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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05119/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25196/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso lo studio legale indicato nella PEC dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1174/2022 depositata il 11/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c del 19 novembre 2009, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e la [OSCURATO:SOCIETA] deducendo che al fine di ottenere l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di permuta ed il trasferimento di un considerevole numero di immobili (sessanta), avevano dapprima proposto domanda di arbitrato (trascritta il 10 marzo 2005) e successivamente (a seguito di declaratoria di incompetenza degli arbitri e cancellazione della relativa trascrizione –il 24 aprile 2007 - ) una prima domanda giudiziale del 18 gennaio 2007.

Tale domanda era stata posta nel nulla in conseguenza della mancata costituzione nei termini da parte di essi attori, mentre una seconda domanda giudiziale, era stata introdotta con atto di citazione notificato il 13-16 febbraio 2007 e trascritto il 7 marzo 2007.

Il giudizio ex art. 2932 c.c. era proseguito con una sentenza non definitiva di declaratoria dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e di adempimento degli attori, decisione successivamente appellata.

Aggiungevano che, in data 23 gennaio 2007, dopo l’introduzione del giudizio arbitrale e della prima citazione (entrambi posti nel nulla con cancellazione della trascrizione) e prima dell’introduzione della seconda citazione, con trascrizione della domanda, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato un contratto di mutuo con la [OSCURATO:SOCIETA], offrendo in garanzia ipotecaria i beni compresi nel preliminare di permuta ed oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica introdotta dai [OSCURATO:PERSONA], ipoteca iscritta esattamente il giorno successivo, 24 gennaio 2007.

Nella prospettazione degli attori, dunque, il contratto di mutuo e la successiva iscrizione ipotecaria sarebbero stati frutto di un accordo fraudolento tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], finalizzato a limitare fortemente la circolazione dei beni immobiliche, all’esito del giudizio ex art. 2932 c.c. pendente, sarebbero stati trasferiti agli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Concludevano, quindi, per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito e dichiararsi l’inefficacia della iscrizione ipotecaria nei confronti dei creditori ai sensi dell’art. 2901 c.c. [OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, riunirsi la causa con quella avente ad oggetto l’esecuzione in forma specifica, pendente tra le stesse parti, e, nel merito, il rigetto di entrambe le domande per l’insussistenza dei presupposti.

Anche la [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva in giudizio, protestando la propria estraneità al contenzioso tra i [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il rito da quello sommario a quello ordinario e rigettata l’istanza di riunione di cui sopra, il Tribunale di Foggia, con la sentenza dell’8 marzo 2018, “rigetta(va) le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rigettava le domande riconvenzionali spiegate da [OSCURATO:SOCIETA].; rigettava ogni ulteriore domanda; compensava le spese di lite nella misura del 40% e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla refusione della rimanente parte in favore di [OSCURATO:SOCIETA]”.

Il primo giudice ha ritenuto non dimostrata la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA] e conseguentemente, in assenza di ragioni di credito accertate da parte dei [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha ritenuto infondata anche la domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ.

Infine, il Tribunale di Foggia ha rigettato anche la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato l’8 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accoglimento delle conclusioni proposte in primo grado.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto dell’appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese di causa del solo grado di appello, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. [OSCURATO:SOCIETA], chiedeva il rigetto dell’appello con vittoria di onorari e spese di causa Con ordinanza del 4 febbraio 2022, la Corte di Bari rilevava che “come prospettato dalle stesse appellanti, con sentenza n. 322 del 12.2.2020 questa Corte ha accolto la domanda di condanna generica al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]., riproposta in appello incidentale dalle attuali appellanti [OSCURATO:PERSONA], per avere la società iscritto offerto in garanzia ipotecaria gli immobili promessi loro in vendita” La Corte d’Appello di Bari, con sentenza dell’11 luglio 2022, dava atto che la pronuncia della Corte d’Appello di Bari n. 322/2020 emessa il 12 febbraio 2020 era stata impugnata in cassazione, ma non nella parte relativa al riconoscimento dei danni in favore degli eredi [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, la decisione era passata in giudicato su tale questione, residuando solo il profilo della eventuale responsabilità della Banca, ritenuto dalla Corte sussistente, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Foggia.

Pertanto, accoglieva l’appello per quanto di ragione ed, in riforma dell’impugnata sentenza, preso atto del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 322/2020 dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., nei limiti di cui al giudicato medesimo; dichiarava la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA] e la condannava al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio; accoglieva la domanda revocatoria, dichiarava l’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria eseguita in data 24 gennaio 2022 in favore di [OSCURATO:SOCIETA].

Compensava integralmente le spese del doppio grado nel rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e condanna l’appellata [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese processuali in favore delle appellanti, per il doppio grado di giudizio. [OSCURATO:SOCIETA] tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a sei motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], entrambi eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. non svolge attività processuale in questa sede.

La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Motivi della decisione Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. denunziala nullità della sentenza per violazione degli art. 24 e 111 Cost. e degli artt. 101 e 112 c.p.c.

La violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e del giusto processo, in relazione all’estensione alla banca ricorrente degli effettidi una decisione resa inter alios.

Con il motivo si censura la decisione, nella parte in cui la Corte - accogliendo l’appello degli eredi [OSCURATO:PERSONA]- ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia 740/2018, (che aveva respinto l’istanza risarcitoria e la richiesta di revocatoria dell’ipoteca nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]), dopo avere dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria avanzata da questi ultimi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., “nei limiti di cui al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 322/2020” emessa dalla stessa Corte d’Appello di Bari.

La Corte, estendendo alla ricorrente che non era parte di quel giudizio, gli effetti di quella decisione resa inter alios avrebbe violato le regole sul contraddittorio riguardanti l’individuazione dei soggetti destinatari, tra i quali non poteva essere ricompresa la banca ricorrente, perché alla stessa non era stata riconosciuta né la legittimazione né l’interesse ad agire nei giudizi le cui pronunce sono state oggetto di delibazione.

Il motivo è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. nonché per carenza di interesse, perché la ricorrentepone a sostegno della mossa censura ragioni che al più avrebbero potuto essere fatte valere dalla società [OSCURATO:PERSONA].

Sotto il primo profilo va ricordato che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. n. 6868 del 02/03/2022).

Per il resto, la sentenza non opera alcuna estensione degli effetti di quel giudicato a [OSCURATO:SOCIETA]/Intesa.

La corte ha esaminato separatamente le due domande e le due questioni giuridiche.

Una risolta in rito, ritenendo sussistete il giudicato, l’altra esaminata con riferimento ai presupposti fattuali per la declaratoria di responsabilità extracontrattuale.

La corte di merito ha esaminato le diverse domande proposte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], effettuando un autonomo accertamento della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità.

Con il secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.1. n. 3 c.p.c. denunziala violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2932 e 2043 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c., con specifico riferimento all’applicazione in via analogica, da parte della Corte, del principio della c.d.

“doppia alienazione immobiliare” anche alla contrattazione preliminare, attraverso l’equiparazione del secondo acquirente al terzo che iscriva ipoteca su un bene già oggetto di vendita o di promessa di vendita ad altri.

Censura l’applicazione in via analogica, da parte della Corte di merito, del principio della c.d.

“ doppia alienazione immobiliare” anche alla contrattazione preliminare, con l’equiparazione del secondo acquirente, al terzo che iscriva ipoteca su un bene già oggetto di vendita o di promessa di vendita ad altri facendo erroneo riferimento alla giurisprudenza formatasi in ordine all’art. 2644 c. 2 c.c. (c.d “doppia alienazione (pag.14, 1^ periodo), non estensibile alla fattispecie che ci occupa.

Le decisioni citate in motivazione riguarderebbero “la distinta ipotesi di alienazione a terzi di bene promesso in vendita “, laddove, nel caso che ci occupa, si versa in una ipotesi di contestazione di iscrizione ipotecaria su bene promesso in vendita.

Si ribadisce l’irrilevanza della trascrizione del lodo ai fini del giudizio che ci occupa e l’errore cui è incorsa la Corte d’appello nell’accogliere la doglianza.

Infine, il Tribunale aveva correttamente evidenziato l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] all’attività negoziale intervenuta fra le parti del lodo, sulla base della constatazione che la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] relativa al lodo, e quindi al suo esito non favorevole degli eredi [OSCURATO:PERSONA], non equivaleva alla conoscenza diretta degli atti negoziali cui si riferisce il lodo, che non risultava provata dagli avversari, in violazione dell’art. 2697 c.c.

Il motivo è inammissibile.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. (Cass. Sez. 6, 14/05/2018, n. 11603, Rv. 648533 -01).

Riguardo alla contestazione in ordine alla assimilabilità tra i principi applicabili all’ipotesi di alienazione ai terzi di un bene promesso in vendita e quella di iscrizione ipotecaria su bene promesso in vendita, la censura è generica, non spiegando per quali ragioni la argomentazione giuridica della Corte sarebbe errata.

La ricorrente non chiarisce perché nel caso dell’iscrizione ipotecaria non dovrebbe applicarsi il principio logico-giuridico sancito per il caso, diverso ma analogo, sul piano dell’assetto degli interessi patrimoniali, nel quale il terzo, anziché acquisire la proprietà del bene venduto o compromesso, benefici di un diritto di ipoteca.

La Corte ha ragionevolmente evidenziato che in entrambi i casi (acquisto di immobile già venduto o promesso in vendita da una parte, iscrizione di ipoteca su bene già venduto o promesso in vendita dall’altra) il terzo acquista la titolarità di una situazione opponibile erga omnes pur sapendo che quell’acquisto lede il diritto di un altro soggetto.

Lesione diversamente modulata, ma in entrambi i casi sussistente, perché l’atto di alienazione comporta una lesione più grave della iscrizione ipotecaria.

Riguardo alla ritenuta irrilevanza della trascrizione del lodo ai fini del giudizio che ci occupa la tesi sostenuta dalla ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale.

Infine, la tesi dell’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] all’attività negoziale intervenuta fra le parti del lodo, sulla base della considerazione secondo cui la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] relativa al lodo non equivale alla conoscenza diretta degli atti negoziali e non sarebbe provata, in violazione dell’art. 2697 c.c., è fattuale e non sindacabile in questa sede.

La ricostruzione, peraltro, contrasta con la argomentazione della Corte secondo cui alla data del 24 gennaio 2007 risultava ancora trascritta la domanda arbitrale.

Da ciò la Corte desume ragionevolmente e con valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità che un operatore qualificato come l’istituto bancario tenuto a operare secondo standard di correttezza elevati, non poteva non svolgere le verifiche del caso sull’esito del contenzioso di cui era a conoscenza.

Con il terzo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento -Violazione e falsa applicazione degli, artt.112, 115 e 116 c.p.c. con riferimento agli artt. 2043, 2697, 2901 e 2909 c.c. - Illegit tima, errata e contraddittoria ripartizione dell’onere probatorio in relazione all’elemento soggettivo della “cosciente cooperazione” ed all’erroneità dei riferimenti giurisprudenziali posti alla base della decisione.

Critica il procedimento utilizzato dalla Corte, con riferimento alla illegittima e contraddittoria ripartizione dell’onere probatorio ex art.2697 c.c., degradato alla semplice prova della c.d.

“cosciente cooperazione della banca”, e non a quella, ben più gravosa, della “dolosa preordinazione o della specifica volontà di ledere i diritti del promissario acquirente”.

La responsabilità risarcitoria che deriva dalla violazione di legge deve essere determinata secondo il principio della causalità adeguata, per cui nel caso in cui la banca abbia agito nell’esercizio di un diritto, il danno eventualmente prodotto manca dei requisiti ex art. 2043 e non è qualificabile come “ingiusto” ex art. 2043 cc e fonte di responsabilità risarcitoria.

Il motivo è inammissibile.

Esso risulta genericamente formulato, senza la prospettazione di ragioni apprezzabili per disattendere l’orientamento richiamato dalla corte afondamento dell’impugnata decisione.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “nell'ipotesi in cui il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un terzo ed il promissario acquirente non abbia in precedenza trascritto la domanda di cui all'art. 2932 c.c., il promittente venditore risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., per la violazione di un obbligo precedentemente assunto, mentre la responsabilità del terzo, rimasto estraneo al suddetto preliminare, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento almeno in una condotta di cosciente cooperazione all'inadempimento dell'alienante, spettando al promissario acquirente la relativa prova giusta l'art. 2697 c.c. (Cass. Sez. 2, 07/10/2016, n. 20251, Rv. 641719 -01).

Con il quarto motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione agli artt. 38 e 39 del d. lgs. n.385/93 e degli art. 1218, 1223, 2808, 2852 e 2858 c.c. con riferimento all’errata valutazione delle modalità di acquisizione delle garanzie ipotecarie in sede di concessione di mutui fondiari ed alla errata equiparazione del regime della pubblicità immobiliare della trascrizione della vendita immobiliare con quello dell’iscrizione ipotecaria.

Le motivazioni addotte dalla Corte territoriale per la revocatoria dell’ipoteca iscritta a favore della banca risultano viziate da un principio di presunzione di conoscenza del pregiudizio derivante dall’iscrizione di un’ipoteca volontaria e dall’equiparazione di una ipoteca volontaria iscritta ex art. 38 TUB a fronte di un’operazione di mutuo fondiario, con la compravendita di immobili.

Gli appellanti avrebbero dovuto provare non solo il danno di cui si chiedeva il ristoro ed il nesso causale tra danno lamentato e l’illecito allegato, ma anche il fatto illecito stesso, la prova del dolo o della colpa grave.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza pare riferirsi ad una violazione dell’art. 2901 c.c. rispetto alla quale le argomentazioni non appaiono congruenti perché si riferiscono alla responsabilità aquiliana.

Al contrario,ritenuta sussistente la lesione della garanzia del credito risarcitorio anche nel caso di iscrizione di ipoteca la corte territoriale ha applicato le consuete categorie giuridiche della revocatoria ed i relativi presupposti.

Rispetto a tali valutazioni di merito le censure della ricorrente si risolvono nella richiesta di una nuova ed inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità Con il quinto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 lamenta l’error in procedendoe la nullità della sentenza o del procedimento, l’omesso esame dell’atto difensivo depositato dal ricorrente il 5.3.2022 su espressa richiesta della Corte; la violazione del diritto di difesa, del giusto processo e del principio del contraddittorio ex art.24 e 111 Cost. ed art. 101 c.p.c La ricorrente dopo l’invito della c orte a discutere della questione relativa al giudicato aveva concluso deducendo “l’irrilevanza dell’esito del ridetto contenzioso tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. pendente in cassazione, ai fini del presente giudizio di appello, nonché l’infondatezza del gravame in ordine ai profili di responsabilità della banca lamentati dall’appellante”.

Tali conclusioni con comparirebbero nel testo della sentenza.

La censura è inammissibile.

La questione è stata presa in esame dalla corte territoriale, che ha ravvisato la sussistenza del giudicato esterno e l’insussistenza della litispendenza.

Costituisce principio consolidato quello per cui il giudice di merito non deve menzionare tutti gli scritti difensivi delle parti e replicare a tutte le argomentazioni delle parti.

Nel caso di specie la questione riguardava la domanda proposta dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., e si riferiva a un giudizio al quale la [OSCURATO:SOCIETA]/Intesa era estranea.

La ricorrente non ha per altro verso argomentato in ordine alla lamentata«grave compromissione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio».

Con il sesto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 n. 1 c. 5 c.p.c. si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, relativo alla violazione del principio con sensualistico ex art. 1376 c.c., in relazione agli art. 1351 e 2645 - bis c.c. ed alla mancata delibazione degli effetti delle decisioni rese nell’ambito del contenzioso tra le parti in causa-nonché alla omessa valutazione della sequenza cronologica dei fatti rilevanti oggetto del giudizio e risultanti da atti non contestati.

La corte di merito non ha asseritamente esaminato alcuno de gli elementi probatori addotti (da ultimo la comparsa conclusionale in appello e le memorie di replica), a confutazione della tesi circa la “piena consapevolezza”, da parte della banca, della “forte probabilità che gli eredi [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avviato un’azione per l’esecuzione specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c.”.

Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita in realtà a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti,seguono la soccombenza.

La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3° comma 3, c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamentoin favore dei controricorrenti: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 15.200,00 ( di cui euro 15.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 15.000,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25196/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso lo studio legale indicato nella PEC dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1174/2022 depositata il 11/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c del 19 novembre 2009, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e la [OSCURATO:SOCIETA] deducendo che al fine di ottenere l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di permuta ed il trasferimento di un considerevole numero di immobili (sessanta), avevano dapprima proposto domanda di arbitrato (trascritta il 10 marzo 2005) e successivamente (a seguito di declaratoria di incompetenza degli arbitri e cancellazione della relativa trascrizione –il 24 aprile 2007 - ) una prima domanda giudiziale del 18 gennaio 2007. Tale domanda era stata posta nel nulla in conseguenza della mancata costituzione nei termini da parte di essi attori, mentre una seconda domanda giudiziale, era stata introdotta con atto di citazione notificato il 13-16 febbraio 2007 e trascritto il 7 marzo 2007. Il giudizio ex art. 2932 c.c. era proseguito con una sentenza non definitiva di declaratoria dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e di adempimento degli attori, decisione successivamente appellata. Aggiungevano che, in data 23 gennaio 2007, dopo l’introduzione del giudizio arbitrale e della prima citazione (entrambi posti nel nulla con cancellazione della trascrizione) e prima dell’introduzione della seconda citazione, con trascrizione della domanda, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato un contratto di mutuo con la [OSCURATO:SOCIETA], offrendo in garanzia ipotecaria i beni compresi nel preliminare di permuta ed oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica introdotta dai [OSCURATO:PERSONA], ipoteca iscritta esattamente il giorno successivo, 24 gennaio 2007. Nella prospettazione degli attori, dunque, il contratto di mutuo e la successiva iscrizione ipotecaria sarebbero stati frutto di un accordo fraudolento tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], finalizzato a limitare fortemente la circolazione dei beni immobiliche, all’esito del giudizio ex art. 2932 c.c. pendente, sarebbero stati trasferiti agli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Concludevano, quindi, per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito e dichiararsi l’inefficacia della iscrizione ipotecaria nei confronti dei creditori ai sensi dell’art. 2901 c.c. [OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, riunirsi la causa con quella avente ad oggetto l’esecuzione in forma specifica, pendente tra le stesse parti, e, nel merito, il rigetto di entrambe le domande per l’insussistenza dei presupposti. Anche la [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva in giudizio, protestando la propria estraneità al contenzioso tra i [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il rito da quello sommario a quello ordinario e rigettata l’istanza di riunione di cui sopra, il Tribunale di Foggia, con la sentenza dell’8 marzo 2018, “rigetta(va) le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rigettava le domande riconvenzionali spiegate da [OSCURATO:SOCIETA].; rigettava ogni ulteriore domanda; compensava le spese di lite nella misura del 40% e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla refusione della rimanente parte in favore di [OSCURATO:SOCIETA]”. Il primo giudice ha ritenuto non dimostrata la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA] e conseguentemente, in assenza di ragioni di credito accertate da parte dei [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha ritenuto infondata anche la domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. Infine, il Tribunale di Foggia ha rigettato anche la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato l’8 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accoglimento delle conclusioni proposte in primo grado. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto dell’appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese di causa del solo grado di appello, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. [OSCURATO:SOCIETA], chiedeva il rigetto dell’appello con vittoria di onorari e spese di causa Con ordinanza del 4 febbraio 2022, la Corte di Bari rilevava che “come prospettato dalle stesse appellanti, con sentenza n. 322 del 12.2.2020 questa Corte ha accolto la domanda di condanna generica al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]., riproposta in appello incidentale dalle attuali appellanti [OSCURATO:PERSONA], per avere la società iscritto offerto in garanzia ipotecaria gli immobili promessi loro in vendita” La Corte d’Appello di Bari, con sentenza dell’11 luglio 2022, dava atto che la pronuncia della Corte d’Appello di Bari n. 322/2020 emessa il 12 febbraio 2020 era stata impugnata in cassazione, ma non nella parte relativa al riconoscimento dei danni in favore degli eredi [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, la decisione era passata in giudicato su tale questione, residuando solo il profilo della eventuale responsabilità della Banca, ritenuto dalla Corte sussistente, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Foggia. Pertanto, accoglieva l’appello per quanto di ragione ed, in riforma dell’impugnata sentenza, preso atto del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 322/2020 dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., nei limiti di cui al giudicato medesimo; dichiarava la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:SOCIETA] e la condannava al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio; accoglieva la domanda revocatoria, dichiarava l’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria eseguita in data 24 gennaio 2022 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Compensava integralmente le spese del doppio grado nel rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e condanna l’appellata [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese processuali in favore delle appellanti, per il doppio grado di giudizio. [OSCURATO:SOCIETA] tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a sei motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], entrambi eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. non svolge attività processuale in questa sede. La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. denunziala nullità della sentenza per violazione degli art. 24 e 111 Cost. e degli artt. 101 e 112 c.p.c. La violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e del giusto processo, in relazione all’estensione alla banca ricorrente degli effettidi una decisione resa inter alios. Con il motivo si censura la decisione, nella parte in cui la Corte - accogliendo l’appello degli eredi [OSCURATO:PERSONA]- ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia 740/2018, (che aveva respinto l’istanza risarcitoria e la richiesta di revocatoria dell’ipoteca nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]), dopo avere dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria avanzata da questi ultimi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., “nei limiti di cui al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 322/2020” emessa dalla stessa Corte d’Appello di Bari. La Corte, estendendo alla ricorrente che non era parte di quel giudizio, gli effetti di quella decisione resa inter alios avrebbe violato le regole sul contraddittorio riguardanti l’individuazione dei soggetti destinatari, tra i quali non poteva essere ricompresa la banca ricorrente, perché alla stessa non era stata riconosciuta né la legittimazione né l’interesse ad agire nei giudizi le cui pronunce sono state oggetto di delibazione. Il motivo è inammissibile. Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. nonché per carenza di interesse, perché la ricorrentepone a sostegno della mossa censura ragioni che al più avrebbero potuto essere fatte valere dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Sotto il primo profilo va ricordato che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. n. 6868 del 02/03/2022). Per il resto, la sentenza non opera alcuna estensione degli effetti di quel giudicato a [OSCURATO:SOCIETA]/Intesa. La corte ha esaminato separatamente le due domande e le due questioni giuridiche. Una risolta in rito, ritenendo sussistete il giudicato, l’altra esaminata con riferimento ai presupposti fattuali per la declaratoria di responsabilità extracontrattuale. La corte di merito ha esaminato le diverse domande proposte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], effettuando un autonomo accertamento della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità. Con il secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.1. n. 3 c.p.c. denunziala violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2932 e 2043 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c., con specifico riferimento all’applicazione in via analogica, da parte della Corte, del principio della c.d. “doppia alienazione immobiliare” anche alla contrattazione preliminare, attraverso l’equiparazione del secondo acquirente al terzo che iscriva ipoteca su un bene già oggetto di vendita o di promessa di vendita ad altri. Censura l’applicazione in via analogica, da parte della Corte di merito, del principio della c.d. “ doppia alienazione immobiliare” anche alla contrattazione preliminare, con l’equiparazione del secondo acquirente, al terzo che iscriva ipoteca su un bene già oggetto di vendita o di promessa di vendita ad altri facendo erroneo riferimento alla giurisprudenza formatasi in ordine all’art. 2644 c. 2 c.c. (c.d “doppia alienazione (pag.14, 1^ periodo), non estensibile alla fattispecie che ci occupa. Le decisioni citate in motivazione riguarderebbero “la distinta ipotesi di alienazione a terzi di bene promesso in vendita “, laddove, nel caso che ci occupa, si versa in una ipotesi di contestazione di iscrizione ipotecaria su bene promesso in vendita. Si ribadisce l’irrilevanza della trascrizione del lodo ai fini del giudizio che ci occupa e l’errore cui è incorsa la Corte d’appello nell’accogliere la doglianza. Infine, il Tribunale aveva correttamente evidenziato l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] all’attività negoziale intervenuta fra le parti del lodo, sulla base della constatazione che la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] relativa al lodo, e quindi al suo esito non favorevole degli eredi [OSCURATO:PERSONA], non equivaleva alla conoscenza diretta degli atti negoziali cui si riferisce il lodo, che non risultava provata dagli avversari, in violazione dell’art. 2697 c.c. Il motivo è inammissibile. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. (Cass. Sez. 6, 14/05/2018, n. 11603, Rv. 648533 -01). Riguardo alla contestazione in ordine alla assimilabilità tra i principi applicabili all’ipotesi di alienazione ai terzi di un bene promesso in vendita e quella di iscrizione ipotecaria su bene promesso in vendita, la censura è generica, non spiegando per quali ragioni la argomentazione giuridica della Corte sarebbe errata. La ricorrente non chiarisce perché nel caso dell’iscrizione ipotecaria non dovrebbe applicarsi il principio logico-giuridico sancito per il caso, diverso ma analogo, sul piano dell’assetto degli interessi patrimoniali, nel quale il terzo, anziché acquisire la proprietà del bene venduto o compromesso, benefici di un diritto di ipoteca. La Corte ha ragionevolmente evidenziato che in entrambi i casi (acquisto di immobile già venduto o promesso in vendita da una parte, iscrizione di ipoteca su bene già venduto o promesso in vendita dall’altra) il terzo acquista la titolarità di una situazione opponibile erga omnes pur sapendo che quell’acquisto lede il diritto di un altro soggetto. Lesione diversamente modulata, ma in entrambi i casi sussistente, perché l’atto di alienazione comporta una lesione più grave della iscrizione ipotecaria. Riguardo alla ritenuta irrilevanza della trascrizione del lodo ai fini del giudizio che ci occupa la tesi sostenuta dalla ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale. Infine, la tesi dell’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] all’attività negoziale intervenuta fra le parti del lodo, sulla base della considerazione secondo cui la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] relativa al lodo non equivale alla conoscenza diretta degli atti negoziali e non sarebbe provata, in violazione dell’art. 2697 c.c., è fattuale e non sindacabile in questa sede. La ricostruzione, peraltro, contrasta con la argomentazione della Corte secondo cui alla data del 24 gennaio 2007 risultava ancora trascritta la domanda arbitrale. Da ciò la Corte desume ragionevolmente e con valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità che un operatore qualificato come l’istituto bancario tenuto a operare secondo standard di correttezza elevati, non poteva non svolgere le verifiche del caso sull’esito del contenzioso di cui era a conoscenza. Con il terzo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento -Violazione e falsa applicazione degli, artt.112, 115 e 116 c.p.c. con riferimento agli artt. 2043, 2697, 2901 e 2909 c.c. - Illegit tima, errata e contraddittoria ripartizione dell’onere probatorio in relazione all’elemento soggettivo della “cosciente cooperazione” ed all’erroneità dei riferimenti giurisprudenziali posti alla base della decisione. Critica il procedimento utilizzato dalla Corte, con riferimento alla illegittima e contraddittoria ripartizione dell’onere probatorio ex art.2697 c.c., degradato alla semplice prova della c.d. “cosciente cooperazione della banca”, e non a quella, ben più gravosa, della “dolosa preordinazione o della specifica volontà di ledere i diritti del promissario acquirente”. La responsabilità risarcitoria che deriva dalla violazione di legge deve essere determinata secondo il principio della causalità adeguata, per cui nel caso in cui la banca abbia agito nell’esercizio di un diritto, il danno eventualmente prodotto manca dei requisiti ex art. 2043 e non è qualificabile come “ingiusto” ex art. 2043 cc e fonte di responsabilità risarcitoria. Il motivo è inammissibile. Esso risulta genericamente formulato, senza la prospettazione di ragioni apprezzabili per disattendere l’orientamento richiamato dalla corte afondamento dell’impugnata decisione. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “nell'ipotesi in cui il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un terzo ed il promissario acquirente non abbia in precedenza trascritto la domanda di cui all'art. 2932 c.c., il promittente venditore risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., per la violazione di un obbligo precedentemente assunto, mentre la responsabilità del terzo, rimasto estraneo al suddetto preliminare, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento almeno in una condotta di cosciente cooperazione all'inadempimento dell'alienante, spettando al promissario acquirente la relativa prova giusta l'art. 2697 c.c. (Cass. Sez. 2, 07/10/2016, n. 20251, Rv. 641719 -01). Con il quarto motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione agli artt. 38 e 39 del d. lgs. n.385/93 e degli art. 1218, 1223, 2808, 2852 e 2858 c.c. con riferimento all’errata valutazione delle modalità di acquisizione delle garanzie ipotecarie in sede di concessione di mutui fondiari ed alla errata equiparazione del regime della pubblicità immobiliare della trascrizione della vendita immobiliare con quello dell’iscrizione ipotecaria. Le motivazioni addotte dalla Corte territoriale per la revocatoria dell’ipoteca iscritta a favore della banca risultano viziate da un principio di presunzione di conoscenza del pregiudizio derivante dall’iscrizione di un’ipoteca volontaria e dall’equiparazione di una ipoteca volontaria iscritta ex art. 38 TUB a fronte di un’operazione di mutuo fondiario, con la compravendita di immobili. Gli appellanti avrebbero dovuto provare non solo il danno di cui si chiedeva il ristoro ed il nesso causale tra danno lamentato e l’illecito allegato, ma anche il fatto illecito stesso, la prova del dolo o della colpa grave. Il motivo è inammissibile. La doglianza pare riferirsi ad una violazione dell’art. 2901 c.c. rispetto alla quale le argomentazioni non appaiono congruenti perché si riferiscono alla responsabilità aquiliana. Al contrario,ritenuta sussistente la lesione della garanzia del credito risarcitorio anche nel caso di iscrizione di ipoteca la corte territoriale ha applicato le consuete categorie giuridiche della revocatoria ed i relativi presupposti. Rispetto a tali valutazioni di merito le censure della ricorrente si risolvono nella richiesta di una nuova ed inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità Con il quinto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 lamenta l’error in procedendoe la nullità della sentenza o del procedimento, l’omesso esame dell’atto difensivo depositato dal ricorrente il 5.3.2022 su espressa richiesta della Corte; la violazione del diritto di difesa, del giusto processo e del principio del contraddittorio ex art.24 e 111 Cost. ed art. 101 c.p.c La ricorrente dopo l’invito della c orte a discutere della questione relativa al giudicato aveva concluso deducendo “l’irrilevanza dell’esito del ridetto contenzioso tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. pendente in cassazione, ai fini del presente giudizio di appello, nonché l’infondatezza del gravame in ordine ai profili di responsabilità della banca lamentati dall’appellante”. Tali conclusioni con comparirebbero nel testo della sentenza. La censura è inammissibile. La questione è stata presa in esame dalla corte territoriale, che ha ravvisato la sussistenza del giudicato esterno e l’insussistenza della litispendenza. Costituisce principio consolidato quello per cui il giudice di merito non deve menzionare tutti gli scritti difensivi delle parti e replicare a tutte le argomentazioni delle parti. Nel caso di specie la questione riguardava la domanda proposta dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., e si riferiva a un giudizio al quale la [OSCURATO:SOCIETA]/Intesa era estranea. La ricorrente non ha per altro verso argomentato in ordine alla lamentata«grave compromissione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio». Con il sesto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 n. 1 c. 5 c.p.c. si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, relativo alla violazione del principio con sensualistico ex art. 1376 c.c., in relazione agli art. 1351 e 2645 - bis c.c. ed alla mancata delibazione degli effetti delle decisioni rese nell’ambito del contenzioso tra le parti in causa-nonché alla omessa valutazione della sequenza cronologica dei fatti rilevanti oggetto del giudizio e risultanti da atti non contestati. La corte di merito non ha asseritamente esaminato alcuno de gli elementi probatori addotti (da ultimo la comparsa conclusionale in appello e le memorie di replica), a confutazione della tesi circa la “piena consapevolezza”, da parte della banca, della “forte probabilità che gli eredi [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avviato un’azione per l’esecuzione specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c.”. Il motivo è inammissibile. Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita in realtà a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti,seguono la soccombenza. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3° comma 3, c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentoin favore dei controricorrenti: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 15.200,00 ( di cui euro 15.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 15.000,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Ai
Sentenza Cassazione n. 05119/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris