Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 02870/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 10892 /2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da sé stesso (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all’ esito dell’udienza del29 marz o 2024 nel procedimento n. 3392 /202 3 R.G.; [OSCURATO:PERSONA] di competenza - Procedimenti pendenti davanti a diverse sezioni distaccate dello stesso ufficio giudiziario - Istanza di riunione - Provvedimento di accoglimento o rigetto - Natura decisoria -Esclusione -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] ice [OSCURATO:PERSONA]Erba che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

Rilevato che: l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tufano propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito dell’udienza a trattazione scritta del29 marzo 2024, nel procedimento iscritto al n. 3392/ 20 23 R.G. avente ad oggetto domanda di risoluzione del contratto di locazione, con cui il Tribunale ha respinto l’istanza di riunione per connessione con il proc. n . 5837/ 20 23 R.G. pendente presso lo stesso Tribunale ed avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione; l’intimataè rimasta tale; il P.M. ha concluso per la inammissibilità del proposto regolamento; considerato che: il ricorso è inammissibile; secondo pacifico indirizzo, cui va qui data continuità, « il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii e pertanto non è impugnabile con il regolamento di competenza»(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8757 del 30/04/2015 , Rv. 635113; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7707 del 24/03/2017 , Rv. 643686); non avendo l’intimata svolto difese non v’è luogo a provvedere sulle spese;va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misua pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il proposto regolamento.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 10892 /2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da sé stesso (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all’ esito dell’udienza del29 marz o 2024 nel procedimento n. 3392 /202 3 R.G.; [OSCURATO:PERSONA] di competenza - Procedimenti pendenti davanti a diverse sezioni distaccate dello stesso ufficio giudiziario - Istanza di riunione - Provvedimento di accoglimento o rigetto - Natura decisoria -Esclusione -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] ice [OSCURATO:PERSONA]Erba che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. Rilevato che: l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tufano propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito dell’udienza a trattazione scritta del29 marzo 2024, nel procedimento iscritto al n. 3392/ 20 23 R.G. avente ad oggetto domanda di risoluzione del contratto di locazione, con cui il Tribunale ha respinto l’istanza di riunione per connessione con il proc. n . 5837/ 20 23 R.G. pendente presso lo stesso Tribunale ed avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione; l’intimataè rimasta tale; il P.M. ha concluso per la inammissibilità del proposto regolamento; considerato che: il ricorso è inammissibile; secondo pacifico indirizzo, cui va qui data continuità, « il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii e pertanto non è impugnabile con il regolamento di competenza»(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8757 del 30/04/2015 , Rv. 635113; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7707 del 24/03/2017 , Rv. 643686); non avendo l’intimata svolto difese non v’è luogo a provvedere sulle spese;va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misua pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il proposto regolamento. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte
Decreto Cassazione n. 02870/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris