CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12847/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatoin Roma, via Oslavia 6, presso lo studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino 75, sono elettivamente domiciliati -controricorrenti - avverso la sentenza n. 7423 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] intraprendeva una procedura esecutiva per il rilascio dell’immobile sito in via delle Viole 40 ad Aprilia (LT) in forza del decreto di trasferimento del 3/4/2012, trascritto nei RR.II. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che, nell’am- bito della procedura espropriativa immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva trasferito al Fonte il menzionato cespite. 2.Proponevano opposizione all’esecuzione [OSCURATO:PERSONA] e Gior- gia [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di aver acquistato il bene da [OSCURATO:PERSONA] (nonno delle opponenti) con atto di compravendita del 7/2/2011, trascritto nei RR.II. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e, dunque, opponibile al procedente; affermavano le op- ponenti che il vincolo di pignoramento trascritto sull’immobile era stato can- cellato con ordinanza di estinzione del processo emessa dal giudice dell’ese- cuzione immobiliare in data 23/9/2010 (la formalità di cancellazione nei RR.II. era poi stata eseguita il 10/2/2011). 3.L’opposto obiettava che il provvedimento di estinzione –conseguente alla rinuncia del creditore successiva all’aggiudicazione –era stato oggetto di reclamo, poi accolto, e che l’emissione del decreto di trasferimento costi- tuiva effetto del disposto dell’art. 187-bisdisp. att. cod. proc. civ., una volta che l’aggiudicatario aveva versato il prezzo, il quale era stato poi incassato proprio dall’esecutato [OSCURATO:PERSONA] (che ne aveva fatto istanza al giudice dell’esecuzione). 4.Quest’ultimo interveniva nel giudizio, a sostegno delle ragioni delle opponenti. 5.Il Tribunale di Latina accoglieva l’opposizione e, riconosciuta la pre- valenza dell’acquisto della Ponzo e della [OSCURATO:PERSONA], dichiarava che il Fonte non aveva diritto di procedere all’esecuzione forzata per rilascio. 6.[OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione, alla quale resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto. 7.Con la sentenza n. 7423 del 10/11/2021 la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello; nella motivazione, per quanto qui ancora rileva, si legge: «L’aggiudicazione dell’immobile di via delle Viole 39 fu revocata dal tribunale di Latina il 9 dicembre 2009 … Dopodiché, mentre il Fonte propo- neva reclamo, il debitore esecutato Angi provvide a pagare il creditore pro- cedente ottenendo la rinuncia all’esecuzione … e la declaratoria di estin- zione del procedimento esecutivo il 23 settembre 2010 … Il 7 febbraio 2011, in pendenza del reclamo, Angi alienò l’immobile alle nipoti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che provvidero a trascrivere l’acquisto il giorno successivo). Il 13 marzo 2012, dopo avere venduto l’immobile, l’Angi ri- chiese al giudice dell’esecuzione di autorizzare il depositario della somma ricavata dalla vendita (e pagata dal Fonte in seguito al primo decreto di assegnazione) a consegnare la somma allo stesso Angi, debitore esecutato. Il G.E. autorizzò lo svincolo con decreto del 20 marzo annotato in calce allo stesso atto … Il 29 marzo 2012 il notaio delegato provvide a versare le somma di euro 100.051,18, pagata dal Fonte all’esitodell’ asta giudiziaria, su un conto corrente bancario indicato dallo stesso Angi. Il 4 aprile 2012, infine, il giudice dell’esecuzione emise il decreto di trasferimento, che fu trascritto il successivo 11 aprile 2012 dal Fonte. … L’appellante invoca l’art. 187-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. … Applicati al presente giudizio, tuttavia, i principi invocati dall’appellante conducono soltanto ad affermare che l’assegnazione del 22 aprile 2009, confermata con l’ordinanza del 13 dicembre 2011, ha conservato la propria efficacia anche dopo il de- creto di estinzione; non anche che la vendita dello stesso bene, trascritta precedentemente, non sia opponibile al creditore procedente. In altri ter- mini, il titolo di acquisto dell’appellante concorre col titolo di acquisto delle appellate, ed il conflitto tra i soggetti che hanno acquisito, con distinti atti, il diritto di proprietà sul medesimo bene va risolto sulla base dell’anteriorità della trascrizione, come dispone l’art. 2644 del codice civile. … Fino a che, dunque, la simulazione invocata dall’appellante non sia accertata in un giu- dizio di merito (non certo in un giudizio come questo, che ha ad oggetto – come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado –il solo diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata) l’acquisto trascritto dalle ori- ginarie opponenti prevale, in quanto trascritto anteriormente all’acquisto del Fonte, ai sensi dell’art. 2644 c.c. citato». 8.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassa- zione, affidato a un unico motivo; resistevano con un solo controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 9.Il Procuratore Generale (Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]), con le conclusioni scritte ex art. 380 - bis .1 , comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., ha chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza. 10. Le parti depositavano memori e ex art. 380 - bis .1 , comma 1, terzo periodo,cod. proc. civ. 11. All ’ esito della camera di consiglio del 7 /1 2 /2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso – sia pure illustrando alcune circostanze di non agevole com- prensione, ma comunque irrilevanti ai fini della decisione – contiene suffi- cienti elementi per consentire la disamina dell’unica censura : v a dunque respinta l’eccezione di inammissibilità avanzata dai controricorrenti. 2.Ritiene il Collegio di non accogliere l’istanza di trattazione in pubblica udienza avanzata dal Procuratore Generale perché, pur rivestendo la que- stione posta dal ricorso rilevanza nomofilattica, questa non è «particolare» (e, cioè, notevole), come richiesto dall’art. 375 cod. proc. civ.: fermo re- stando che la valutazione della ricorrenza degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè della particolare rilevanza della que- stione di diritto coinvolta, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante, la sussistenza di un tale presupposto è esclusa con im- mediatezza dal carattere consolidato dei principîgiurisprudenziali da appli- care (Cass., Sez. U, Ordinanza 05/06/2018, n. 14437; Cass., Sez. U, Ordi- nanza n. 8093 del 23/04/2020). 3.Col proprio motivo – formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 632, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 2644 cod. civ. e dell’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte d ’ appello, al fine di risolvere il conflitto tra l’aggiudicatario e l’avente causa dall’esecutato, ap- plicato la regola sulla priorità della trascrizione (ex art. 2644 cod. civ.), anziché la specifica norma (art. 187-bisdisp. att. cod. proc. civ.) che san- cisce la salvaguardia dell’aggiudicazione anche nell’ipotesi di estinzione del processo di espropriazione forzata. 4.In particolare, sostiene il ricorrente che «il caso in esame non può essere risolto applicando le regole ordinarie in materia di trascrizione che, in generale, dirimono il conflitto tra soggetti che hanno acquisito il diritto di proprietà sul medesimo bene(art. 2643 e ss. c.c.), in quanto la posizione giuridica dell’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA] è rivestita di una tutela giuridica superiore tale da essere considerata indifferente ad ogni iniziativa econo- mica privata dell’esecutato sul cui bene, anche dopo l’estinzione della pro- cedura, deve ritenersi ancora sussistente il vincolo del pignoramento e della sua trascrizione, sebbene cancellata, o in altro modo tutelata –con l’inop- ponibilità nei suoi confronti degli atti compiuti dal debitore o dal terzo pro- prietario dopo l’aggiudicazione e/o con l’inopponibilità della loro eventuale trascrizione ove poziore rispetto a quella del decreto di trasferimento – la sua aspettativa ad ottenere il trasferimento del bene in maniera immune da altrui pretese. … Quanto sopra esposto conduce al riconoscimento di una tutela erga omnes nei confronti di chiunque occupi l ’ immobile acquistato all’asta pubblica senza che possa essere invocato ed opposto il principio sancito dall’art. 2644 c.c.». 5.La tesi del ricorrente, pur suggestiva, si infrange contro plurimi prin- cipî di ordine generale e varie argomentazioni.6.Muovendo dall’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ., il Fonte configura l’acquisto dell’aggiudicatario come insensibile a qualsivoglia atto dispositivo dell’esecutato, indipendentemente dalla trascrizione dell’atto di pignora- mento o di altri gravami pregiudizievoli. 7.Al contrario, a norma dell’art. 2919, comma 2, cod. civ., all’aggiudi- catario– che acquista a titolo derivativo i diritti già spettanti all ’ esecutato espropriato – sono inopponibili «i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione»: la menzionata disposizione rinvia agli effetti sostanziali del pignoramento (artt. 2913 ss. cod. civ.), i quali si pro- ducono al momento del suo perfezionamento –e, cioè, con la sua trascri- zione (anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7998 del 20/04/2015, in motiva- zione, richiama la «disciplina civilistica sugli effetti del pignoramento (artt.2913 e 2918 c.c.), che individua nella trascrizione il momento in cui il pi- gnoramento è compiuto al fine di regolare le alienazioni dei beni pignorati, le alienazioni anteriori e gli atti che ne limitano la disponibilità»), la quale, oltre a integrare la fattispecie complessa dell’art. 555 cod. proc. civ., deter- mina la conoscibilità del vincolo erga omnes– e permangono fino a che lo stesso non viene cancellato. 8.La cancellazione del gravame –ancorché erronea o perfino illegittima , dato che nel caso de quo, a seguito della rinuncia dei creditori, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del processo esecu- tivo, ma non disporre la cancellazione del pignoramento, stante la già in- tervenuta aggiudicazione e la contestuale insorgenza dello ius ad rem dell’aggiudicatario – determina la caducazione dell ’ effetto della pubblicità: «La trascrizione del pignoramento immobiliare nei registri immobiliari è ele- mento necessario perché tale atto produca i suoi effetti, sicché la sua can- cellazione, indipendentemente dalla validità o meno del titolo in base al quale essa è stata effettuata, impedisce di dare seguito all’istanza di vendita del bene immobile pignorato, giacché la cancellazione medesima opera come autonoma causa di estinzione della pubblicità, che ne fa venir meno gli effetti rispetto ad ogni interessato» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17367 del 18/08/2011, Rv. 619245-01, secondo cui «il provvedimento di revoca dell’avvenuta trascrizione non comporta l’automatica reviviscenza del vin- colo nella sua efficacia di pubblicità, per ripristinare la quale occorre quindi procedere a nuova trascrizione»). 9.Proprio perché l’acquisto dell’aggiudicatario avviene a titolo derivativo e “si rinsalda”col pignoramento trascritto (atto che ha l’effetto di determi- nare la cd. “cristallizzazione giuridica”del bene staggito), trova piena appli- cazione la regola dell’art. 2644 cod. civ., richiamata dai giudici di merito, secondo la quale “prior (nella trascrizione) in tempore potior in iure ” ; e, così, nel caso –come quello in esame – in cui siano sopravvenute al pigno- ramento altre formalità (e quindi, come nella specie, il diritto oggetto di espropriazione abbia circolato), la cancellazione del primo determi na la piena efficacia, nei confronti dei soli acquirenti, delle seconde,mentre una eventuale revoca del presupposto della cancellazione ed un suo ripristino non potrebbero che operare ex nunce non potrebbero così prevalere (salve eventuali azioni tempestivamente proposte contro gli atti le cui formalità siano sopravvenute) sugli acquisti medio tempore ritualmente trascritti. 10. La menzionata regola va così declinata: l ’ acquirente dell ’ immo- bile pignorato acquisisce i diritti spettanti all’esecutato espropriato senza che gli siano opponibili le alienazioni compiute dopo la trascrizione del pi- gnoramento (art. 2914, comma 1, n. 1, cod. civ.), sempre che non vi sia soluzione di continuità tra gli effetti della predetta formalità e la trascrizione dell’atto traslativo; se, invece, della trascrizione del pignoramento viene di- sposta la cancellazione, cessano di operare in favore dell’acquirente sia l’art.2914 cod. civ., sia l’art. 2919 cod. civ., mentre l’acquisto dell’aggiudicatario non “retroagisce”(rectius, non si rinsalda) al vincolo dell’espropriazione for- zata e, in virtù del criterio normativo della priorità delle trascrizioni, prevale l’eventuale altro acquirente che per primo ha trascritto il suo acquisto. È, dunque, impossibile sottrarsi alla conclusione, come raggiunta dai giudici di merito, che nella fattispecie in esame prevalgono le aventi causa da [OSCURATO:PERSONA]: infatti, come già osservato dalla Corte territoriale, soltanto la priva- zione degli effetti di questo atto –conseguente a declaratoria di invalidità, simulazione, inopponibilità, ecc. –può determinare la prevalenza dell’acqui- sto del Fonte. 11. Non modifica la suindicata conclusione il disposto dell ’ art. 632, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui «con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pigno- ramento». 12. Tale norma, infatti, non sottintende il mantenimento degli effetti del pignoramento nonostante la sua inevitabile cancellazione al momento della pronuncia di estinzione della procedura (come sostiene il ricorrente), ma va coordinata col secondo comma della succitatadisposizione, il quale già opera una distinzione (ad altri fini) a seconda del momento – anteriore o posteriore all’aggiudicazione –in cui si è verificata l’estinzione, e con l’art. 187-bisdisp. att. cod. proc. civ., che fa salvi gli effetti d ella pregressa ag- giudicazione. 13. N ell ’ ipotesi di estinzione della procedura (nella specie, ex art.629 cod. proc. civ.) successiva all’aggiudicazione (o all’assegnazione), il giudice deve sì ordinare la cancellazione della trascrizione del pignora- mento, ma tale ordine assume le forme del decreto di trasferimento in fa- vore dell’aggiudicatario ex art. 586 cod. proc. civ. («… ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie … Il giu- dice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pigno- ramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive allatrascrizione del pignora- mento»). 14. In altre parole, in tutti i casi di estinzione (o anche di chiusura anticipata; v. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9501 del 10/05/2016, non mas- simata) della procedura il giudice dell’esecuzione deve disporre la libera- zione dei beni e, quindi, nell’espropriazione immobiliare, ordinare la cancel- lazione della trascrizione del pignoramento, ma quest’ultima alla imprescin- dibile condizione che non sia già intervenuta l’aggiudicazione o l’assegna- zione. In tale ultima ipotesi, infatti, l’ordine di cancellazione dei gravami è riservato al decreto di trasferimento, che il giudice dell’esecuzione può e deve emettere, a condizione che«il prezzo offerto [non] sia notevolmente inferiore a quello giusto» (la clausola dell’art. 586 cod. proc. civ. va intesa nel significato espresso da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015, Rv. 636807-01, da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020, Rv. 658146-03, e da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24913 del 21/08/2023, Rv. 668755-01)e che esso sia stato regolarmente e tempesti- vamente versato dall’aggiudicatario; qualora il prezzo sia ritenuto ingiusto oppure si verifichi la decadenza dell’aggiudicatario, il giudice, col relativo provvedimento, deve pur sempre disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento, ma in applicazione dell’art. 632 cod. proc. civ. 15. Non osta all ’ emissione del decreto di trasferimento, né alla suc- cessiva cancellazione dei gravami a norma dell’ art. 586 cod. proc. civ., la declaratoria di estinzione della procedura, evento che si verifica ipso iure nel momento in cui se ne realizzano i presupposti (in tema: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27545 del 21/11/2017, Rv. 646845-02; Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 5921 del 27/02/2023, Rv. 667180-01): difatti, così come i com- pensi degli ausiliari vanno liquidati anche successivamente alla dichiara- zione diestinzione o di anticipata chiusura del processo esecutivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12434 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata; Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878-01; Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 1887 del 29/01/2007, Rv. 595498-01), allo stesso modo i poteri del giudice dell’esecuzione sopravvivono alla definizione della procedura per regolare le questioni consequenziali(in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8747 del 15/04/2011, Rv. 618050-01, con riguardo alle eventuali oppo- sizioni aventi ad oggetto i provvedimenti conseguenti all’estinzione), tra le quali vanno incluse la verifica sul tempestivo versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario e la valutazione della sua congruitàe, se del caso, l’emissione del decreto di trasferimento col contestuale ordine di cancella- zione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie. 16. L a tesi sostenuta dal ricorrente – secondo cui il reclamo propo- sto contro l’ordinanza di estinzione avrebbe sterilizzato la cancellazione della trascrizione del pignoramento, i cui effetti dovrebbero intendersi co- munque perdurantianche in caso di successiva circolazione dei diritti che ne sono oggetto– contrasta con l ’ esigenza di certezza sottesa alla pubblicità immobiliaree con le finalità di risoluzione dei conflitti tra aventi causa, cui il relativo sistema è orientato. 17. N on può farsi dipendere l’operatività e l’efficacia del le risultanze dei registri immobiliari dalla pendenza di azioni giudiziali (peraltro, non co- noscibili da soggetti estranei al processo) che non risultino dai medesimi registri, perché ciò «sovvertirebbe l’esigenza di certezza che regola il regime delle trascrizioni, sacrificando irragionevolmente le ragioni di certezza dell’acquisto da parte di chi a quel momento aveva fatto affidamento sulla situazione di libertà del bene, quale emergeva dall’esame dei registri im- mobiliari» (così, in relazione ad un’altra fattispecie, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12835 del 06/06/2014, in motivazione). 18. Ad ogni buon conto, v a ribadito l ’ orientamento giurisprudenziale (espresso in differenti fattispecie: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6278 del 20/04/2012, Rv. 622320-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3552 del 11/03/2003, Rv. 561072-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2308 del 16/04/1981, Rv. 413045-01)secondo cui la già citata regola dell’art. 2644 cod. civ. –pienamente applicabile anche nel caso de quo – prescinde dalla buona o mala fede dell’acquirente che abbia per primo trascritto il suo ac- quisto, ferma restando la rilevanza dello stato soggettivo in relazione ad una sua eventuale responsabilità risarcitoria (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 39 del 07/01/2021, Rv. 660183-02; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8403 del 18/08/1990, Rv. 468915-01); perciò, in questa controversia–non attinente al ristoro del pregiudizio arrecato a [OSCURATO:PERSONA] dalle singolari condotte di [OSCURATO:PERSONA] e, potenzialmente, delle sue congiunte acquirenti del cespite– non assume rilievo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero a conoscenza (oppure no) del reclamo del Fonte avverso il provvedimento di estinzione della procedura e di cancellazione del gravame. 19. In conclusione, il ricorso va rigettato . 20. Tuttavia, le spese del giudizio di legittimità possono essere in- teramente compensate in considerazione delcontegno del dante causa degli odierni controricorrenti,preordinato a conseguire, con improprie rappresen- tazioni della realtà e degli sviluppi processuali al momento del consegui- mento diretto del saldo del prezzo, un vantaggio chepuò dirsi, eufemistica- mente,di assai discutibile liceità. 21. Va dato atto, tuttavia, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q. M . la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-qua