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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07203/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Monza il 19 marzo 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di truffa in concorso aggravato dalla recidiva reiterata infraquinquennale.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per motivazione apparente in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto fondata esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato senza fare riferimento agli altri criteri di legge previsti dall'articolo

133. Con nota del 31 gennaio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame.

La corte ha infatti evidenziato i plurimi e anche specifici precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di valutazione che inducano a ridurre il trattamento sanzionatorio, determinato in misura prossima al minimo edittale e comunque inferiore alla media.

Giova ricordare che non è consentito in Sede di legittimità, sotto il pretesto della mancanza di motivazione, censurare la valutazione che degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. abbia fatto il giudice di merito, in base ad un apprezzamento complessivo delle caratteristiche oggettive e soggettive del reato, senza cadere in incongruenze logiche e giuridiche. (Sez. 6, Sentenza n. 9687 del 16/12/1987 Ud. (dep. 04/10/1988 ) Rv. 179326 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]$SINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Monza il 19 marzo 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di truffa in concorso aggravato dalla recidiva reiterata infraquinquennale. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per motivazione apparente in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto fondata esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato senza fare riferimento agli altri criteri di legge previsti dall'articolo 133. Con nota del 31 gennaio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame. La corte ha infatti evidenziato i plurimi e anche specifici precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di valutazione che inducano a ridurre il trattamento sanzionatorio, determinato in misura prossima al minimo edittale e comunque inferiore alla media. Giova ricordare che non è consentito in Sede di legittimità, sotto il pretesto della mancanza di motivazione, censurare la valutazione che degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. abbia fatto il giudice di merito, in base ad un apprezzamento complessivo delle caratteristiche oggettive e soggettive del reato, senza cadere in incongruenze logiche e giuridiche. (Sez. 6, Sentenza n. 9687 del 16/12/1987 Ud. (dep. 04/10/1988 ) Rv. 179326 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]$SINI
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