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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12128/2026

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appresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.

GianlucaMaria Pompili, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1903/2023 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 2.5.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

Con sentenza pubblicata il 1°.7.2019 il Tribunale di Avellino rigettaval’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA]Amato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLucia D’Amato avverso il decreto ingiuntivo, con cui era stato ordinato ilpagamento di euro 395.552,52 in favore di [OSCURATO:PERSONA].c.p.a. (quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].) nella qualità di fideiussoridi [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione a un mutuo chirografario.Il Tribunale riteneva provata la fideiussione mediante la produzionedel contratto e la validità della clausola derogatoria dell’art. 1956 cod. civ.I fideiussori, aggiungeva il Tribunale, non avevano provato la sussistenzadei presupposti per la liberazione ex art. 1956 cod. civ. e che era valida laclausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ., in quanto non vessatoria.2.

La Corte d’Appello di Napoli con sentenza pubblicata il 2.5.2023rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amato, [OSCURATO:PERSONA], MariaContaldo e [OSCURATO:PERSONA]Amato, gravandoli delle spese del grado.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono [OSCURATO:PERSONA]Amato,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amato, sulla base di cinquemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ..Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 111, 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.I ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sulla dichiarazione dinullità parziale del contratto di fideiussione richiesta con la comparsaconclusionale del 4.3.2023, dove la domanda di nullità era stata indicatacome “totale o parziale”, specificando che, ove non ritenuta la prima, laPag. 2 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026corte avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle singole clausole abusive.Né era condivisibile quanto affermato dalla corte riguardo all’art. 345 cod.proc. civ.

Infatti, nel corso del giudizio di primo grado non era statoconcesso lo svolgimento di attività istruttoria senza possibilità di produrredocumenti, sì che la produzione in appello non era tardivamenteimputabile agli appellanti.1.1.

Il motivo è inammissibile.La corte d’appello, in relazione alla questione della nullità dellafideiussione contenente clausole riproduttive di una intesaanticoncorrenziale sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia nel 2005, ha evidenziatoche gli appellanti non avevano chiesto l’accertamento della nullità parziale,ma la sola la nullità totale del contratto.

In ogni caso, l’eccezione era privadi prova, poiché solo in sede di appello, in violazione dell’art. 345 cod.proc. civ., era stato prodotto lo schema dell’ABI sanzionato dall’AutoritàGarante, mentre in sede d’appello sarebbe stato possibile rilevare lanullità solo sulla base della documentazione ritualmente prodotta in primogrado.I ricorrenti deducono in modo assertorio di aver formulato in sede dicomparsa conclusionale in sede di appello la domanda di nullità totale eparziale, senza tuttavia riprodurre, sia pure in parte, il contenuto dell’attoe senza provvedere alla debita localizzazione, ai sensi dell’art. 366,comma primo, n. 6, cod. proc. civ., così contravvenendo al principio dispecificità del ricorso.Analogamente, senza dolersi peraltro per la violazione dell’art. 345cod. proc. civ. da parte della Corte d’appello, riferiscono di non averpotuto provvedere alla produzione dello schema dell’ABI in primo grado,perché asseritamente in quella sede sarebbe stata impedita qualsiasiTale doglianza è palesemente inammissibile, perché i ricorrentiavrebbero dovuto documentare di aver impugnato la sentenza delTribunale per vizio del procedimento e, comunque, dimostrare in questaPag. 3 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026sede di aver rappresentato in sede di appello che il documento inquestione non era stato possibile produrlo per causa non imputabile, aisensi dell’art. 345 cod. proc. civ.I ricorrenti non hanno svolto, né l’una, né l’altra deduzione, sì cheanche per questa ragione il motivo risulta inammissibile, dovendosi altresìrilevare come del tutto priva di esplicazione risulti la pretesa violazionedell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., stante la mancataindicazione di quale sarebbe il fatto decisivo per il giudizio la cuivalutazione sarebbe stata omessa.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., 1341 e 1957 cod. civ. e34 D.Lgs. 206/2005; carenza di motivazione della sentenza impugnata;omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.I ricorrenti lamentano che erroneamente la corte di merito haconsiderato valida la clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. sebbeneessa, in quanto vessatoria, dovesse essere oggetto di trattativaindividuale, dovendo qualificarsi i fideiussori come consumatori conconseguente applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 206/2005.

A nulla rileverebbela circostanza che la qualità di consumatore sia stata invocata in appello,trattandosi di circostanza rilevabile d’ufficio.2.1.

Il motivo è inammissibile.La corte d’appello al punto

3.2.1. della motivazione ha affermato:“La clausola di deroga all’art. 1957 c.c. risulta espressamente pattuita especificamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c.c., unitamente allealtre clausole vessatorie; in particolare il richiamo è stato effettuato conelencazione numerica e con indicazione del contenuto delle sole clausolevessatorie, sicché risulta idoneo a soddisfare il requisito della specificaapprovazione secondo i canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità.Quanto alla necessità che al caso in esame si applichi la disciplina delPag. 4 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026codice del consumo la doglianza è inammissibile, poiché la qualita diconsumatore in capo ai fideiussori è stata allegata tardivamente solo inappello e detta qualità non risulta dagli atti, anzi appare smentita dallacircostanza che dei fideiussori uno fosse amministratore unico e gli altrisoci della società garantita”.La censura si impernia solo sulla pretesa violazione dell’art. 34D.Lgs. 206/2005, poiché a detta dei ricorrenti la deroga all’art. 1957 cod.civ., in quanto vessatoria, doveva essere oggetto di trattativa individuale.In disparte il merito della questione, ossia il significato della previsionecontenuta nell’art. 34, comma quarto, D.Lgs. 206/2005, il quale nonrichiede la trattativa individuale in relazione alle clausole vessatorie, mastabilisce che “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausolache siano stati oggetto di trattativa individuale”, la motivazione della cortepoggia su due considerazioni:a) la deroga all’art. 1957 cod. civ. era stata specificamenteapprovata per iscritto mediante un elenco separato e specifico;b) la qualità di consumatori era smentita dal fatto che dei fideiussoriuno era amministratore unico e gli altri soci della società garantita.Della mancata prova della qualità di consumatori i ricorrenti non sipreoccupano, se non per affermare che si trattava di circostanza rilevabiled’ufficio, omettendo di indicare sulla base di quali atti già prodotti talequalifica il giudice avrebbe potuto rilevare d’ufficio, così incorrendonuovamente nella violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc.civ.Quanto detto a pagina 11 del ricorso (da riga 20 a riga 25) èsovrapponibile a quanto affermato dalla Corte d’appello, la quale si èconformata all’orientamento espresso da questa Corte (v.

Cass., sez.

III,11 novembre 2015, n. 22984; Cass., sez.

III, 9 luglio 2018, n. 17939;Cass., sez.

III, 14 febbraio 2024, n. 4126).

Di qui il difetto di decisivitàdella censura, perché priva di aderenza rispetto alla motivazione.Pag. 5 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026Per il resto, oltre non rappresentare il contenuto della pretesaviolazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. in ordine allaviolazione da parte della corte dell’art. 1957 cod. civ., i ricorrenti nonsvolgono alcuna idonea censura, salvo prospettare in modo generico ladecadenza in cui la banca sarebbe incorsa.Profilo, quest’ultimo, non trattato nell’impugnata sentenzaimpugnata, sicché trattasi di questione nuova, del pari inammissibile, nonrisultando dai ricorrenti indicato se e quando della questione abbiainvestito il giudice dell’appello (v.

Cass., sez.

I, 18 ottobre 2013, n.23675).3.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., 1956, 2727 e 2729 cod.civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.I ricorrenti si dolgono non essersi considerate dalla corte di merito leprove documentali, specialmente il contratto di mutuo, da cui si ricavaval’ulteriore concessione del credito in favore della debitrice principale daparte della banca e la sua consapevolezza del peggioramento delle suecondizioni economiche, tant’è che il mutuo era stato erogato proprio per ilconsolidamento delle passività a breve.3.1.

Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non espongono debitamente una doglianza in iurerispetto al fatto accertato dalla Corte d’appello in relazione ai presuppostiapplicativi della decadenza ex art. 1956 cod. civ., a propositodell’erogazione di ulteriore credito in favore della debitrice principale nellaconsapevolezza di un aggravamento della sua condizione patrimoniale, machiedono a questa Corte una rilettura del merito della questione, là doverichiamano il contenuto del contratto di mutuo (solutorio), da cui sievincerebbe la consapevolezza della banca dell’aggravarsi della condizionedi [OSCURATO:SOCIETA]Pag. 6 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026I ricorrenti, inoltre, non hanno affatto considerato quanto detto sultema dalla Corte d’appello: “[…] i fideiussori non hanno provato laconsapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] del peggioramento delle condizionieconomiche della correntista dopo la concessione del mutuo, né hannoprovato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso alla ISMAR ulteriore credito (cfr.Cass. 2524/2006).

Difatti nell’atto di mutuo chirografario sono benmenzionate le debitorie pregresse della società garantita che, pertanto,dovevano essere note anche ai fideiussori, sia perché la garanzia è statada essi prestata proprio in relazione a tale mutuo, sia perché, per laposizione da essi rivestita nella compagine societaria, ben avrebberopotuto e dovuto conoscere la pregressa situazione patrimoniale dellagarantita.

In ogni caso i fideiussori non hanno provato che la [OSCURATO:PERSONA] abbiaconcesso ulteriore credito alla società, né che cio avesse fatto al fine diarrecare pregiudizio ad essi fideiussori, i quali, come detto, dovevanoessere pienamente consapevoli delle condizioni economiche dellagarantita, per la posizione che avevano nella compagine societaria” (punto3.2.2. della motivazione).

Con il che il motivo risulta, altresì, privo didecisività.4.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ.; omessa valutazionedell’invalidità del contratto; omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.I ricorrenti lamentano che nell’atto di appello avevano fattoriferimento al vizio del consenso, evidenziando come essi avessero fattopresente di non essersi resi conto di quale obbligazione stesseroassumendo: “esso, allora, non poteva che essere l’errore-vizio di cuiall’art. 1428 cod. civ. … che avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia diannullamento”.

In secondo luogo, era stata contestata la correttezza delcomportamento della banca, che, pur consapevole delle difficoltàeconomiche della debitrice, le aveva erogato un mutuo di euro 350.000,Pag. 7 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026conseguendo una fideiussione, che per la condizione dei garanti aveva ilconnotato dell’illimitatezza vietato dall’ordinamento, non senzaconsiderare che il contratto in questione era privo di causa.4.1.

Il motivo è inammissibile.Preliminarmente, e questo potrebbe rilevare sul piano dell’art. 366,comma primo, n. 3, cod. proc. civ. per la carente esposizione del fatto, iricorrenti non hanno esposto, sia pur in modo sintetico, i profili di fatto edi diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianzeproposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisarappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridicheprospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poiesporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencatadall'art. 360 cod. proc. civ. (v.

Cass., Sez.

Un., 30 novembre 2021, n.37552; Cass., sez.

V, 30 aprile 2020, n. 8425; Cass., sez.

I, 3 novembre2020, n. 24432; Cass., sez.

III, 14 marzo 2022, n. 8117; Cass., sez.

III,12 gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez.

II, 21 giugno 2025, n. 16618).I ricorrenti affermano in modo del tutto generico di aver riferitonell’atto di appello del vizio che inficiava la loro volontà al momento dellasottoscrizione della fideiussione, ma tale deduzione è priva di qualsiasispecificazione ai fini dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., nonavendo i ricorrenti precisato se sia stata da loro proposta in primo grado epoi in appello una domanda di annullamento del contratto e per qualevizio, salvo poi dichiarare candidamente solo in questa sede che tale vizio:“non poteva che essere l’errore-vizio di cui all’art. 1428 cod. civ. …”.I ricorrenti per il resto ritornano, sollecitando nuovamente unriesame nel merito su quanto già esaminato nel precedente motivo, e poiespongono una censura rivolta alla sentenza del Tribunale (v. da pagina16, penultimo capoverso, fino a pag. 17, secondo capoverso), perconcludere sul tema della pretesa illimitatezza della fideiussione esull’assenza di causa del contratto, omettendo di impugnare quanto scrittodalla Corte d’appello nel secondo capoverso del punto 3.2.3.Pag. 8 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/20265.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 113 e 115; omessa valutazione dell’inesigibilità delcredito ingiunto.Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerata l’inesigibilitàdel credito, poiché l’erogazione del mutuo era subordinata non allafideiussione in contestazione, ma alla garanzia e alla controgaranziarilasciata da Confidi e da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, per euro280.000 e per euro

252.000. In ogni caso, aggiungono i ricorrenti, laquota a loro carico sarebbe pari al 20%, rispondendo per il resto Confidi.5.1.

Il motivo è inammissibile.La corte di merito (punto

3.3. della motivazione) ha affermato:“Anche la doglianza relativa alla inesigibilità del credito è inammissibileperché tardiva ex art. 345 I co c.p.c. e comunque inammissibile ex art.342 [bis] c.p.c., per carenza della parte argomentativa, in quanto non èchiarito per quale ragione i fideiussori non avrebbero dovuto risponderedell’intero debito in ragione della presenza della garanzia di Confidi-[OSCURATO:PERSONA]”.Orbene, gli odierni ricorrenti non censurano la sentenza per laritenuta genericità del motivo d’appello, ma lamentano la carenza sulpiano della logica argomentativa della sentenza, per poi illustrare lasostenuta corretta valutazione del testo del contratto, al fine di limitarel’ambito del debito gravante sui fideiussori al limitato importo di euro70.000.A tale stregua i ricorrenti prospettano la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivodovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in baseai quali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive dispecifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabilealla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo,n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabilePag. 9 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026anche d'ufficio» (v.

Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).6.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 9.200,00 (di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 5 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. GianlucaMaria Pompili, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1903/2023 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 2.5.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 1°.7.2019 il Tribunale di Avellino rigettaval’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA]Amato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLucia D’Amato avverso il decreto ingiuntivo, con cui era stato ordinato ilpagamento di euro 395.552,52 in favore di [OSCURATO:PERSONA].c.p.a. (quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].) nella qualità di fideiussoridi [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione a un mutuo chirografario.Il Tribunale riteneva provata la fideiussione mediante la produzionedel contratto e la validità della clausola derogatoria dell’art. 1956 cod. civ.I fideiussori, aggiungeva il Tribunale, non avevano provato la sussistenzadei presupposti per la liberazione ex art. 1956 cod. civ. e che era valida laclausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ., in quanto non vessatoria.2. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza pubblicata il 2.5.2023rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amato, [OSCURATO:PERSONA], MariaContaldo e [OSCURATO:PERSONA]Amato, gravandoli delle spese del grado.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono [OSCURATO:PERSONA]Amato,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amato, sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ..Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 111, 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.I ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sulla dichiarazione dinullità parziale del contratto di fideiussione richiesta con la comparsaconclusionale del 4.3.2023, dove la domanda di nullità era stata indicatacome “totale o parziale”, specificando che, ove non ritenuta la prima, laPag. 2 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026corte avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle singole clausole abusive.Né era condivisibile quanto affermato dalla corte riguardo all’art. 345 cod.proc. civ. Infatti, nel corso del giudizio di primo grado non era statoconcesso lo svolgimento di attività istruttoria senza possibilità di produrredocumenti, sì che la produzione in appello non era tardivamenteimputabile agli appellanti.1.1. Il motivo è inammissibile.La corte d’appello, in relazione alla questione della nullità dellafideiussione contenente clausole riproduttive di una intesaanticoncorrenziale sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia nel 2005, ha evidenziatoche gli appellanti non avevano chiesto l’accertamento della nullità parziale,ma la sola la nullità totale del contratto. In ogni caso, l’eccezione era privadi prova, poiché solo in sede di appello, in violazione dell’art. 345 cod.proc. civ., era stato prodotto lo schema dell’ABI sanzionato dall’AutoritàGarante, mentre in sede d’appello sarebbe stato possibile rilevare lanullità solo sulla base della documentazione ritualmente prodotta in primogrado.I ricorrenti deducono in modo assertorio di aver formulato in sede dicomparsa conclusionale in sede di appello la domanda di nullità totale eparziale, senza tuttavia riprodurre, sia pure in parte, il contenuto dell’attoe senza provvedere alla debita localizzazione, ai sensi dell’art. 366,comma primo, n. 6, cod. proc. civ., così contravvenendo al principio dispecificità del ricorso.Analogamente, senza dolersi peraltro per la violazione dell’art. 345cod. proc. civ. da parte della Corte d’appello, riferiscono di non averpotuto provvedere alla produzione dello schema dell’ABI in primo grado,perché asseritamente in quella sede sarebbe stata impedita qualsiasiTale doglianza è palesemente inammissibile, perché i ricorrentiavrebbero dovuto documentare di aver impugnato la sentenza delTribunale per vizio del procedimento e, comunque, dimostrare in questaPag. 3 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026sede di aver rappresentato in sede di appello che il documento inquestione non era stato possibile produrlo per causa non imputabile, aisensi dell’art. 345 cod. proc. civ.I ricorrenti non hanno svolto, né l’una, né l’altra deduzione, sì cheanche per questa ragione il motivo risulta inammissibile, dovendosi altresìrilevare come del tutto priva di esplicazione risulti la pretesa violazionedell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., stante la mancataindicazione di quale sarebbe il fatto decisivo per il giudizio la cuivalutazione sarebbe stata omessa.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., 1341 e 1957 cod. civ. e34 D.Lgs. 206/2005; carenza di motivazione della sentenza impugnata;omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.I ricorrenti lamentano che erroneamente la corte di merito haconsiderato valida la clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. sebbeneessa, in quanto vessatoria, dovesse essere oggetto di trattativaindividuale, dovendo qualificarsi i fideiussori come consumatori conconseguente applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 206/2005. A nulla rileverebbela circostanza che la qualità di consumatore sia stata invocata in appello,trattandosi di circostanza rilevabile d’ufficio.2.1. Il motivo è inammissibile.La corte d’appello al punto 3.2.1. della motivazione ha affermato:“La clausola di deroga all’art. 1957 c.c. risulta espressamente pattuita especificamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c.c., unitamente allealtre clausole vessatorie; in particolare il richiamo è stato effettuato conelencazione numerica e con indicazione del contenuto delle sole clausolevessatorie, sicché risulta idoneo a soddisfare il requisito della specificaapprovazione secondo i canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità.Quanto alla necessità che al caso in esame si applichi la disciplina delPag. 4 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026codice del consumo la doglianza è inammissibile, poiché la qualita diconsumatore in capo ai fideiussori è stata allegata tardivamente solo inappello e detta qualità non risulta dagli atti, anzi appare smentita dallacircostanza che dei fideiussori uno fosse amministratore unico e gli altrisoci della società garantita”.La censura si impernia solo sulla pretesa violazione dell’art. 34D.Lgs. 206/2005, poiché a detta dei ricorrenti la deroga all’art. 1957 cod.civ., in quanto vessatoria, doveva essere oggetto di trattativa individuale.In disparte il merito della questione, ossia il significato della previsionecontenuta nell’art. 34, comma quarto, D.Lgs. 206/2005, il quale nonrichiede la trattativa individuale in relazione alle clausole vessatorie, mastabilisce che “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausolache siano stati oggetto di trattativa individuale”, la motivazione della cortepoggia su due considerazioni:a) la deroga all’art. 1957 cod. civ. era stata specificamenteapprovata per iscritto mediante un elenco separato e specifico;b) la qualità di consumatori era smentita dal fatto che dei fideiussoriuno era amministratore unico e gli altri soci della società garantita.Della mancata prova della qualità di consumatori i ricorrenti non sipreoccupano, se non per affermare che si trattava di circostanza rilevabiled’ufficio, omettendo di indicare sulla base di quali atti già prodotti talequalifica il giudice avrebbe potuto rilevare d’ufficio, così incorrendonuovamente nella violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc.civ.Quanto detto a pagina 11 del ricorso (da riga 20 a riga 25) èsovrapponibile a quanto affermato dalla Corte d’appello, la quale si èconformata all’orientamento espresso da questa Corte (v. Cass., sez. III,11 novembre 2015, n. 22984; Cass., sez. III, 9 luglio 2018, n. 17939;Cass., sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4126). Di qui il difetto di decisivitàdella censura, perché priva di aderenza rispetto alla motivazione.Pag. 5 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026Per il resto, oltre non rappresentare il contenuto della pretesaviolazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. in ordine allaviolazione da parte della corte dell’art. 1957 cod. civ., i ricorrenti nonsvolgono alcuna idonea censura, salvo prospettare in modo generico ladecadenza in cui la banca sarebbe incorsa.Profilo, quest’ultimo, non trattato nell’impugnata sentenzaimpugnata, sicché trattasi di questione nuova, del pari inammissibile, nonrisultando dai ricorrenti indicato se e quando della questione abbiainvestito il giudice dell’appello (v. Cass., sez. I, 18 ottobre 2013, n.23675).3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., 1956, 2727 e 2729 cod.civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.I ricorrenti si dolgono non essersi considerate dalla corte di merito leprove documentali, specialmente il contratto di mutuo, da cui si ricavaval’ulteriore concessione del credito in favore della debitrice principale daparte della banca e la sua consapevolezza del peggioramento delle suecondizioni economiche, tant’è che il mutuo era stato erogato proprio per ilconsolidamento delle passività a breve.3.1. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non espongono debitamente una doglianza in iurerispetto al fatto accertato dalla Corte d’appello in relazione ai presuppostiapplicativi della decadenza ex art. 1956 cod. civ., a propositodell’erogazione di ulteriore credito in favore della debitrice principale nellaconsapevolezza di un aggravamento della sua condizione patrimoniale, machiedono a questa Corte una rilettura del merito della questione, là doverichiamano il contenuto del contratto di mutuo (solutorio), da cui sievincerebbe la consapevolezza della banca dell’aggravarsi della condizionedi [OSCURATO:SOCIETA]Pag. 6 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026I ricorrenti, inoltre, non hanno affatto considerato quanto detto sultema dalla Corte d’appello: “[…] i fideiussori non hanno provato laconsapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] del peggioramento delle condizionieconomiche della correntista dopo la concessione del mutuo, né hannoprovato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso alla ISMAR ulteriore credito (cfr.Cass. 2524/2006). Difatti nell’atto di mutuo chirografario sono benmenzionate le debitorie pregresse della società garantita che, pertanto,dovevano essere note anche ai fideiussori, sia perché la garanzia è statada essi prestata proprio in relazione a tale mutuo, sia perché, per laposizione da essi rivestita nella compagine societaria, ben avrebberopotuto e dovuto conoscere la pregressa situazione patrimoniale dellagarantita. In ogni caso i fideiussori non hanno provato che la [OSCURATO:PERSONA] abbiaconcesso ulteriore credito alla società, né che cio avesse fatto al fine diarrecare pregiudizio ad essi fideiussori, i quali, come detto, dovevanoessere pienamente consapevoli delle condizioni economiche dellagarantita, per la posizione che avevano nella compagine societaria” (punto3.2.2. della motivazione). Con il che il motivo risulta, altresì, privo didecisività.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ.; omessa valutazionedell’invalidità del contratto; omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.I ricorrenti lamentano che nell’atto di appello avevano fattoriferimento al vizio del consenso, evidenziando come essi avessero fattopresente di non essersi resi conto di quale obbligazione stesseroassumendo: “esso, allora, non poteva che essere l’errore-vizio di cuiall’art. 1428 cod. civ. … che avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia diannullamento”. In secondo luogo, era stata contestata la correttezza delcomportamento della banca, che, pur consapevole delle difficoltàeconomiche della debitrice, le aveva erogato un mutuo di euro 350.000,Pag. 7 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026conseguendo una fideiussione, che per la condizione dei garanti aveva ilconnotato dell’illimitatezza vietato dall’ordinamento, non senzaconsiderare che il contratto in questione era privo di causa.4.1. Il motivo è inammissibile.Preliminarmente, e questo potrebbe rilevare sul piano dell’art. 366,comma primo, n. 3, cod. proc. civ. per la carente esposizione del fatto, iricorrenti non hanno esposto, sia pur in modo sintetico, i profili di fatto edi diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianzeproposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisarappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridicheprospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poiesporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencatadall'art. 360 cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n.37552; Cass., sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425; Cass., sez. I, 3 novembre2020, n. 24432; Cass., sez. III, 14 marzo 2022, n. 8117; Cass., sez. III,12 gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez. II, 21 giugno 2025, n. 16618).I ricorrenti affermano in modo del tutto generico di aver riferitonell’atto di appello del vizio che inficiava la loro volontà al momento dellasottoscrizione della fideiussione, ma tale deduzione è priva di qualsiasispecificazione ai fini dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., nonavendo i ricorrenti precisato se sia stata da loro proposta in primo grado epoi in appello una domanda di annullamento del contratto e per qualevizio, salvo poi dichiarare candidamente solo in questa sede che tale vizio:“non poteva che essere l’errore-vizio di cui all’art. 1428 cod. civ. …”.I ricorrenti per il resto ritornano, sollecitando nuovamente unriesame nel merito su quanto già esaminato nel precedente motivo, e poiespongono una censura rivolta alla sentenza del Tribunale (v. da pagina16, penultimo capoverso, fino a pag. 17, secondo capoverso), perconcludere sul tema della pretesa illimitatezza della fideiussione esull’assenza di causa del contratto, omettendo di impugnare quanto scrittodalla Corte d’appello nel secondo capoverso del punto 3.2.3.Pag. 8 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/20265. Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 113 e 115; omessa valutazione dell’inesigibilità delcredito ingiunto.Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerata l’inesigibilitàdel credito, poiché l’erogazione del mutuo era subordinata non allafideiussione in contestazione, ma alla garanzia e alla controgaranziarilasciata da Confidi e da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, per euro280.000 e per euro 252.000. In ogni caso, aggiungono i ricorrenti, laquota a loro carico sarebbe pari al 20%, rispondendo per il resto Confidi.5.1. Il motivo è inammissibile.La corte di merito (punto 3.3. della motivazione) ha affermato:“Anche la doglianza relativa alla inesigibilità del credito è inammissibileperché tardiva ex art. 345 I co c.p.c. e comunque inammissibile ex art.342 [bis] c.p.c., per carenza della parte argomentativa, in quanto non èchiarito per quale ragione i fideiussori non avrebbero dovuto risponderedell’intero debito in ragione della presenza della garanzia di Confidi-[OSCURATO:PERSONA]”.Orbene, gli odierni ricorrenti non censurano la sentenza per laritenuta genericità del motivo d’appello, ma lamentano la carenza sulpiano della logica argomentativa della sentenza, per poi illustrare lasostenuta corretta valutazione del testo del contratto, al fine di limitarel’ambito del debito gravante sui fideiussori al limitato importo di euro70.000.A tale stregua i ricorrenti prospettano la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivodovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in baseai quali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive dispecifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabilealla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo,n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabilePag. 9 di 10Numero registro generale 25078/2023Numero sezionale 4731/2025Numero di raccolta generale 12128/2026Data pubblicazione 30/04/2026anche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 9.200,00 (di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 5 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 10 di 10
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