CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37221/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha ridotto, previa esclusione della contestata recidiva, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza emessa in data 22 maggio 2018 dal Tribunale della medesima sede giudiziaria che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso pe - cassazione il difensore del condannato, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 nonché vizio della motivazione. Evidenzia, in pa -ticolare che la Corte distrettuale aveva superato la questione sollevata dalla difesa, relativa alla perdita di efficacia della misura di prevenzione pe,. sopravvenuta carcerazione del sorvegliato speciale, procedendo ad autonoma riv al _nazione della pericolosità sociale nei termini previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 2013. Nel formulare tale giudizio, però, non aveva tenuto conto né della durata prolungata della detenzione scontata in costanza di apolicazione della sorveglianza speciale di PS né dell'accertata assenza di elementi ndicativi dell'accentuazione della pericolosità. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; si duole, in particolare, dell'omessa giustificazione della decisione di rigettare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno preckato che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei :onfronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'e ttualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, Pv. 273952). L'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avve lire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. In coerente applicazione dei delineati principi, la Thrte territoriale ha escluso non solo che l'odierno ricorrente abbia patito una detenzione di lunga durata (ha espiato una pena per sei mesi) ma anche, con mo:ivazione non a gg red ita da specifiche doglianze, che nel periodo di sospensione della misura siano intervenuti circostanze fattuali in qualche modo sintomatiche della cessata pericclosità. 3.2 Il secondo motivo è generico e non si confronta cori l'apparato argomentativo, tutt'altro che inesistente o illogico, posto a sostengo del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.. La Corte marchigiana ha considerato ostativi non solo i precedenti penali ma anche la notevole capacità a delinquere dall'impwato che aveva dimostrato particolare insofferenza all'osservanza delle regole inrocste per contenerla. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così dec