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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02115/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f t. , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso straordinario presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 23.10.2024 con cui la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma del 21.2.2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile; Premesso che la sentenza rescindente, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Roma, in quanto aveva ribaltato, agli effetti civili, la pronuncia assolutoria di primo grado dello stesso [OSCURATO:PERSONA], fondando il diverso epilogo decisorio su una rivalutazione della prova dichiarativa senza procedere a rinnovare la istruttoria dibattimentale; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso straordinario di [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] oltre che lui stesso imputato, sia manifestamente infondato, in quanto denuncia un presunto errore di valutazione sulla motivazione rafforzata della Corte d'appello (parametrandolo, peraltro, sulla conferma della condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] anziché sulla riforma della assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]), e non un errore di fatto; Considerato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di ricorso straordinario, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, e il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, con la conseguenza che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli eventuali errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato, Rv. 273193 - 01) nonché gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione (Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 \LY * P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f t. , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso straordinario presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 23.10.2024 con cui la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma del 21.2.2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile; Premesso che la sentenza rescindente, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Roma, in quanto aveva ribaltato, agli effetti civili, la pronuncia assolutoria di primo grado dello stesso [OSCURATO:PERSONA], fondando il diverso epilogo decisorio su una rivalutazione della prova dichiarativa senza procedere a rinnovare la istruttoria dibattimentale; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso straordinario di [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] oltre che lui stesso imputato, sia manifestamente infondato, in quanto denuncia un presunto errore di valutazione sulla motivazione rafforzata della Corte d'appello (parametrandolo, peraltro, sulla conferma della condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] anziché sulla riforma della assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]), e non un errore di fatto; Considerato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di ricorso straordinario, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, e il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, con la conseguenza che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli eventuali errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato, Rv. 273193 - 01) nonché gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione (Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 \LY * P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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