Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15592/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

irizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 198, in persona dell’amministratore protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3113/25, depositatail 16/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il17/12/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 07/01/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Considerato che, nel predetto termine di quaranta giorni, la parte hadepositato rinuncia al ricorso, confermando espressamente la volontà diNumero registro generale 16890/2025Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15592/2026Data pubblicazione 21/05/2026rinunciare alla decisione;Ritenuto, pertanto, che la predetta rinuncia implica la declaratoria diestinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiestaformulata in tal senso nel controricorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente e con attribuzione al difensore antistatario, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 198, in persona dell’amministratore protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3113/25, depositatail 16/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il17/12/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 07/01/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Considerato che, nel predetto termine di quaranta giorni, la parte hadepositato rinuncia al ricorso, confermando espressamente la volontà diNumero registro generale 16890/2025Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15592/2026Data pubblicazione 21/05/2026rinunciare alla decisione;Ritenuto, pertanto, che la predetta rinuncia implica la declaratoria diestinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiestaformulata in tal senso nel controricorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente e con attribuzione al difensore antistatario, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15592/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris