CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24078/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che insiste nei motivi di ricorso e conclude per l'accoglimento. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore di fatto della società Edilstrutture s.r.I., c1chiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo del 21 luglio 2005, per avere distratto, dall'attivo del patrimonio aziendale, somme per 46.500,00, incassando dagli occupanti gli immobili della società i relativi canoni, senza riversarli nelle casse della società - ha rideterminato le pene accessorie fallimentari, confermando, nel resto, la decisione del primo giudice. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, articolato in quattro punti, deduce la prescrizione del reato, che era già maturata quando venne emesso il decreto che dispone il giudizio, contestando la valutazione della Corte di appello, che ha escluso la prescrizione per la presenza della recidiva; si sostiene l'erronetà della decisione, giacchè la recidiva è stata contestata al ricorrente quando il termine ordinario di prescrizione era già maturato. Inoltre, altrettanto erroneamente, la Corte di appello ha ritenuto che la decorrenza della prescrizione sia stata interrotta dalla sentenza emessa nell'ambito di un processo al quale il ricorrente era estraneo. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizi della motivazione in relazione all'art. 216 co. 1 L.F., anche per travisamento della prova. Sostiene la Difesa ricorrente che la prova della distrazione imputata al ricorrente si è fondata sulle dichiarazioni degli inquilini, raccolte durante il processo civile di risarcimento dei danni, senza riscontri e, comunque, assunte senza le garanzie per l'imputato, e senza dimostrare la qualità di gestore di fatto della società fallita. Denuncia, altresì, il mancato accertamento del nesso causale e del dolo specifico. 2.3. Con il terzo motivo - che denuncia violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in relazione allOart. 216 co. 1 n. 2 L.F. - ci si duole dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentandosi la mancata considerazione di elementi di giudizio favorevoli al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato, al limite dell'inammissibilità, giacchè la sentenza impugnata contiene ampia e analitica motivazione, con specifica replica a tutti i motivi di appello, aderente a consolidati orientamenti giurisprudenziali. 2.Premesso che il ricorrente risponde in concorso con altro imputato, giudicato separatamente e g;à condannato, va ricordato «In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, dalla natura di condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento deriva che il luogo e il tempo della commissione del reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, coinc,dcpo con quelli della sentenza di fallimento (Sez. 5, n. 13910 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 2693U9, conf. tra le altre, Sez. 5-,n.2899 del 02/10/2018 (dep.2019) Rv. 274610). La sentenza di faLimento è stata pronunciata il 21 luglio 2005; il termine di prescrizione ordinario è decennale, quello massimo è di dodici anni e sei mesi. 3.Tanto premesso, l'infondatezza del primo motivo di ricorso deriva dall'omessa considerazione di quanto stabilito dall'art. 161 cod. pen., il quale prevede che l'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato, con la conseguenza che la pronuncia della sentenza nei confronti del coimputato, a ottobre del 2013 ( prima, quindi, de decorso del termine decennale), ha avuto effetti interruttivi anche nei riguardi del ricorrente, nei cui confronti il decreto di rinvio a giudizio è del novembre 2015, epoca in cui neppure poteva considerarsi maturato il termine massimo di prescrizione di cui all'art. 161 co. 2 cod.pen. Conformemente all'orientamento largamente maggioritario - al quale si sono ispirati - i giudici di me-ito hanno escluso rilevanza, ai fini dell'art. 161 cod. pen., alla circostanza che la qualità di indagato o imputato sia assunta in un secondo momento, così come al fatto che si sia proceduto separatamente o che - ma non è questo il caso, come si è premesso - non si risponda a titolo di concorso ex art. 110 c.p. (cfr. Sez. 5, n. 13910 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 269389; conf. Sez. 4, n. 22229 del 21/04/2016, Rv. 266973; Sez. 1, n. 47153 del 27/11/2009, Rv. 245726). Da epoca risalente, nella giurisprudenza, si è posta in rilievo la natura oggettiva della prescrizione - nel senso che essa colpisce il reato prescindendo dal suo autore - e che la stessa natura rianno gli atti che ne interrompono il corso, la cui efficacia è estesa a tutti coloro che hanno commesso il reato, con la conseguenza che, interrotta la prescrizione nei confronti di chi ha già assunto la veste di imputato, gli effetti interruttivi si riflettono anche nei confronti di chi tale vaste potrà assumere nel corso dello stesso procedimento ( Sez. 3, n. 4691 del 21/01/1974, Rv. 127325, e ancorché il primo imputato sia stato prosciolto ( Sez. 3, n. 5551 del 22/02/1982, Rv. 154087). E questo perché, come pure è stato chiarito - con l'espressione "hanno commesso il reato" di cui all'art. 161 comma primo, codice penale, la legge non intende riferirsi esclusivamente all'ipotesi della compartecipazione criminosa prevista dall'art. 110 codice penale, bensì considera sufficiente la imputazione per lo stesso reato (Sez. 3, n. 5551 del 22/02/1982, Rv. 154084). 4. Ma testamente infondate le deduzioni riguardanti il mancato accertamento del nesso causale e psichico tra i fatti distrattivi ascritti al Guzzone e il dissesto dell'impresa, sul presupposto che occorre la prova che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa. Niente di più erratc, secondo i principi espressi da S.U. ‘Passarelli', nella quale è stato chiarito che, al fine della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività ( Sez. Un. n. 22474 del 31/03/2016 ud. (dep. 27/05/2016), Passarelli, rv. 266804). La condotta del delitto di bancarotta si perfeziona con la distrazione, mentre la punilylità della condotta stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consinclo in una pronunzia giudiziaria, si pone come un evento ontologicamente esterno e succe-,s vo alla condotta dell'agente. ( Sez. Un. Passarelli.) Quanto all'elemento soggettivo del delitto ci bancarotta fraudolenta patrimoniale, esso, secondo costante orientamento, è costituito dal dolc generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'interzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti, sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la no: ma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distraz;one. Sottrazione che si perfeziona nel momento del distacco dei beni dal patrimonio societario anche se il reato viene a esistere giuridicamente con la dichiarazione di fallimento. Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perita altamente probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 e. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). 5. Pa imenti infondato il secondo motivo, concernente la responsabilità penale dell'imputato, cornp Hamente accertata sulla base della sentenza civile irrevocabile che lo ha condannato al risarc n-:ento del danno arrecato all'impresa; della sentenza penale definitiva di condanna nei confrunt, del correo, [OSCURATO:PERSONA]; delle dichiarazioni rese dai testi nel processo civile e della sostanziale ammissione della sottrazione delle somme in sede di interrogatorio formale reso dal ricorrente nel giudizio civile, oltre che in base alla testimonianza del curatore escusso in questo processo penale (pagg. 6-7 sentenza della Corte d'appello). D'altro canto va osservato che il ricorrente neppure contesta la utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio civile, solo ponendo una generica questione di violazione dei diritti della Di esa, con argomenti confusi, senza considerare che, come detto, la decisione della Corte di aprello non si fonda affatto solo o in maniera determinante sulle dichiarazioni rese nel giudizio civile, ma su altri elementi di prova, primo tra tutti le stese dichiarazioni rese dall'imputato. Le atre dequzioni articolate in tale motivo afferiscono ancora una volta al dolo e al nesso causale, peraltro con impropria sovrapposizione degli elementi strutturali della bancarotta patrimoniale con ci _i-21:a della bancarotta documentale, esposizione che concorre a rendere ancor più confuso e, dung e, afflitto da irrimediabile genericità, il motivo. 6. Infine, sono inammissibili, perché impingono nel merito, oltre che per a-specificità e difetto di autosufficienza, anche i motivi concernenti la concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivati dalla sentenza impugnata, che ha posto 'h luce gli elementi negativi di personalità oltre che la gravità intrinseca della condotta, ed ha anche esaminato criticamente le doglianze difensive, che già avevano evidenziato le condn:ic:ni soggettive, in particolare l'età e il corretto comportamento processuale, ritenendole recessive anche in assenza di segni di effettivo ravvedimento. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insiluarabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche ricHa .•andoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. . 133 cod. pen., considerati preponceranti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelii, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. 6.1 hìenpure colgono nel segno le doglianze che afferiscono al trattamento sanzionatorio, dal mornon: 3 che, nel calcolo della pena, la pena base è stata individuata nel minimo edittale di tre aun Pi , clusione. 7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta