CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 35885/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 12.5.2016, irrevocabile dal 28.6.2016, con la quale il predetto era stato condannato per omicidio volontario e detenzione e porto illegali di armi, commessi in Napoli il 23.2.2006; 2) sentenza della Core di appello di Napoli d 22.3.2010, irrevocabile dal 18.5.2021, con la quale il predetto era stato condannato per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 , 5 e 7 (commesso dal novembre 2005 con condotta perdurante) e 10, 12, 14 della legge n. 497 del 1967 e 7 della legge n. 203 del 1991 (commesso il 26.12.2005). 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]"TTO 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondanti. In tal senso è, dunque, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria; pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però essere programmati ab origine; in definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine.2. Ebbene, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. A fronte dell'argomentata valutazione effettuata nell'ordinanza impugnata, le censure difensive si sostanziano in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali, riproducono questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio" (Cass. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il C