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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21714/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv e 337 cod. pen., 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in Roma il 16.03.2021 ; fi'1 2-P,À,p-QAerrSè or, Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..

La Corte di merito, a fol 2 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, basato sui verbali di arresto, perquisizione e sequestro delle sostanze stupefacenti, sulla relazione dell'agente di P.G. intervenuto e sull'ammissione di responsabilità resa dall'imputato all'udienza di convalida.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18.05.2022. [OSCURATO:PERSONA] gliere esterore I Pres ente D atella lrrjfli geni Ser ao , cANc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv e 337 cod. pen., 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in Roma il 16.03.2021 ; fi'1 2-P,À,p-QAerrSè or, Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. La Corte di merito, a fol 2 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, basato sui verbali di arresto, perquisizione e sequestro delle sostanze stupefacenti, sulla relazione dell'agente di P.G. intervenuto e sull'ammissione di responsabilità resa dall'imputato all'udienza di convalida. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. [OSCURATO:PERSONA] gliere esterore I Pres ente D atella lrrjfli geni Ser ao , cANc
Sentenza Cassazione n. 21714/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris