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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17680/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 28 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Genova, pronunciata in data 20 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione di cui al capo b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo a).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 624 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato meno grave di furto, è in realtà articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le ragioni della sussistenza del reato di ricettazione (si veda pag. 3 sull'assenza di elementi indiziari da cui desumere il coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto, sull'irrilevanza degli elementi fattuali dedotti dalla difesa e sulla mancanza di dichiarazioni sul punto da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 28 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Genova, pronunciata in data 20 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione di cui al capo b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo a). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 624 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato meno grave di furto, è in realtà articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le ragioni della sussistenza del reato di ricettazione (si veda pag. 3 sull'assenza di elementi indiziari da cui desumere il coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto, sull'irrilevanza degli elementi fattuali dedotti dalla difesa e sulla mancanza di dichiarazioni sul punto da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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