CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 36463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066E1KT) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., la Corte d'appello, a fronte della rinuncia dell'imputato agli altri motivi di gravame, accogliendo il concordato nella sola determinazione del trattamento sanzionatorio tra la difesa dell'imputato e il Pubblico Ministero, modificava la pena irrogata dal Giudice di primo grado. 2. Avverso tale sentenza, il FAVARO propone ricorso, mediante il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla condotta per i capi 2) e 3), condotta da considerarsi unitaria, secondo la prospettazione dell'imputato, con conseguente necessità di applicare un'unica pena in aumento. In particolare, il ricorrente deduce che avrebbe dovuto essere condannato, tenuto conto della disposizione espressa dall'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000, che esclude un concorso reciproco tra i due reati, per uno solo dei fatti contestati ai predetti capi, poiché, se era stato individuato quale utilizzatore delle fatture false, queste erano state emesse da società diverse e non riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto è incontroverso che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione non può investire la misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (ex multis„ Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234 - 01). Orbene, nella fattispecie in esame il ricorso neppure deduce che è stata applicata una pena illegale, pur lasciando intendere che ciò sia avvenuto per essere egli stato condannato anche per due capi che dovevano essere considerati unitariamente ai fini dell'applicazione della pena in aumento poiché non avrebbero potuto concorrere. Tuttavia tale profilo, a ben vedere, afferisce alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato che egli stesso ha rinunciato a contestare, in relazione anche ai capi 2) e 3), a seguito del concordato in appello. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, E!X art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]