CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte civile: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 26/05/2021 dalla CORTE di APPELLO di L'AQUILA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIZIO del foro di Pescara, che ha chiesto che sia rigettato il ricorso e pronunciata la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese e competenze legali del presente giudizio FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 26/05/2021 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara emessa in data 11/11/2019 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di usura aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile; confermava altresì le statuizioni in favore di quest'ultimo e la confisca della somma di C 37.625,92. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del Sozio, sulla base di due motivi. 2.1 Con il primo ha eccepito il vizio di motivazione ed il travisamento dei fatti rispetto alle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché alle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, non emergendo la prova della responsabilità penale in ordine al reato ascritto. Ha dedotto, in particolare, l'inattendibilità della persona offesa, la mancanza di riscontri alle accuse formulate, l'assenza del requisito dell'approfittamento, l'insolvenza fraudolenta del Fingo in relazione ad acquisti di carburante nonostante le dilazioni concesse per i pagamenti, la contraddittorietà delle testimonianze di Provani e Morelli a fronte della rappresentazione grafica dell'andamento dei prezzi praticati, privi di maggiorazione; anche le indagini di polizia, confermate in sede dibattimentale, erano risultate incomplete e fuorvianti, perché la congruità del prezzo del carburante era stata effettuata senza tener conto di vari fattori. 2.2 Con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono stati riferiti al rigetto della richiesta di riduzione della confisca, in misura pari all'effettivo arricchimento conseguito (la somma confiscata era comprensiva del costo del carburante fornito e non pagato). 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Per costante giurisprudenza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è infatti ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso - come quello in esame - di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Filippi, Rv. 277758-01). 3.1. Nel caso di specie il ricorrente con il primo motivo tende a sollecitare una inammissibile rivalutazione di merito circa le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del dibattimento. Su tali aspetti la sentenza impugnata si è pronunciata in modo non manifestamente illogico, evidenziando come la denunzia della persona offesa avesse trovato riscontro in quanto riferito dai testi F'rovaroni e Morelli, confermative delle difficoltà economiche in cui versava la società del Fingo, costretto a chiedere dilazioni nei pagamenti, con maggiorazione del costo del carburante praticato sul mercato, in applicazione di gravose ed insostenibili condizioni contrattuali, unilateralmente imposte, rilascio di assegni bancari post dt1 datati; a conferma della vicenda usuraia sono stati altresì utIlizzati gli esiti delle indagini affidate alla Guardia di Finanza di Pescara, contestati in termini generici dalla difesa. 4. Il secondo motivo è invece fondato. Con il terzo motivo di appello l'imputato aveva richiesto la revoca o, quanto meno, la riduzione della confisca della somma di C 37.625,92 disposta dal giudice di primo grado sulla base delle considerazioni di cui ai punti 1) e 2) di pag. 5, richiamando principi giurisprudenziali in tema di profitto confiscabile. La censura non può considerarsi generica ed obbligava pertanto la corte territoriale a darvi riscontro; la motivazione, invece, risulta del tutto omessa. S'impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia, anche riguardo alla liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma il giorn