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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08809/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude, riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data 4 agosto 2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro aveva convalidato il sequestro della somma di C 3.000 in relazione al reato di furto, commesso il 2 agosto 2020 in danno di [OSCURATO:PERSONA], ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

La richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] era stata, dapprima dichiarata inammissibile per tardività e, quindi, - a seguito dell'annullamento disposto dalla sentenza n. 3281/2021 della Corte di cassazione - era stata accolta, con ordinanza in data 9 giugno 2021 che aveva annullato il decreto di convalida del sequestro, ma, con riguardo alla somma di C 3.000, aveva ritenuto di non poterne disporre la restituzione non essendo accertato il soggetto avente diritto ad essa.

Detta ordinanza, impugnata, veniva annullata - con sentenza n. 2779/2022 della Corte di cassazione - limitatamente all'omessa restituzione di quanto in sequestro al soggetto cui il denaro era stato sequestrato.

2. Con ordinanza in data 1 - 2 marzo 2022 il Tribunale di Potenza, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. in sede di rinvio, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame, rilevando che in data 27 luglio 2021 la somma di denaro era stata già restituita a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione.

Inoltre, Hudorovich non era il soggetto cui il denaro era stato sequestrato, e dunque non era legittimato a proporre l'impugnazione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati difetto di motivazione e violazione di legge in quanto al disposto annullamento del decreto di convalida del sequestro doveva conseguire la restituzione di quanto in sequestro al soggetto cui il bene era stato sequestrato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

L'ordinanza impugnata ha rilevato, da una parte, che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non era il soggetto cui il denaro era stato sequestrato e dunque non aveva interesse a impugnare la omessa restituzione del denaro al soggetto cui era stato sequestrato e, dall'altra, che il denaro era già stato restituito, dal pubblico ministero alla persona offesa del reato, individuato come soggetto avente diritto alla restituzione del denaro.

La decisione, dunque, è stata fondata sull'accertamento negativo in ordine alla legittimazione dell'Hudorovich a chiedere ed ottenere la restituzione del denaro in sequestro, accertamento che rimane privo di censura da parte del ricorso, che invece ha censurato la decisione di non provvedere alla restituzione di quanto in sequestro.

La decisione impugnata è entrata nel merito del giudizio devoluto a seguito della pronuncia di annullamento, ed ha compiuto un accertamento con il quale il ricorso non si è confrontato, reiterando censure relative ad una decisione - quella che aveva omesso di provvedere sulla restituzione della somma di denaro - ormai superata dalle successive determinazioni del Tribunale del riesame.

Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude, riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 4 agosto 2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro aveva convalidato il sequestro della somma di C 3.000 in relazione al reato di furto, commesso il 2 agosto 2020 in danno di [OSCURATO:PERSONA], ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ed altri. La richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] era stata, dapprima dichiarata inammissibile per tardività e, quindi, - a seguito dell'annullamento disposto dalla sentenza n. 3281/2021 della Corte di cassazione - era stata accolta, con ordinanza in data 9 giugno 2021 che aveva annullato il decreto di convalida del sequestro, ma, con riguardo alla somma di C 3.000, aveva ritenuto di non poterne disporre la restituzione non essendo accertato il soggetto avente diritto ad essa. Detta ordinanza, impugnata, veniva annullata - con sentenza n. 2779/2022 della Corte di cassazione - limitatamente all'omessa restituzione di quanto in sequestro al soggetto cui il denaro era stato sequestrato. 2. Con ordinanza in data 1 - 2 marzo 2022 il Tribunale di Potenza, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. in sede di rinvio, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame, rilevando che in data 27 luglio 2021 la somma di denaro era stata già restituita a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione. Inoltre, Hudorovich non era il soggetto cui il denaro era stato sequestrato, e dunque non era legittimato a proporre l'impugnazione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati difetto di motivazione e violazione di legge in quanto al disposto annullamento del decreto di convalida del sequestro doveva conseguire la restituzione di quanto in sequestro al soggetto cui il bene era stato sequestrato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. L'ordinanza impugnata ha rilevato, da una parte, che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non era il soggetto cui il denaro era stato sequestrato e dunque non aveva interesse a impugnare la omessa restituzione del denaro al soggetto cui era stato sequestrato e, dall'altra, che il denaro era già stato restituito, dal pubblico ministero alla persona offesa del reato, individuato come soggetto avente diritto alla restituzione del denaro. La decisione, dunque, è stata fondata sull'accertamento negativo in ordine alla legittimazione dell'Hudorovich a chiedere ed ottenere la restituzione del denaro in sequestro, accertamento che rimane privo di censura da parte del ricorso, che invece ha censurato la decisione di non provvedere alla restituzione di quanto in sequestro. La decisione impugnata è entrata nel merito del giudizio devoluto a seguito della pronuncia di annullamento, ed ha compiuto un accertamento con il quale il ricorso non si è confrontato, reiterando censure relative ad una decisione - quella che aveva omesso di provvedere sulla restituzione della somma di denaro - ormai superata dalle successive determinazioni del Tribunale del riesame. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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