Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04915/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso n. 37727/19 proposto da: -) Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] , difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c., - ricorrente - contro -) eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per la revocazione della ordinanza di questa Corte 26.4.2019 n. 11328; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revocazione l'ordinanza di questa Corte 26 aprile 2019 n. 11328.

È impossibile esporre quali fossero i fatti del giudizio concluso dall'ordinanza di cui si chiede la revocazione, a causa della totale incomprensibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37727/19 Camera di consiglio del 21.12.2021

1. Il ricorso è inammissibile per più ragioni: sia per la totale mancanza dell'esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell'articolo 366 n. 3 c.p.c.; sia per la totale incomprensibilità delle censure poste a fondamento dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 366 n. 4 c.p.c..

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la índefensio della parte intimata.

L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 21 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 37727/19 proposto da: -) Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] , difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c., - ricorrente - contro -) eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per la revocazione della ordinanza di questa Corte 26.4.2019 n. 11328; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revocazione l'ordinanza di questa Corte 26 aprile 2019 n. 11328. È impossibile esporre quali fossero i fatti del giudizio concluso dall'ordinanza di cui si chiede la revocazione, a causa della totale incomprensibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37727/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 1. Il ricorso è inammissibile per più ragioni: sia per la totale mancanza dell'esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell'articolo 366 n. 3 c.p.c.; sia per la totale incomprensibilità delle censure poste a fondamento dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 366 n. 4 c.p.c.. 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la índefensio della parte intimata. L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 21 d
Sentenza Cassazione n. 04915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris