CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04249/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AK RACHIDnato in Marocco il 08 /0 7 / 2003 avverso lasentenza 14/1/2025 del GUP Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Lucca emessa il 14 /1 1 /202 5 , applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni, eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato exart. 129 cod. proc. pen. e, comunque, di una motivazione sulla decisionerelativa alla confisca. 2. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448-biscod. proc. pen. (introdotto con legge n. 103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato:Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01); la pronuncia impugnata, inoltre, è congruamente motivata, per gli aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione della pena richiesta dalle parti. La confisca è stata disposta in quanto obbligatoriaper legge (nulla ha dedotto alriguardo il ricorrente). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma ilgiorno 15 gennaio 202 6 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]