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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08661/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17254-2015 proposto da: L . [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato 2021 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - .nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 2481/2014 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 18/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dagli avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 per Iva, Ires e Irap, emessi dalla Agenzia delle Entrate in quanto riteneva che le fatture passive annotate nella contabilità dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed emesse dal fornitore [OSCURATO:PERSONA], fossero relative ad operazioni inesistenti, e per effetto di tale disconoscimento rimodulava il reddito ed escludeva la detrazione iva operata.

Avverso tali atti era proposto rituale opposizione davanti alla commissione provinciale che la respingeva, ritenendo corretto l'operato della Agenzia.

Nelle more del giudizio erano altresì e messe le cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, che la contribuente pure contestava.

La CTR, considerato che le operazioni oggetto del contendere erano inesistenti, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in cassazione la società contribuente, affidandosi a 3 motivi così sintetizzabili: i) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero l'assenza di prove positive fornite dalla amministrazione finanziaria a sostegno del proprio assunto relativo alla inesistenza delle operazioni fatturate in questione. 2) Violazione delle norme che stabiliscono il principio di ripartizione dell'onere della prova sempre con riferimento all'assunto della Amministrazione finanziaria relativo all'inesistenza delle operazioni fatturate in questione. 3) Inesistenza giuridica e \o nullità assoluta degli atti impositivi impugnati prodromici per violazione dell'art. 42 comma i dpr n. 600\1973 e 7 della L. n. 212\200 per eventuale carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi li ha sottoscritti in mancanza della qualità di dirigente.

Si costituiva con controricorso la Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

Equitalia restava intimata.

Ragioni della decisione Con il primo ed il secondo motivo, da scrutinare unitariamente stante la stretta connessione, il ricorrente deduce che la CTR sia incorsa sia nel vizio di violazione di legge per aver male applicato i principi circa l'onere della prova e per aver omesso di considerare un fatto decisivo e cioè l'assenza di prove fornite dalla amministrazione a sostegno dell'accertamento.

In realtà i motivi de quibus masche rano una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità perché la motivazione adottata dalla Ctr è logicamente accettabile e non è ripetibile in questa sede.

Comunque, il ricorrente deduce che vi era stata una non corretta applicazione dell'onere probatorio.

Invero il motivo dedotto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha specificato chiaramente come l'Ufficio abbia assolto l'onere di provare che le operazioni commerciali oggetto delle fatture non fossero state poste in essere, come si è già detto con l'esame della motivazione dell'accertamento, sicché veniva a ricadere, quindi, sul contribuente l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva delle prestazioni, documentate dalle fatture in contestazione, e nel caso il giudice del merito ha pure dato atto che non era stata data prova contraria.

Sebbene la fattura sia certamente documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, comprensivo dell'incidenza dell'imposta in parola sul prezzo di acquisto dei beni, attesa la disciplina del suo contenuto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, essa può costituire una prova a favore dell'imprenditore nei rapporti con il fisco.

Chiaramente in ipotesi di fatture che l'Ufficio ritenga relative ad operazioni oggettivamente, o anche solo soggettivamente, inesistenti, l'amministrazione stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura, ma non può dubitarsi che tale prova possa essere fornita anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l'IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, (analoga previsione è contenuta, per le imposte dirette, nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma i, lett. d) (cfr. Cass. 21953/07).

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, inoltre, questa Corte, con la sentenza n. 9851 del 10/04/2018 (seguita da molte altre; recentemente v.

Cass. n. 5339 del 27/02/2020; Cass. n. 15369 del 20/07/2020), in piena aderenza ai principi affermati ripetutamente dalla Corte di Giustizia (v. tra le tante Corte di Giustizia 6 settembre 2012, Tóth, C-324/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte di Giustizia 19 ottobre 2017, SC [OSCURATO:PERSONA], C-io1/16), ha affermato che l'Amministrazione finanziaria: a) ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; b) quanto alla consapevolezza, poi, non è richiesto che provi la partecipazione del soggetto all'accordo criminoso od anche la sua piena consapevolezza della frode ma è sufficiente che essa dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta.

Incombe poi sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile, essendo tenuto a dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass. n. 11873 del 15/05/2018).

Il ricorso~14 alla prova presuntiva è, quindi, del tutto legittimo anche in materia di fatturazione per operazioni inesistenti.

Ed invero, va anzitutto rilevato che la prova per presunzioni è ricompresa nel catalogo delle prove utilizzabili in giudizio, di cui al titolo 2 del libro 6 del codice civile (ara. 2697 e ss.), ed il suo regime giuridico è del tutto assimilato a quello della prova testimoniale (art.2729 c.c.).

Orbene, nella vicenda in giudizio il giudice si è attenuto agli anzidetti principi poiché ha proceduto ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e tenuto conto della loro concordanza (mancanza di qualsiasi struttura dell'emittente per eseguire le prestazioni ; oggetto della attività di impresa dell'emittente era di trasportatore di merci su strada laddove le fatture di importo rilevantissimo riguardavano la fornitura di filati , mancata presentazione di dichiarazioni fiscali da parte dell'emittente , condotta tipica delle cartiere , mancata prova del pagamento delle fatture , ed addirittura si legge nel verbale di contraddittorio che la società Lg effettuasse gli ordini solo tramite telefono , anche se non era in grado di indicare il numero telefonico ,senza mai visionare la merce di rilevante qualità, ignorando pure l'ubicazione del deposito del fornitore ) ha concluso che la loro combinazione fosse in grado di fornire una valida prova presuntiva.

Né può ravvisarsi l'omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto una volta che il giudice ha ritenuto inaffidabile per i motivi già detti la contabilità del ricorrente ,tenendo conto degli elementi di fatto acquisiti, era ultroneo l'esame dei documenti contabili, considerati inattendibili, tanto più che neppure in questo grado il ricorrente ha specificato , visto che la prova che tra ttavasi di fatture reali doveva essere fornita da esso ricorrente e nel caso non ha indicato per ogni singola fattura quale prova avesse dedotto e documentato, in grado di neutralizzare le circostanze rilevanti predette.

I motivi vanno pertanto respinti.

Con il terzo motivo la parte assume che la delega di firma circa la sottoscrizione da parte del funzionario era irregolare.

Tale censura è inammissibile in quanto introduce una questione nuova.

Per quello che qui interessa era onere del ricorrente, ai fini della autosufficienza del motivo, non avendo la Ctr minimamente esaminato tale punto, specificare in quale parte del ricorso di primo grado e poi nell'atto di appello era stata sollevata la questione.

Le spese, regolate per soccombenza a favore della sola Agenzia delle entrate, sono liquidate in dispositivo.

P. Q.M La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in curo 10.0 oo,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17254-2015 proposto da: L . [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato 2021 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - .nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 2481/2014 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 18/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dagli avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 per Iva, Ires e Irap, emessi dalla Agenzia delle Entrate in quanto riteneva che le fatture passive annotate nella contabilità dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed emesse dal fornitore [OSCURATO:PERSONA], fossero relative ad operazioni inesistenti, e per effetto di tale disconoscimento rimodulava il reddito ed escludeva la detrazione iva operata. Avverso tali atti era proposto rituale opposizione davanti alla commissione provinciale che la respingeva, ritenendo corretto l'operato della Agenzia. Nelle more del giudizio erano altresì e messe le cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, che la contribuente pure contestava. La CTR, considerato che le operazioni oggetto del contendere erano inesistenti, confermava la decisione di primo grado. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in cassazione la società contribuente, affidandosi a 3 motivi così sintetizzabili: i) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero l'assenza di prove positive fornite dalla amministrazione finanziaria a sostegno del proprio assunto relativo alla inesistenza delle operazioni fatturate in questione. 2) Violazione delle norme che stabiliscono il principio di ripartizione dell'onere della prova sempre con riferimento all'assunto della Amministrazione finanziaria relativo all'inesistenza delle operazioni fatturate in questione. 3) Inesistenza giuridica e \o nullità assoluta degli atti impositivi impugnati prodromici per violazione dell'art. 42 comma i dpr n. 600\1973 e 7 della L. n. 212\200 per eventuale carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi li ha sottoscritti in mancanza della qualità di dirigente. Si costituiva con controricorso la Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso. Equitalia restava intimata. Ragioni della decisione Con il primo ed il secondo motivo, da scrutinare unitariamente stante la stretta connessione, il ricorrente deduce che la CTR sia incorsa sia nel vizio di violazione di legge per aver male applicato i principi circa l'onere della prova e per aver omesso di considerare un fatto decisivo e cioè l'assenza di prove fornite dalla amministrazione a sostegno dell'accertamento. In realtà i motivi de quibus masche rano una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità perché la motivazione adottata dalla Ctr è logicamente accettabile e non è ripetibile in questa sede. Comunque, il ricorrente deduce che vi era stata una non corretta applicazione dell'onere probatorio. Invero il motivo dedotto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha specificato chiaramente come l'Ufficio abbia assolto l'onere di provare che le operazioni commerciali oggetto delle fatture non fossero state poste in essere, come si è già detto con l'esame della motivazione dell'accertamento, sicché veniva a ricadere, quindi, sul contribuente l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva delle prestazioni, documentate dalle fatture in contestazione, e nel caso il giudice del merito ha pure dato atto che non era stata data prova contraria. Sebbene la fattura sia certamente documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, comprensivo dell'incidenza dell'imposta in parola sul prezzo di acquisto dei beni, attesa la disciplina del suo contenuto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, essa può costituire una prova a favore dell'imprenditore nei rapporti con il fisco. Chiaramente in ipotesi di fatture che l'Ufficio ritenga relative ad operazioni oggettivamente, o anche solo soggettivamente, inesistenti, l'amministrazione stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura, ma non può dubitarsi che tale prova possa essere fornita anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l'IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, (analoga previsione è contenuta, per le imposte dirette, nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma i, lett. d) (cfr. Cass. 21953/07). In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, inoltre, questa Corte, con la sentenza n. 9851 del 10/04/2018 (seguita da molte altre; recentemente v. Cass. n. 5339 del 27/02/2020; Cass. n. 15369 del 20/07/2020), in piena aderenza ai principi affermati ripetutamente dalla Corte di Giustizia (v. tra le tante Corte di Giustizia 6 settembre 2012, Tóth, C-324/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte di Giustizia 19 ottobre 2017, SC [OSCURATO:PERSONA], C-io1/16), ha affermato che l'Amministrazione finanziaria: a) ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; b) quanto alla consapevolezza, poi, non è richiesto che provi la partecipazione del soggetto all'accordo criminoso od anche la sua piena consapevolezza della frode ma è sufficiente che essa dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta. Incombe poi sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile, essendo tenuto a dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass. n. 11873 del 15/05/2018). Il ricorso~14 alla prova presuntiva è, quindi, del tutto legittimo anche in materia di fatturazione per operazioni inesistenti. Ed invero, va anzitutto rilevato che la prova per presunzioni è ricompresa nel catalogo delle prove utilizzabili in giudizio, di cui al titolo 2 del libro 6 del codice civile (ara. 2697 e ss.), ed il suo regime giuridico è del tutto assimilato a quello della prova testimoniale (art.2729 c.c.). Orbene, nella vicenda in giudizio il giudice si è attenuto agli anzidetti principi poiché ha proceduto ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e tenuto conto della loro concordanza (mancanza di qualsiasi struttura dell'emittente per eseguire le prestazioni ; oggetto della attività di impresa dell'emittente era di trasportatore di merci su strada laddove le fatture di importo rilevantissimo riguardavano la fornitura di filati , mancata presentazione di dichiarazioni fiscali da parte dell'emittente , condotta tipica delle cartiere , mancata prova del pagamento delle fatture , ed addirittura si legge nel verbale di contraddittorio che la società Lg effettuasse gli ordini solo tramite telefono , anche se non era in grado di indicare il numero telefonico ,senza mai visionare la merce di rilevante qualità, ignorando pure l'ubicazione del deposito del fornitore ) ha concluso che la loro combinazione fosse in grado di fornire una valida prova presuntiva. Né può ravvisarsi l'omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto una volta che il giudice ha ritenuto inaffidabile per i motivi già detti la contabilità del ricorrente ,tenendo conto degli elementi di fatto acquisiti, era ultroneo l'esame dei documenti contabili, considerati inattendibili, tanto più che neppure in questo grado il ricorrente ha specificato , visto che la prova che tra ttavasi di fatture reali doveva essere fornita da esso ricorrente e nel caso non ha indicato per ogni singola fattura quale prova avesse dedotto e documentato, in grado di neutralizzare le circostanze rilevanti predette. I motivi vanno pertanto respinti. Con il terzo motivo la parte assume che la delega di firma circa la sottoscrizione da parte del funzionario era irregolare. Tale censura è inammissibile in quanto introduce una questione nuova. Per quello che qui interessa era onere del ricorrente, ai fini della autosufficienza del motivo, non avendo la Ctr minimamente esaminato tale punto, specificare in quale parte del ricorso di primo grado e poi nell'atto di appello era stata sollevata la questione. Le spese, regolate per soccombenza a favore della sola Agenzia delle entrate, sono liquidate in dispositivo. P. Q.M La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in curo 10.0 oo,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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