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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 26639/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14643/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; - intimata - avverso le sentenze non definitiva n. 1188/23 e definitiva n. 1011/24 della Corte di Appello di Firenze rispettivamente del 06.06.2023 e del 10.06.2024; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese in mancanza di difese da parte intimata; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 11/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14643/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; - intimata - avverso le sentenze non definitiva n. 1188/23 e definitiva n. 1011/24 della Corte di Appello di Firenze rispettivamente del 06.06.2023 e del 10.06.2024; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese in mancanza di difese da parte intimata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11/10