33786/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15148/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.4/2023depositata il 04/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che le Amministrazioni resistenti hanno depositato “atto di costituzione”, espressamente dichiarando che esso sarebbe stato funzionale ad un’eventuale discussione in udienza pubblica; considerato comunque che tanto integrerebbe ragione di compensazione, ove si volesse intendere l’atto come controricorso; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 01/12/2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15148/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.4/2023depositata il 04/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che le Amministrazioni resistenti hanno depositato “atto di costituzione”, espressamente dichiarando che esso sarebbe stato funzionale ad un’eventuale discussione in udienza pubblica; considerato comunque che tanto integrerebbe ragione di compensazione, ove si volesse intendere l’atto come controricorso; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 01/12/2023. [OSCURATO:PERSONA]