CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 dicembre 2024
Cassazione n. 16893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] F.LLI - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoArturo Cancrini– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8134/2024 depo-sitata il 28/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 5610/2025Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16893/2026Data pubblicazione 29/05/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 8134/2024, pubblicata in data 28 dicembre2024, la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'ap-pellata [OSCURATO:PERSONA] F.LLI - [OSCURATO:PERSONA] - S.P.A., ha respinto ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del Tribunale diRoma n. 17300/2018, pubblicata in data 14 settembre 2018.2. Il Tribunale era stato adito dalla [OSCURATO:PERSONA] F.LLI - COSTRUZIONIGENERALI - S.P.A., la quale aveva premesso in fatto di aver conclusocon [OSCURATO:SOCIETA]. in data 11 maggio 2011 contratto di appalto per larealizzazione di lavori urgenti per la messa in sicurezza della stradastatale n. 20 di [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, aveva proseguito l'odierna controricorrente,[OSCURATO:SOCIETA]. aveva adottato in data 11 giugno 2012 provvedimento dirisoluzione prot. n. CGE 9289, deducendo il grave inadempimento dellaappaltatrice in quanto la stessa - nonostante l'emissione da parte dellaDirezione Lavori di n. 16 ordini di servizio emessi per dare impulso allasua attività - aveva realizzato lavori per un importo corrispondente al49,14% dell'importo contrattuale.La società aveva dedotto la responsabilità della stessa [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo che ‒ accertata in via preliminare la invalidità e/o illegitti-mità e in ogni caso l'inefficacia del provvedimento di risoluzione in suodanno e previa disapplicazione dello stesso – venisse dichiarata l'inter-venuta risoluzione del contratto di appalto per effetto della diffida adadempiere del 25 maggio 2012, inviata dalla stessa appaltatrice o, invia subordinata, che il contratto fosse risolto per grave inadempimentodi [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna alle restituzioni e al risarcimento deidanni e con accoglimento delle riserve iscritte.Sez. S1 - R.G. 5610/2025 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 5610/2025Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16893/2026Data pubblicazione 29/05/2026Costituitasi regolarmente [OSCURATO:SOCIETA]., contestando le avverse de-duzioni, il Tribunale, espletata attività istruttoria con svolgimento diconsulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda della società,ritenendo la sussistenza di inadempimenti di [OSCURATO:SOCIETA]. per aver pre-disposto un progetto inesatto, incompleto e carente e per non avercollaborato fattivamente per garantire l'esecuzione dell'opera.Il Tribunale aveva quindi disapplicato il provvedimento di risolu-zione emesso dall'odierna ricorrente, aveva accolto la domanda di ac-certamento della risoluzione del contratto per effetto della diffida adadempiere, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. alla corresponsione dellesomme dovute per: compenso per le opere già eseguite; penale appli-cata in assenza dei presupposti; detrazioni illegittimamente operate;restituzione della garanzia fideiussoria prestata; risarcimento deldanno.3. La Corte d'appello di Roma – per quanto ancora rileva alla lucedei motivi del ricorso ora in esame – ha in particolare respinto il se-condo motivo di appello, con il quale l'odierna ricorrente censurava ladecisione del Tribunale per aver determinato il risarcimento ricono-sciuto all'odierna controricorrente sulla base delle riserve, pur avendoin precedenza premesso che era impossibile valutare le riserve unavolta pronunciata la risoluzione del contratto, e per aver, conseguen-temente, equiparato la domanda di risoluzione e la domanda risarcito-ria, la quale necessitava invece di autonoma prova.La Corte capitolina ha dichiarato il motivo infondato, osservando,testualmente, che “l'azione di risoluzione e l'azione risarcitoria sonocomplementari”; che “a seguito della risoluzione, e fatte salve le resti-tuzioni, è dovuto il risarcimento dei danni subiti dall'appaltatore, com-prensivi anche del mancato guadagno che l'appaltatore invece avrebbeconseguito in caso di corretto adempimento”; che condivisibilmente ilSez. S1 - R.G. 5610/2025 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 5610/2025Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16893/2026Data pubblicazione 29/05/2026Tribunale aveva osservato “che le richieste contenute nelle riserve,mentre in corso di esecuzione del contratto devono essere vagliatenella loro tempestività, a seguito della risoluzione devono essere esa-minate quali analitiche richieste di risarcimento”; e che le riserve eranostate valutate con l'ausilio del C.T.U. le cui conclusioni non erano stateoggetto di specifiche censure da parte dell'appellante.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA]Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] F.LLI - [OSCURATO:PERSONA]- S.P.A.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la “violazione o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e1460 c.c., nonché art. 165 del DPR n 554 del 21/12/1999, Regola-mento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per avere la Cortemerito utilizzato le riserve iscritte come metro del risarcimento ex ad-verso dovuto a titolo di risoluzione.”.Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbeconfuso “i piani dell'azione risarcitoria e dell'apposizione di riserve all'e-secuzione del contratto di appalto, utilizzando erroneamente le riserveiscritte negozialmente come mezzo per la quantificazione del dannoderivante dalla risoluzione per inadempimento.”.Sez. S1 - R.G. 5610/2025 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 5610/2025Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16893/2026Data pubblicazione 29/05/2026Deduce quindi la ricorrente che, mentre la Corte territoriale avrebbeerroneamente “considerato un “unicum” giuridico, l'azione di risolu-zione, la connessa azione risarcitoria ed il rimedio contrattuale costi-tuito dall'apposizione delle riserve”, per contro la domanda di risarci-mento dei danni costituisce “azione diversa ed ulteriore rispetto al ri-medio contrattuale che si estrinseca nell'apposizione di riserve” e che“il danno da risoluzione contrattuale (e, dunque, da inadempimento)non può essere meramente evocato, ma, coerentemente con i principidell'ordinamento, deve essere puntualmente allegato; e non può es-sere, come nel caso di specie, “desunto” dalla mera apposizione di ri-serve”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la “violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito sopperito alle carenze di al-legazione e prova avversarie mutuando dalle riserve contrattuali ele-menti di prova del danno da risoluzione.”.Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbeerroneamente affermato che la presenza di riserve equivaleva ad alle-gare il danno contrattuale da inadempimento, in tal modo violando leregole processuali in tema di prova del danno.Deduce testualmente la ricorrente che “Detto modus iudicandi con-duce in concreto a trasportare una previsione di regolazione contrat-tuale, in un ambito, quello risarcitorio, differente. La strumentale valu-tazione delle riserve stesse, come avvenuto nel provvedimento impu-gnato, costituisce invero un'astrazione ingiustificata, che finisce con ilsopperire alle mancanze di allegazione e prova dell'attore.”.2. Il ricorso, nei motivi in cui si viene ad articolare, deve essererespinto.Sez. S1 - R.G. 5610/2025 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 5610/2025Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16893/2026Data pubblicaz ion e 29/05/20262.1. Quanto al primo motivo di ricorso – che peraltro riguarda lasola voce risarcitoria e non anche le altre voci riconosciute dal Tribunale– si deve osservare che la tesi della ricorrente consiste nell'affermareche, in caso di risoluzione del contratto di appalto, le riserve preceden-temente iscritte dall'appaltatore non possano in alcun modo essere va-lutate ai fini della determinazione del danno spettante all'appaltatoremedesimo, una volta che la pretesa risarcitoria sia ritenuta fondata.Orbene, è ben vero che questa Corte ha reiteratamente affermatoil principio per cui in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva,pone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione,mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto edei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per ina-dempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazioneappaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, maseguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 22275 del 3/11/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22036del 17/10/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19531 del 17/09/2014).Tale principio, tuttavia, non deve essere inteso nel senso dell'asso-luta irrilevanza delle riserve ai fini della determinazione del risarci-mento dei danni spettante all'appaltatore, qualora si giunga alla riso-luzione del contratto per responsabilità della stazione appaltante, inquanto lo stesso viene più semplicemente a precludere una meccanicaindividuazione delle riserve come voci di danno automaticamente spet-tanti all'appaltatore, indipendentemente da qualsivoglia verifica di fon-datezza delle pretese risarcitorie.Occorre, al riguardo, osservare che questa Corte ha affermato ilprincipio per cui sono soggette all'onere di riserva non solo tutte lepossibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle con-Sez. S1 - R.G. 5610/2025 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 5610/2025Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16893/2026Data pubblicaz ion e 29/05/2026testazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, maanche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatoreed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento(anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le con-seguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine,per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante, in quantol'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva ecostante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti va-lutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso com-plessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (Cass. Sez. 1,Sentenza n. 9328 del 09/05/2016).Se, quindi, in caso di risoluzione del contratto di appalto per ina-dempimento della stazione appaltante, la pretesa risarcitoria dell'ap-paltatore non può trovare riscontro sic et simpliciter nella pregressaiscrizione delle riserve, è tuttavia anche vero che la presenza di questeultime ben può essere assunta dal giudice del merito come base per laverifica di an e quantum delle pretese risarcitorie medesime, potendosiquindi procedere alla determinazione del danno da inadempimento an-che sulla base delle medesime riserve, ove le stesse evidenzino conse-guenze lesive dell'inadempimento della stazione appaltante e siano ri-tenute, nel concreto, fondate, mentre risulta non condivisibile la tesi –in cui si sostanzia il motivo in esame – per cui la risoluzione del con-tratto di appalto verrebbe a determinare un radicale azzeramento diqualsivoglia valenza delle precedenti iscrizioni di riserve operate dalloappaltatore.Corretto, quindi, appare il ragionamento seguito dai giudici di me-rito, in quanto questi ultimi non hanno affermato l'esistenza di unamera equazione tra la presenza di riserve e la fondatezza delle preteserisarcitorie dell'odierna ricorrente – come invece vorrebbe dedurre ilSez. S1 - R.G. 5610/2025 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 5610/2025Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16893/2026Data pubblicaz ion e 29/05/2026ricorso – ma – con accertamento in fatto non adeguatamente censu-rato, come si vedrà in relazione al secondo motivo – hanno procedutoalla verifica della sussistenza del danno ed alla parametrazione dellostesso sulla scorta delle riserve medesime, compiendo comunque unaautonoma valutazione.2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, invece, lo stesso risultainammissibile.nel primo motivo e riproposto anche in questa sede, risulta inevitabileconstatare che il motivo di ricorso si traduce in una censura alla valu-tazione delle prove operata dal giudice d'appello ed a quest'ultimo ri-servata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez.3 - Sentenza n. 13918 del 3/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021;Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 8/08/2019; Cass. Sez. 2, Sen-tenza n. 1554 del 28/01/2004), e non sindacabile in sede di legittimitàove, da un lato, sorretta da motivazione che si sottragga al c.d. “mi-nimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione - ef-fetto della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., di-sposta dall'art. 54, D.L. n. 83/2012 - e, dall'altro lato, non viziata –anche sotto il profilo del travisamento di una prova (Cass. Sez. Un. -Sentenza n. 5792 del 05/03/2024) ‒ dall'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussionetra le parti, ed abbia carattere decisivo, sempre a condizione che nonoperi – come invece avviene nel caso in esame – la preclusione di cuiall'art. 348-ter c.p.c.Inammissibile risulta, parimenti, la dedotta violazione del precettodi cui all'art. 2697 c.c., la quale si configura soltanto nell'ipotesi che ilSez. S1 - R.G. 5610/2025 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 5610/2025Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16893/2026Data pubblicaz ion e 29/05/2026giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, enon anche quando, a seguito di una ipoteticamente incongrua valuta-zione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenereche la parte onerata abbia assolto tale onere – come invece si deducenel caso in esame ‒ poiché in questo caso vi è soltanto un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, censurabile in sede di legittimitàsolo per vizio motivazionale, nei limiti in cui l'attuale formulazionedell'art. 360 c.p.c. ne ammette il sindacato (Cass. 17 giugno 2013, n.15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n.2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;Sez. S1 - R.G. 5610/2025 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 5610/2025Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16893/2026Data pubblicazione 29/05/2026condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 5610/2025 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 10 di 10