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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 38614/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato quella del Tribunale di Cosenza e condannato il ricorrente alla pena di euro 2.500,00 di multa per il delitto di diffamazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione - è manifestamente infondato: la Corte di appello si è attenuta ai principi consolidati in materia, per i quali in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pur trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che comunque l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità, né che l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 - 01), né che si trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla • libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo di stampa che attribuiva ad un sindaco, senza alcun appiglio oggettivo e mediante travisamento o manipolazione dei fatti storici, il sospetto di mafiosità, per la gestione familistica e clientelare dell'amministrazione comunale; conf.

Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 - 01 Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Amadori, Rv. 268568 - 01).

Nel caso in esame la Corte di appello motiva in modo non manifestamente illogico sull'esistenza di un attacco personale, altamente denigratorio, rilevando come il necessario nucleo di verità dei fatti denunciati a riguardo risultava non sussistente, essendo i fatti riferiti frutto di mere illazioni prive di fondamento e apodittiche (foll. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consigli re es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato quella del Tribunale di Cosenza e condannato il ricorrente alla pena di euro 2.500,00 di multa per il delitto di diffamazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione - è manifestamente infondato: la Corte di appello si è attenuta ai principi consolidati in materia, per i quali in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pur trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che comunque l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità, né che l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 - 01), né che si trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla • libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo di stampa che attribuiva ad un sindaco, senza alcun appiglio oggettivo e mediante travisamento o manipolazione dei fatti storici, il sospetto di mafiosità, per la gestione familistica e clientelare dell'amministrazione comunale; conf. Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 - 01 Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Amadori, Rv. 268568 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello motiva in modo non manifestamente illogico sull'esistenza di un attacco personale, altamente denigratorio, rilevando come il necessario nucleo di verità dei fatti denunciati a riguardo risultava non sussistente, essendo i fatti riferiti frutto di mere illazioni prive di fondamento e apodittiche (foll. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consigli re es
Sentenza Cassazione n. 38614/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris