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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 09038/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta altresì la memoria depositata nell'interesse del medesimo; ritenuto che il ricorrente ha dedotto l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela; considerato però che la sentenza di primo grado era stata impugnata tardivamente e che il giudice di appello aveva dichiarato l'inammissibilità con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che pertanto avuto riguardo alla formazione del giudicato alcun rilievo assume la successiva remissione di querela; che alcun motivo propone il ricorrente per contestare la suddetta declaratoria di inammissibilità per tardività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. ,Roma, 18/02/2025 Il consigliere e s t. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta altresì la memoria depositata nell'interesse del medesimo; ritenuto che il ricorrente ha dedotto l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela; considerato però che la sentenza di primo grado era stata impugnata tardivamente e che il giudice di appello aveva dichiarato l'inammissibilità con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che pertanto avuto riguardo alla formazione del giudicato alcun rilievo assume la successiva remissione di querela; che alcun motivo propone il ricorrente per contestare la suddetta declaratoria di inammissibilità per tardività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. ,Roma, 18/02/2025 Il consigliere e s t. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09038/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris