CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1984
Cassazione n. 01351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche con la sentenza impugnata la Corte di a ppello di Catanzaro , in sede di rinvio,ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 7 5 , commi 1 e2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 21 settembre 2017; rilevatoche, con l ’ atto d ’ im p ugnazione e la successiva memoria , il ricor rente ha dedottoil travisamento della prova, costituita da una stampa di [OSCURATO:PERSONA] prodotta dalla difesa in ordine al percorso seguito dall’imputato in occasione del fatto con t estato , nonché violazione di legge, non essendo l a condott a a costui ascrittariconducibile, sul piano soggettivo e oggettivo, alla fattispecie ipo t izz at a ; ritenuto che ledoglianze sono manifestamente infondat e , in quanto la Corte territorialeha dato una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure già esposte nell’atto di appello,evidenziando che il ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Cosenza, avvistato dai Carabinieri al di fuori del luogo di soggiorno coatto , si dava a precipitosa fugacon l’automobile, in modo da sottrarsi al controllo , attraversando il territorio dei Comuni di Casali del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la condotta, accertata sulla scorta delle dichiarazion i rese all’udienza di convalida dell’arresto dal militare operante, protagonista dell’avvistamento e dell’inseguimento, integra patente violazione delleprescrizioni e dell’obbligo di soggiornoacc edenti alla misura di prevenzione personale; ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dell e risu l t a n z e processuali , non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601- 01 ; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482 - 01 ) ; considerato che alla declarat o ria d ’ inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto delricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, dieuro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il4 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] P